Sentenza n. 2085/2026 - Milano, Sezione 5
per l'ottemperanza della sentenza n. 73/2025 del Tribunale di Como - Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Como, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto alle ricorrenti il beneficio della carta del docente per specifici anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti creditrici)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno chiesto l'ottemperanza alla sentenza n. 73/2025 del Tribunale di Como - Sezione Lavoro, notificata al Ministero il 27 marzo 2025 e passata in giudicato. La sentenza aveva condannato il Ministero ad accreditare sulla carta elettronica del docente € 500,00 annui: € 2.000,00 complessivi per la prima ricorrente, relativi agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; € 3.000,00 per la seconda, relativi agli anni scolastici 2019/2020-2024/2025; € 1.000,00 per la terza, relativi agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024. Le ricorrenti hanno dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha dedotto né documentato l'avvenuto adempimento.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso procedibile, poiché, dopo la notificazione della sentenza, era decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del decreto-legge n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. Nel merito, ha ritenuto fondata la domanda: il giudicato risultava comprovato dall'attestazione della cancelleria, la spettanza degli importi era documentata e il Ministero non aveva allegato l'adempimento. Ha quindi dichiarato l'inottemperanza e ordinato al Ministero di accreditare, entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza, gli importi riconosciuti, detraendo eventuali pagamenti già effettuati. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato quale commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, da attivare su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato, con obbligo di provvedere entro i successivi 60 giorni. Il commissario non ha diritto a compenso, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 800,00 oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di dichiarare l'inottemperanza al giudicato, ordinare l'esecuzione e nominare, ove necessario, un commissario ad acta.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. 28 febbraio 1997, n. 30
Il ricorso per l'esecuzione di obbligazioni pecuniarie nei confronti della pubblica amministrazione è procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza.
Massime di principio
- Il ricorso per ottemperanza diretto all'esecuzione di una condanna pecuniaria nei confronti di una pubblica amministrazione è procedibile quando, dopo la notificazione della sentenza, sia decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996.
- Sussiste inottemperanza al giudicato quando il creditore documenta il passaggio in giudicato della pronuncia e la spettanza delle somme, mentre l'amministrazione non dimostra di aver adempiuto all'obbligo di pagamento.
- In caso di mancata esecuzione del giudicato, il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare contestualmente un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza del creditore dopo la scadenza del termine.
- Quando l'incarico di commissario ad acta è affidato a un dirigente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica e rientra nei suoi compiti istituzionali, non è dovuto alcun compenso aggiuntivo.
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