Ordinanza n. 33/2026 - Bari, Sezione 1
per l’ottemperanza del giudicato civile formatosi sulla sentenza n. 2192 del 29 dicembre 2023, resa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani; - per l’adozione di tutte le misure attuative del giudicato, compresa la nomina del Commissario ad acta; - e per la fissazione della c.d. penalità di mora ex art. 114, 4° comma, lett. e) del D. Lgs. n. 104/2010, per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato, nella misura che l’On. T.A.R. Puglia - Sede di Bari riterrà più opportuna.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: persistente inottemperanza alla sentenza di ottemperanza del TAR Puglia che imponeva l'esecuzione della sentenza civile sul riconoscimento della Carta del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva ottenuto dal Tribunale di Trani - Sezione Lavoro il riconoscimento del diritto al beneficio economico della Carta del docente, nella misura di 500 euro per ciascun anno scolastico di servizio indicato, per complessivi 1.000 euro relativi a due annualità, oltre interessi o rivalutazione. Il TAR Puglia, con precedente sentenza di ottemperanza, aveva ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione al giudicato civile e di pagare le somme dovute entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Poiché tale termine era decorso senza integrale esecuzione, il ricorrente ha chiesto la nomina di un Commissario ad acta affinché provvedesse in luogo dell'amministrazione inadempiente.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza di nomina del Commissario ad acta, ritenendo comprovato il perdurante inadempimento del Ministero rispetto alla precedente sentenza di ottemperanza. È stato nominato Commissario ad acta il Direttore generale pro tempore per le risorse umane e finanziarie del Ministero dell'Istruzione e del Merito, con facoltà di delega ad altro dirigente dell'ufficio, affinché provveda in luogo dell'amministrazione all'esecuzione del giudicato civile e della successiva sentenza di ottemperanza, entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza. Le spese della fase ulteriore sono state compensate.
Norme richiamate
art. 114, comma 4, lett. e), d.lgs. 104/2010
penalità di mora ex art. 114, 4° comma, lett. e)
La disposizione è stata richiamata quale base della richiesta di penalità di mora per successive violazioni, inosservanze o ritardi nell'esecuzione del giudicato; l'ordinanza, tuttavia, ha deciso soltanto sulla nomina del Commissario ad acta.
art. 22, comma 36, l. 724/1994
oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994
La norma è richiamata nella sentenza civile quale criterio per la decorrenza di interessi o rivalutazione sulle somme corrispondenti al beneficio della Carta del docente.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione non esegue entro il termine fissato una sentenza di ottemperanza che impone l'attuazione di un giudicato civile, il giudice amministrativo dell'ottemperanza può nominare un Commissario ad acta affinché provveda in luogo dell'amministrazione inadempiente.
- Il Commissario ad acta può essere individuato in un dirigente generale dell'amministrazione obbligata, con facoltà di delega a un altro dirigente dell'ufficio, e deve operare entro il termine stabilito dal giudice dell'ottemperanza.
- La persistente inerzia dell'amministrazione, risultante dal decorso del termine assegnato per l'esecuzione della precedente pronuncia e dall'istanza del beneficiario, costituisce presupposto sufficiente per l'adozione dell'incidente di esecuzione e per la nomina del Commissario ad acta.
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