Cassazione Civile, Ordinanza n. 39089/2021 del 09/12/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (proprietari)
La controversia
Gli eredi di una proprietaria avevano agito contro un Comune chiedendo il risarcimento del danno da trasformazione irreversibile di un terreno, sul quale l'ente aveva emesso una dichiarazione di pubblica utilità senza poi adottare il decreto di esproprio, ma aveva comunque eseguito opere che avevano trasformato in modo irreversibile il fondo. In primo grado era stata liquidata una somma, poi rideterminata in appello. Successivamente, sullo stesso capo relativo alla quantificazione del danno, il Comune aveva sia proposto revocazione della sentenza d'appello sia ricorso per cassazione incidentale, contestando che il risarcimento fosse stato liquidato sull'intero valore del bene anziché solo pro quota. La Corte di cassazione, con precedente ordinanza, aveva accolto il motivo sul quantum e disposto rinvio, rigettando anche l'istanza di sospensione del procedimento di rinvio in attesa della definizione della revocazione. Riassunto il giudizio di rinvio, la Corte d'appello lo aveva però sospeso ritenendo pregiudicante il giudizio di revocazione ancora pendente; gli eredi hanno quindi censurato tale sospensione deducendo violazione dell'art. 2909 c.c. e dell'art. 295 c.p.c., sostenendo che non vi fosse giudicato sulla questione della pregiudizialità e che, comunque, la revocazione non potesse pregiudicare il rinvio, ma semmai esserne pregiudicata.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati entrambi i motivi. Ha osservato che sulla questione della liquidazione del danno si era già formato giudicato interno quanto all'accoglimento del ricorso incidentale che aveva cassato il capo della sentenza d'appello relativo alla quantificazione, mentre il rigetto dell'istanza di differimento in attesa della revocazione non era suscettibile di giudicato. Ha inoltre ribadito che il giudizio di revocazione, avente ad oggetto l'errore di liquidazione del risarcimento pro quota, non era pregiudicante rispetto al giudizio di rinvio volto a rideterminare l'ammontare del danno secondo il corretto criterio di calcolo; al contrario, la determinazione pro quota presuppone la previa individuazione dell'importo complessivo del risarcimento. La decisione impugnata di sospensione del procedimento è stata quindi annullata.
Norme richiamate
art. 2909 c.c.
Il giudicato interno non può formarsi sul mero rigetto di un'istanza di differimento del processo; esso si forma invece sulla parte di decisione che ha accolto il motivo di ricorso incidentale relativo al medesimo capo della sentenza poi investito di revocazione.
art. 295 c.p.c.
La sospensione necessaria non è giustificata quando il giudizio di revocazione non è pregiudicante rispetto al giudizio di rinvio, poiché quest'ultimo deve comunque procedere alla nuova determinazione del danno secondo il criterio corretto.
Massime di principio
- Quando la stessa questione è stata dedotta sia con revocazione sia con ricorso per cassazione e la Corte di cassazione ha già accolto il motivo sul capo controverso, il giudizio di rinvio deve uniformarsi alla statuizione rescindente e non può essere paralizzato dalla revocazione pendente sul medesimo punto.
- Il rigetto di un'istanza di rinvio o di sospensione del procedimento non integra una decisione di merito idonea a formare giudicato interno.
- La sospensione ex art. 295 c.p.c. richiede un vero rapporto di pregiudizialità; non sussiste quando il processo asseritamente pregiudicante verte sulla stessa questione già decisa in cassazione e il giudizio di rinvio deve solo rideterminare il quantum del risarcimento.
- Nel risarcimento del danno da trasformazione irreversibile del bene, la questione della ripartizione pro quota tra più aventi diritto presuppone la previa determinazione dell'ammontare complessivo del danno, e non viceversa.
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