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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35107/2026 del 01/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato ha proposto ricorso contro la sentenza del 15 settembre 2025 della Corte d’appello di Napoli, che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Torre Annunziata il 29 settembre 2022. Gli era stato contestato di avere guidato un ciclomotore in stato di ebbrezza, con tasso alcolemico di 2,3 g/l, provocando un sinistro stradale alle ore 4.40 del 7 aprile 2019; il fatto era contestato anche come commesso nella fascia oraria notturna. Il Tribunale aveva inflitto un anno di arresto ed euro 4.000 di ammenda. Con due motivi, il ricorrente ha denunciato manifesta illogicità della motivazione e travisamento della prova, riferendosi alla deposizione del carabiniere intervenuto e alla testimonianza difensiva di un teste; ha inoltre dedotto la violazione dell’art. 533 c.p.p., sostenendo che non fosse provato con certezza che fosse lui alla guida e che non fosse stata adeguatamente confutata l’ipotesi che il ciclomotore fosse condotto dal fratello. Ha lamentato, in sintesi, una condanna pronunciata in assenza di prova certa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le doglianze riproponevano questioni già sottoposte alla Corte d’appello e da questa esaminate e respinte con motivazione coerente e adeguata, senza un’autonoma e argomentata confutazione della decisione. La ricostruzione di merito si fondava sugli elementi relativi all’intervento dei Carabinieri nell’immediatezza del sinistro, al trasporto dell’imputato in ospedale e agli accertamenti sanitari; non risultava attestata la presenza del fratello, indicato dalla difesa come possibile conducente, né sul luogo del fatto né in ospedale. La testimonianza difensiva non era decisiva: il riferimento alla sera del 6 aprile non chiariva l’orario in cui i due avrebbero lasciato il locale, mentre il sinistro era avvenuto alle 4.40 del 7 aprile. La Corte ha escluso un travisamento della prova, osservando che il ricorso chiedeva una diversa lettura delle risultanze e una rivalutazione delle fonti, precluse in cassazione in assenza di un errore logico o giuridico effettivamente dimostrato. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 186, comma 2, lett. c), e commi 2-bis, 2-sexies e 2-septies, cod. strada

    La Corte di appello di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la decisione del Tribunale di Torre Annunziata del 29 settembre 2022, che aveva dichiarato Marco De Gregorio responsabile del reato di . cui all'art. 186, comma 2, lett. c), e commi 2-bis, 2-sexies e 2-septies, cod. strada, per avere guidato il ciclomotore Aprilia targato X7LBHZ in stato di ebbrezza, con tasso alcolemico pari a 2,3 g/I, provocando un sinistro stradale e commettendo il fatto tra le ore 22 e le ore 7, e lo aveva condannato alla pena di un anno di arresto ed euro 4.000,00 di ammenda.

    La disposizione è richiamata quale base della condanna per guida in stato di ebbrezza, con tasso alcolemico superiore alla soglia indicata, sinistro stradale e fatto commesso nella fascia oraria notturna. La Corte di cassazione non ha riesaminato nel merito la configurabilità del reato, avendo dichiarato inammissibile il ricorso.

  • art. 533 c.p.p.

    Il ricorso, affidato a due motivi, denuncia manifesta illogicità della motivazione e travisamento della prova, con riguardo alla deposizione del teste di polizia giudiziaria Martone e alla testimonianza difensiva di Catello Verde, nonché violazione dell'art. 533 cod. proc. pen., assumendo che la responsabilità sarebbe stata affermata in assenza di prova certa della guida del mezzo da parte dell'imputato e senza adeguata confutazione dell'ipotesi alternativa, riferita alla conduzione del ciclomotore da parte del fratello.

    La norma è invocata dal ricorrente in relazione alla pretesa mancanza di prova certa della responsabilità. La Corte non accoglie la censura, ritenendo che essa riproponga questioni di fatto già adeguatamente esaminate in appello e solleciti una rivalutazione del materiale probatorio non consentita in cassazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, secondo i criteri indicati da Corte cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000, il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

    Dichiarata l’inammissibilità del ricorso e non ravvisata l’assenza di colpa nella sua determinazione, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che ripropone le stesse doglianze formulate con l’appello e motivatamente respinte, senza confutare in modo autonomo e argomentato la motivazione della decisione impugnata: censure così formulate risultano generiche e non consentono di individuare un errore logico o giuridico determinato.
  • Il travisamento della prova non è configurabile per il solo fatto che il ricorrente proponga una lettura alternativa degli elementi istruttori; occorre indicare una decisiva discrasia percettiva o rappresentativa, quale l’attribuzione alla prova di un contenuto inesistente o radicalmente difforme.
  • Nel giudizio di cassazione non è consentito ottenere un nuovo accertamento del fatto né una rivalutazione dell’attendibilità o della forza dimostrativa delle fonti, quando la motivazione di merito coordina gli elementi probatori secondo un percorso argomentativo non illogico.

Come è indicizzato

MaterieGuida in stato di ebbrezzaImpugnazioniProve
RamiReati stradaliProcesso penale
IstitutiOnere della prova

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