Cassazione Civile, Ordinanza n. 28892/2024 del 08/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Una società aveva proposto opposizione a decreto ingiuntivo ottenendo in primo grado la revoca del monitorio, perché il Tribunale aveva ritenuto estinto il credito azionato da una creditrice in relazione a un finanziamento erogato nel 2006 per l’acquisto di un macchinario, valorizzando pagamenti documentati dalla debitrice per un importo complessivo superiore a quello ingiunto e la ritenuta non contestazione della controparte. La Corte d’appello ha però riformato la decisione, ritenendo erronea l’applicazione del principio di non contestazione e affermando che il credito era stato provato, così come la mancata imputabilità di quei pagamenti al debito azionato. La debitrice ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. per errata esclusione della non contestazione e per avere la Corte considerato una contestazione della creditrice non adeguatamente svolta; 2) omesso esame di fatti decisivi in relazione a bilancio, pagamenti e fatture, sostenendo che i finanziamenti indicati nel bilancio provenivano da un socio e non dalla creditrice; 3) violazione degli artt. 1193 e 2697 c.c. per erronea imputazione dei pagamenti, che avrebbero dovuto essere riferiti al finanziamento più antico e quindi estinguere il credito ingiunto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché la critica non coglieva correttamente la ratio della decisione d’appello: il riferimento a un atto introduttivo dell’appello era considerato un refuso, dovendosi intendere la comparsa di primo grado; inoltre, la specificità della contestazione è giudizio di merito non sindacabile in cassazione se non sotto il profilo motivazionale, che non era stato dedotto in modo adeguato. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la Corte territoriale aveva fondato la prova non solo sul bilancio, ma anche su altri documenti provenienti dalla stessa ricorrente, aventi natura confessoria, rispetto ai quali non era stata proposta una censura specifica. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, non essendo possibile verificare dal ricorso se e quando le relative questioni fossero state dedotte nei gradi di merito. Nessuna statuizione sulle spese, non avendo la resistente svolto difese; è stato inoltre dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
Il principio di non contestazione richiede una contestazione specifica; la sua valutazione, quanto alla specificità o aspecificità, è riservata al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale.
art. 2697 c.c.
La censura sulla ripartizione dell’onere della prova è stata ritenuta inammissibile perché mirava in realtà a rimettere in discussione la valutazione di merito delle prove documentali.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro invocato per i motivi di violazione di legge, ma la Corte ha rilevato che le censure, in concreto, attingevano valutazioni di merito non sindacabili.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è configurabile quando la censura si risolve nel chiedere una diversa lettura delle prove o quando non si confronta con tutte le fonti documentali valorizzate dal giudice di merito.
art. 1193 c.c.
La doglianza sull’imputazione dei pagamenti è stata dichiarata inammissibile perché non autosufficiente e perché non risultava verificabile la deduzione della questione nei gradi di merito.
art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere il momento e il contenuto della contestazione, ma la Corte ha ritenuto che la contestazione rilevante fosse quella svolta in primo grado.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Essendo il ricorso successivo al 30 gennaio 2013 ed essendo stato dichiarato inammissibile, la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La specificità della contestazione ai fini dell’art. 115 c.p.c. è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione non è sufficiente prospettare una diversa lettura del contenuto degli atti se non si deduce un vizio motivazionale nei limiti consentiti.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio quando la sentenza impugnata abbia fondato la decisione su plurime fonti documentali, anche provenienti dalla stessa parte.
- La censura relativa all’imputazione dei pagamenti deve essere autosufficiente e deve consentire alla Corte di verificare l’avvenuta deduzione della questione nei precedenti gradi di giudizio; in difetto, il motivo è inammissibile.
- In sede di legittimità, le doglianze formalmente veicolate come violazione di legge non sono ammissibili quando, nella sostanza, mirano a contestare la valutazione delle prove e l’apprezzamento del fatto compiuti dal giudice di merito.
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