Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13228/2022 del 07/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza di patteggiamento del Tribunale di Lecce del 24/06/2021: il ricorrente denunciava violazione dell'art. 125 c.p.p., errore nel calcolo della pena e contrasto tra dispositivo e motivazione. In particolare, la motivazione indicava che l'attenuante ex art. 62, comma 1, n. 6) c.p. era prevalente sulle aggravanti, mentre il dispositivo riportava che l'attenuante era equivalente alle aggravanti (accordo di patteggiamento).

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il giudice di merito avesse correttamente recepito l'accordo di patteggiamento (art. 444 c.p.p.) e il calcolo della pena concordata (2 anni e 10 mesi di reclusione e €1.500 di multa), prevedendo il giudizio di equivalenza tra attenuante e aggravanti. La discrepanza nella motivazione (richiamo alla prevalenza) è stata considerata un mero errore materiale (errore di calamo) privo di efficacia sulla decisione, essendo il dispositivo conforme all'accordo. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di €3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    Richiamato in relazione alla partecipazione nell'azione delittuosa (concorso di persone nel reato) come norma oggettiva applicata all'imputazione

  • art. 624-bis c.p.

    Norma qualificante il furto in abitazione; la sentenza applica la fattispecie ai due episodi contestati

  • art. 625, comma 1, n. 2 c.p.

    Aggravante del furto legata alla violenza sulle cose; considerata nel bilanciamento con l'attenuante

  • art. 62, comma 1, n. 6) c.p.

    Circostanza attenuante riconosciuta al ricorrente; il giudice di merito l'ha considerata in giudizio di equivalenza con le aggravanti come previsto dall'accordo di patteggiamento

  • art. 125 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente per presunta violazione; la Corte ha ritenuto la doglianza infondata perché il dispositivo è conforme all'accordo e la discrepanza motivazionale è materiale

  • art. 444 c.p.p.

    Norma sul giudizio abbreviato/ patteggiamento: la sentenza ha ratificato l'accordo tra le parti ex art. 444 e ha recepito il calcolo della pena concordato

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che prevede l'ammenda a favore della Cassa delle ammende: applicata per la determinazione della sanzione pecuniaria accessoria (versamento di €3.000) in caso di ricorso inammissibile

Massime di principio

  • Il dispositivo della sentenza prevale sulla motivazione: un errore materiale nella motivazione non inficia la decisione se il dispositivo è conforme all'accordo delle parti o alla decisione sostanziale.
  • Nei patteggiamenti (art. 444 c.p.p.) il giudice recepisce l'accordo; eventuali incongruenze formali nella motivazione sono irrilevanti se non incidono sul risultato sostanziale (pena e calcolo).
  • Il contrasto tra motivazione e dispositivo non sempre costituisce motivo efficace di cassazione: manca interesse a impugnare quando il dispositivo coincide con la richiesta del soggetto che impugna.
  • Se il ricorrente deduce solo una discrepanza formale senza dimostrare pregiudizio concreto o errore nel calcolo della pena, il ricorso rischia di essere dichiarato inammissibile e di comportare la condanna alle spese e al versamento previsto dall'art. 616 c.p.p.
  • Per chi impugna, è necessario mostrare che la discrepanza ha inciso effettivamente sulla decisione o sul calcolo della pena; altrimenti la via corretta è chiedere chiarimenti/correzione tramite rimedi interni (es. istanza di correzione degli errori materiali) prima di proporre ricorso per cassazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.