Sentenza n. 648/2026 - Catanzaro, Sezione 2
per l'annullamento dei 17 provvedimenti di revoca dei relativi nulla osta provvisoriamente concessi ai sensi dell’art. 42 ss. d.l. 21 giugno 2022, n. 73, conv. con l. 4 agosto 2022, n. 122, e del d.P.C.M. 21 dicembre 2021, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: 17 provvedimenti di revoca dei nulla osta provvisoriamente concessi per l'impiego di lavoratori stranieri
Esito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato 17 provvedimenti di revoca dei nulla osta concessi ai sensi dell'art. 42 ss. d.l. n. 73/2022 e del d.P.C.M. 21 dicembre 2021. Ha dedotto, in primo luogo, il difetto di motivazione, lamentando che l'amministrazione non avesse dato conto delle argomentazioni formulate nel contraddittorio endoprocedimentale. Ha inoltre contestato la sussistenza dei presupposti sostanziali della revoca. Il ricorso riguardava 17 lavoratori stranieri; per cinque provvedimenti del 4 ottobre 2023 la motivazione consisteva nella richiesta di produrre documentazione giustificativa del volume d'affari, senza illustrare le ragioni della revoca. Per gli altri dodici provvedimenti, la società contestava la valutazione ministeriale circa l'inidoneità della propria struttura imprenditoriale ad assumere i lavoratori.
La decisione
Il ricorso è stato accolto parzialmente. Il TAR ha annullato i cinque provvedimenti di revoca del 4 ottobre 2023 relativi ai procedimenti P-VV/L/Q/2023/100391, 100392, 100393, 100394 e 100395, rilevando un difetto di motivazione. La formula utilizzata dall'amministrazione costituiva soltanto una richiesta interlocutoria di produzione documentale e non esplicitava le ragioni poste a fondamento della revoca; il vizio era stato peraltro riconosciuto dalla stessa amministrazione nella relazione depositata in giudizio. Quanto agli altri dodici provvedimenti, il TAR li ha ritenuti legittimi. Ha precisato che il preavviso di rigetto non richiede la confutazione analitica di ogni deduzione dell'interessato, essendo sufficiente una motivazione finale complessivamente e logicamente adeguata, purché non introduca elementi nuovi rispetto alla comunicazione ex art. 10-bis l. n. 241/1990. Nel caso concreto, la motivazione degli altri provvedimenti era intelligibile e condivisibile, poiché la società era priva di matricola INPS, presentava discrepanze tra il fatturato indicato nella dichiarazione IVA e quello dichiarato nella richiesta di nulla osta e aveva indicato erroneamente il contratto collettivo applicabile. Tali elementi giustificavano i dubbi sull'idoneità della struttura aziendale ad assumere 17 lavoratori stranieri. Le spese sono state compensate per l'esito parzialmente vittorioso.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di rigetto non impone la confutazione analitica delle deduzioni dell'interessato; è sufficiente una motivazione finale complessivamente e logicamente adeguata, purché non introduca elementi nuovi o non enucleabili dalla comunicazione del preavviso.
art. 42 ss. d.l. 73/2022, convertito con l. 122/2022
Costituisce il quadro normativo richiamato per il rilascio dei nulla osta provvisoriamente concessi ai lavoratori stranieri e per i successivi provvedimenti di revoca.
d.P.C.M. 21 dicembre 2021
È richiamato quale fonte regolatrice del procedimento relativo ai nulla osta per l'impiego dei lavoratori stranieri.
Massime di principio
- Il provvedimento di revoca di un nulla osta deve esplicitare le ragioni concrete della decisione: una mera richiesta interlocutoria di produrre documenti, priva dell'indicazione delle ragioni della revoca, non è una motivazione sufficiente e determina l'annullabilità dell'atto per difetto di motivazione.
- Nel procedimento preceduto dal preavviso di rigetto, l'amministrazione non è tenuta a confutare analiticamente ogni deduzione dell'interessato, purché la motivazione finale sia complessivamente e logicamente adeguata e non introduca elementi nuovi non ricavabili dal preavviso.
- L'assenza di una matricola INPS, la discordanza tra i dati di fatturato dichiarati in fonti diverse e l'erronea indicazione del contratto collettivo applicabile possono, considerati complessivamente, giustificare la valutazione di inidoneità della struttura aziendale ad assumere un numero significativo di lavoratori stranieri.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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