Cassazione Penale, Sentenza n. 13228/2022 del 07/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza di patteggiamento del Tribunale di Lecce del 24/06/2021: il ricorrente denunciava violazione dell'art. 125 c.p.p., errore nel calcolo della pena e contrasto tra dispositivo e motivazione. In particolare, la motivazione indicava che l'attenuante ex art. 62, comma 1, n. 6) c.p. era prevalente sulle aggravanti, mentre il dispositivo riportava che l'attenuante era equivalente alle aggravanti (accordo di patteggiamento).
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il giudice di merito avesse correttamente recepito l'accordo di patteggiamento (art. 444 c.p.p.) e il calcolo della pena concordata (2 anni e 10 mesi di reclusione e €1.500 di multa), prevedendo il giudizio di equivalenza tra attenuante e aggravanti. La discrepanza nella motivazione (richiamo alla prevalenza) è stata considerata un mero errore materiale (errore di calamo) privo di efficacia sulla decisione, essendo il dispositivo conforme all'accordo. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di €3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 110 c.p.
Richiamato in relazione alla partecipazione nell'azione delittuosa (concorso di persone nel reato) come norma oggettiva applicata all'imputazione
art. 624-bis c.p.
Norma qualificante il furto in abitazione; la sentenza applica la fattispecie ai due episodi contestati
art. 625, comma 1, n. 2 c.p.
Aggravante del furto legata alla violenza sulle cose; considerata nel bilanciamento con l'attenuante
art. 62, comma 1, n. 6) c.p.
Circostanza attenuante riconosciuta al ricorrente; il giudice di merito l'ha considerata in giudizio di equivalenza con le aggravanti come previsto dall'accordo di patteggiamento
art. 125 c.p.p.
Richiamato dal ricorrente per presunta violazione; la Corte ha ritenuto la doglianza infondata perché il dispositivo è conforme all'accordo e la discrepanza motivazionale è materiale
art. 444 c.p.p.
Norma sul giudizio abbreviato/ patteggiamento: la sentenza ha ratificato l'accordo tra le parti ex art. 444 e ha recepito il calcolo della pena concordato
art. 616 c.p.p.
Norma che prevede l'ammenda a favore della Cassa delle ammende: applicata per la determinazione della sanzione pecuniaria accessoria (versamento di €3.000) in caso di ricorso inammissibile
Massime di principio
- Il dispositivo della sentenza prevale sulla motivazione: un errore materiale nella motivazione non inficia la decisione se il dispositivo è conforme all'accordo delle parti o alla decisione sostanziale.
- Nei patteggiamenti (art. 444 c.p.p.) il giudice recepisce l'accordo; eventuali incongruenze formali nella motivazione sono irrilevanti se non incidono sul risultato sostanziale (pena e calcolo).
- Il contrasto tra motivazione e dispositivo non sempre costituisce motivo efficace di cassazione: manca interesse a impugnare quando il dispositivo coincide con la richiesta del soggetto che impugna.
- Se il ricorrente deduce solo una discrepanza formale senza dimostrare pregiudizio concreto o errore nel calcolo della pena, il ricorso rischia di essere dichiarato inammissibile e di comportare la condanna alle spese e al versamento previsto dall'art. 616 c.p.p.
- Per chi impugna, è necessario mostrare che la discrepanza ha inciso effettivamente sulla decisione o sul calcolo della pena; altrimenti la via corretta è chiedere chiarimenti/correzione tramite rimedi interni (es. istanza di correzione degli errori materiali) prima di proporre ricorso per cassazione.
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