Sentenza n. 450/2026 - Milano, Sezione 2
per l’ottemperanza della sentenza n. 4961/2024 emessa in data 28 novembre 2024 dal Tribunale di Milano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano che riconosceva il beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente aveva prestato servizio come docente a tempo determinato negli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024. Con sentenza n. 4961/2024 del Tribunale di Milano le era stato riconosciuto il diritto a usufruire del beneficio economico di 500 euro per ciascun anno scolastico, mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015. Il Ministero era stato inoltre condannato al rimborso delle spese legali. Poiché la sentenza non era stata spontaneamente eseguita, la docente ha promosso giudizio di ottemperanza, deducendo l'inadempimento dell'Amministrazione. La sentenza civile risultava passata in giudicato, notificata al Ministero il 28 novembre 2024 e non eseguita.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che l'inadempimento del Ministero non era contestato e che la sentenza del Tribunale di Milano era passata in giudicato e ritualmente notificata. Ha ritenuto quindi soddisfatte le condizioni previste dall'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e dall'art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di dare piena esecuzione alla sentenza civile entro novanta giorni dalla comunicazione della decisione. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, che interverrà su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato e dovrà completare l'incarico nei successivi centoventi giorni, determinando l'importo dovuto e adottando gli atti necessari all'esecuzione, direttamente o tramite funzionario delegato. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
beneficio economico di euro 500 per ciascun anno scolastico mediante assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente
La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto dalla sentenza civile da eseguire.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente il giudizio di ottemperanza per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
La sua applicazione è ritenuta soddisfatta unitamente alla definitività e alla notificazione della sentenza, ai fini dell'esecuzione nei confronti dell'Amministrazione.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è fondato quando l'Amministrazione non esegue una sentenza passata in giudicato, ritualmente notificata, che contiene un obbligo di facere o di pagamento a suo carico.
- Accertato l'inadempimento, il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'Amministrazione un termine per l'esecuzione e nominare sin d'ora un commissario ad acta destinato a intervenire, su istanza del creditore, dopo l'inutile decorso del termine.
- Quando l'attività commissariale rientra nei compiti istituzionali del soggetto nominato, non è dovuto uno specifico compenso al commissario ad acta.
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