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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8375/2022 del 11/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Macerata chiedendo la revoca del provvedimento di unificazione di pene del 23/04/2019 e un nuovo provvedimento. Ha articolato due motivi: (1) violazione e scorretta applicazione degli artt. 78 e ss. cod. pen. con riferimento al computo dei cumuli parziali e al mancato assorbimento dei precedenti cumuli (in particolare quello del 16/12/2015), nonché errata considerazione dei periodi di carcerazione gia' sofferti; (2) vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., perche' l'ordinanza avrebbe replicato pedissequamente il cumulo impugnato senza adeguata argomentazione e senza analizzare puntualmente i punti contestati relativi ai periodi di detenzione computati nei vari cumuli parziali.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto le censure generiche e non specifiche; ha confermato la correttezza dei calcoli e della formazione dei cumuli parziali operati dal giudice dell'esecuzione e dal Procuratore, precisando che il criterio moderatore ex art. 78 cod. pen. e' stato correttamente applicato solo al primo cumulo parziale; che i periodi di detenzione gia' scontati sono stati detratti in misura complessiva (1.367 giorni di liberazione anticipata riconosciuta) e che i singoli reati sono stati allocati nei cumuli in relazione alle rispettive epoche commissionis; ha dichiarato inammissibile la deduzione generica di prescrizione per mancata identificazione delle pene; ha rilevato un refuso formale nell'ordinanza impugnata ma ha ritenuto che non incida sulla chiarezza e correttezza della motivazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende per l'irritualita' dell'impugnazione (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 78 cod. pen.

    Il criterio moderatore dell'art. 78 opera, nell'unificazione delle pene concorrenti, limitatamente alla somma tra il residuo di pena da espiare al momento della commissione di un nuovo reato e la pena per il nuovo reato; nel sistema dei cumuli parziali il criterio e' applicabile all'interno di ciascun cumulo parziale quando ricorrono i presupposti, ma non impedisce la formazione di ulteriori cumuli per reati successivi alla detenzione.

  • art. 80 cod. pen.

    Richiamato implicitamente per distinguere la disciplina del concorso di pene irrogate con sentenze o decreti diversi; il criterio moderatore non opera quando i reati e le custodie cautelari sono in tempi diversi e si formano cumuli distinti.

  • art. 657, comma 4, cod. proc. pen.

    Evidenziato il principio della fungibilita' delle carcerazioni preesistenti solo se il reato giudicato separatamente e' stato commesso anteriormente alla detenzione ingiustamente sofferta; impone che i periodi di detenzione siano ordinati e detratti cronologicamente rispetto ai reati, evitando imputazioni indiscriminate di periodi di carcerazione a reati successivi.

  • art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e), cod. proc. pen.

    Norma sulla specificazione dei motivi di ricorso (lett. b) relativo alle violazioni di legge e lett. e) al vizio di motivazione); la Corte ha ritenuto le censure del ricorrente aspecifiche e non idonee a individuare errori concreti nel provvedimento impugnato.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente, in caso di inammissibilita' o rigetto dell'impugnazione, la condanna alle spese del procedimento; la Corte ha applicato anche la sanzione di cui alla giurisprudenza (Corte cost.) per l'irritualita' dell'impugnazione, con versamento alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il criterio moderatore dell'art. 78 cod. pen. si applica all'interno di ciascun cumulo parziale e non come unico blocco che assorbe tutti i precedenti cumuli; per reati commessi in tempi diversi vanno formati cumuli distinti.
  • Quando un nuovo reato e' commesso durante l'espiazione di una pena (o dopo interruzione della stessa), il nuovo cumulo deve comprendere la pena per il nuovo reato e la parte residua del cumulo precedente non ancora espiata, con i limiti del criterio moderatore ove applicabile.
  • I periodi di detenzione presofferta non possono essere imputati indiscriminatamente a reati successivi: vanno ordinati cronologicamente e detratti in relazione ai reati commessi anteriormente alla carcerazione, secondo l'art. 657, comma 4 c.p.p.
  • Le deduzioni sulla prescrizione o su periodi di detenzione devono essere specifiche e documentate: affermazioni generiche sono inammissibili per mancata identificabilita' delle pene o dei periodi contestati.
  • Il gravame contro un provvedimento di computo delle pene richiede censure puntuali sul calcolo e sugli atti presi in considerazione; censure aspecifiche o di carattere meramente assertivo portano a inammissibilita' del ricorso.
  • Piccoli refusi formali nella motivazione non invalidano l'atto quando la disamina complessiva sia chiara, completa e corretta sui punti rilevanti.
  • L'impugnazione infondata o irrituale puo' comportare non solo la condanna alle spese processuali ma anche il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

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