Ordinanza n. 1067/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, dei provvedimenti di archiviazione/revoca emessi dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Caserta in data 27/09/2024 e notificati a mezzo pec il 20/03/2026, relativi alle istanze di nulla osta al lavoro subordinato (codd. pratiche: P-CE/L/Q/2023/100551; 100212; 100396; 100317); nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, inclusa la nota prot. n. 0036649 del 16/03/2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimenti di archiviazione/revoca delle istanze di nulla osta al lavoro subordinato emessi dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Caserta, oltre alla nota presupposta del 16 marzo 2026
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedenti nulla osta)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione, i provvedimenti di archiviazione/revoca adottati il 27 settembre 2024 e notificati il 20 marzo 2026, relativi a quattro istanze di nulla osta al lavoro subordinato. La domanda cautelare è stata fondata, secondo quanto emerge dall’ordinanza, sulla necessità di considerare la sopravvenuta sentenza del giudice civile del 6 gennaio 2026, che non risulta essere stata oggetto di un’apposita valutazione da parte dell’amministrazione.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare non per disporre direttamente l’annullamento degli atti o il rilascio dei nulla osta, ma esclusivamente ai fini del riesame amministrativo. L’amministrazione dovrà rivalutare le istanze tenendo conto della sopravvenuta sentenza del giudice civile del 6 gennaio 2026, non adeguatamente considerata nei provvedimenti impugnati. La trattazione di merito è stata fissata per il 24 marzo 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione delle peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari collegiali; l’accoglimento è stato limitato a imporre il riesame amministrativo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per disporre l’oscuramento delle generalità delle parti a tutela dei diritti o della dignità dell’interessato.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In sede cautelare, il giudice amministrativo può accogliere l’istanza non per anticipare integralmente la tutela finale, ma per imporre all’amministrazione un riesame dell’atto quando emerga una sopravvenienza rilevante non specificamente valutata nell’istruttoria e nella motivazione del provvedimento.
- L’amministrazione, nel riesaminare un provvedimento, deve considerare le sopravvenienze fattuali o giuridiche rilevanti intervenute prima della decisione, comprese le pronunce del giudice civile pertinenti alla fattispecie; la mancata valutazione specifica può giustificare una misura cautelare di riesame.
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