Cassazione Penale, Sentenza n. 27968/2026 del 23/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
La Corte di appello aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto contro la sentenza del Tribunale per mancanza, nell'atto di impugnazione, della dichiarazione o elezione di domicilio richiesta dall'art. 581, commi 1-ter e 1-quater, c.p.p. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge: al momento della proposizione dell'impugnazione egli era detenuto per altra causa, circostanza nota al giudice di appello perché già risultante dagli atti del primo grado. Sosteneva quindi che le notificazioni avrebbero dovuto essere eseguite presso il luogo di detenzione ex art. 156 c.p.p. e che, in presenza di tale situazione, non poteva essere dichiarata l'inammissibilità per mancata elezione o dichiarazione di domicilio. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti alla Corte di appello per il prosieguo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha rilevato, esaminando gli atti consentiti dal vizio dedotto, che l'imputato era effettivamente detenuto per altra causa durante il processo di primo grado e che ciò risultava dalla sentenza impugnata. Ha quindi affermato che tale dato imponeva alla Corte di appello di verificare la permanenza della detenzione al momento dell'appello, poiché l'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. non si applica all'imputato detenuto, anche se per altra causa. Di conseguenza ha annullato senza rinvio l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Reggio Calabria per l'ulteriore corso.
Norme richiamate
art. 581, commi 1-ter e 1-quater, c.p.p.
con l'atto di impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena d'inammissibilità la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio
l'onere di deposito della dichiarazione o elezione di domicilio non opera quando l'imputato impugnante sia detenuto, anche per altra causa; la disciplina va interpretata in senso restrittivo perché incide sul diritto di impugnazione e sull'accesso alla giustizia.
art. 156 c.p.p.
le notificazioni all'imputato detenuto devono essere eseguite presso il luogo di detenzione, mediante consegna di copia alla persona, indipendentemente dall'eventuale elezione di domicilio.
art. 164 c.p.p.
in combinazione con l'art. 156 c.p.p., conferma che la detenzione rende prevalente il luogo di detenzione come sede delle notificazioni, anche se esiste un domicilio dichiarato o eletto.
art. 6 CEDU
la disciplina processuale va interpretata in modo conforme ai principi di prevedibilità, proporzionalità e adeguatezza delle sanzioni processuali, evitando eccessi formalistici che comprimano il diritto di accesso alla giustizia.
Massime di principio
- L'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. sull'obbligo di allegare la dichiarazione o elezione di domicilio all'atto di impugnazione non si applica all'imputato che, al momento dell'impugnazione, risulti detenuto, anche se la detenzione è per altra causa rispetto al procedimento in corso.
- Quando dagli atti o dalla sentenza impugnata emerge la condizione di detenzione dell'imputato, il giudice dell'impugnazione deve verificarne la persistenza al momento del gravame prima di dichiarare l'inammissibilità per mancanza di elezione o dichiarazione di domicilio.
- Le norme che prevedono sanzioni processuali di inammissibilità devono essere interpretate restrittivamente, evitando letture puramente formalistiche che finiscano per comprimere in modo sproporzionato il diritto di impugnazione e l'accesso alla giustizia.
- Per l'imputato detenuto, le notificazioni vanno eseguite presso il luogo di detenzione con consegna di copia alla persona, anche se l'imputato abbia eventualmente eletto domicilio, salvo diversa disciplina espressamente applicabile.
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