Sentenza del 16/02/2016 n. 253 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
DOGANA - Rappresentanza - Violazioni
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'importazione di silicio metallico dichiarato di origine taiwanese sulla base di un certificato di origine, successivamente ritenuto non veritiero a seguito di un'indagine OLAF. L'Agenzia aveva recuperato i dazi ritenendo che la merce fosse in realtà di origine cinese e aveva contestato la responsabilità solidale sia all'importatore sia allo spedizioniere, il quale aveva presentato la dichiarazione doganale in rappresentanza indiretta. Lo spedizioniere sosteneva di non poter essere responsabile perché aveva agito sulla base dei documenti ricevuti, che mancassero prove concrete del collegamento tra la specifica partita e la frode accertata da OLAF e che ricorressero i presupposti per l'esenzione o lo sgravio dei dazi.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Dogane e riformato la sentenza di primo grado, che aveva accolto il ricorso dello spedizioniere. È stata confermata la legittimità dell'atto di recupero dei dazi. Il Collegio ha ritenuto che, in rappresentanza indiretta, lo spedizioniere sia solidalmente responsabile con l'importatore della correttezza della dichiarazione e dei documenti allegati. La responsabilità deriva dalla disciplina doganale e, comunque, dalla preparazione professionale richiesta allo spedizioniere, che deve consentirgli di rilevare eventuali incongruenze. Le risultanze OLAF, le dichiarazioni del fornitore e la documentazione commerciale sono state ritenute sufficienti nel loro complesso a provare l'origine cinese della merce. Sono state inoltre escluse sia l'esenzione dal recupero per errore dell'autorità doganale sia lo sgravio ex art. 239 CDC, non essendo stata dimostrata una situazione eccezionale, la diligenza dell'operatore e l'avvio della procedura amministrativa necessaria. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 201, n. 3, Codice doganale comunitario
Il debitore è il dichiarante. In caso di rappresentanza indiretta è parimenti debitrice la persona per conto della quale è presentata la dichiarazione in dogana.
In caso di rappresentanza indiretta, il dichiarante e l'importatore sono entrambi debitori dell'obbligazione doganale. Possono inoltre rispondere coloro che hanno fornito dati necessari alla dichiarazione, quando erano o avrebbero dovuto ragionevolmente essere a conoscenza della loro erroneità.
Art. 202, Codice doganale comunitario
È debitore la persona che ha proceduto all'introduzione irregolare e le persone che vi hanno partecipato sapendo o dovendo, secondo ragione, sapere che essa era irregolare.
La Commissione ha ritenuto che la norma fondi la responsabilità doganale dello spedizioniere in rappresentanza indiretta senza necessità di una specifica prova autonoma della sua intenzionalità, valorizzando anche il suo ruolo professionale.
Art. 199 del Regolamento CEE n. 2454/1993
La presentazione di una dichiarazione firmata dal dichiarante o dal suo rappresentante è impegnativa per quanto riguarda l'esattezza delle indicazioni, l'autenticità dei documenti acclusi e l'osservanza degli obblighi inerenti al regime doganale.
La firma e la presentazione della dichiarazione comportano responsabilità per l'esattezza dei dati e l'autenticità della documentazione allegata.
Art. 220, paragrafo 2, lettera b), Codice doganale comunitario
L'esenzione dalla contabilizzazione a posteriori richiede cumulativamente un errore imputabile alle autorità doganali, non riconoscibile dal debitore diligente e in buona fede, nonché il rispetto di tutti gli obblighi dichiarativi. La mera ricezione di documenti o certificati inesatti dall'esportatore non costituisce errore dell'autorità.
Art. 239, Codice doganale comunitario
Il rimborso o lo sgravio presuppone una situazione particolare, una condotta diligente e l'assenza di frode o negligenza manifesta. I rischi derivanti da documenti falsi o irregolari dei propri contraenti rientrano normalmente nel rischio commerciale e professionale dell'operatore.
D.Lgs. n. 374/1990, art. 12
È stato richiamato, insieme agli artt. 201 e 202 CDC, per affermare la responsabilità solidale dello spedizioniere doganale con il soggetto per conto del quale le merci sono dichiarate.
Massime di principio
- Chi opera come rappresentante indiretto in dogana è normalmente coobbligato con l'importatore per dazi, imposte e accessori derivanti da dichiarazioni inesatte.
- La responsabilità dello spedizioniere non viene meno per il solo fatto di essersi basato sui documenti forniti dal cliente o dall'esportatore: la sua professionalità impone controlli ragionevoli sulla coerenza e attendibilità della documentazione.
- Le risultanze di un'indagine OLAF possono fondare il recupero dei dazi quando siano collegate alla specifica operazione tramite documenti commerciali, fatture, certificati e dichiarazioni, valutati nel loro insieme.
- Il recupero a posteriori non è escluso dal fatto che l'irregolarità sia stata scoperta solo dopo l'importazione; proprio i controlli successivi costituiscono uno strumento ordinario dell'amministrazione doganale.
- Per invocare l'errore dell'autorità doganale non basta dimostrare che un certificato di origine straniero fosse formalmente valido o che sia stato successivamente riconosciuto come inesatto: occorre provare un comportamento attivo e determinante dell'autorità.
- Lo sgravio per situazione particolare è eccezionale e non copre i normali rischi commerciali dell'attività doganale, inclusa la presentazione di documenti falsi o non validi da parte dei contraenti.
- Gli operatori devono adottare misure contrattuali, documentali e di controllo per tutelarsi dal rischio di recuperi doganali successivi e devono rispettare le specifiche procedure amministrative previste per chiedere rimborso o sgravio.
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