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Sentenza

Sentenza del 21/03/2017 n. 211 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata

NON DISPONIBILE

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Gli avvisi di accertamento traevano origine dall’omessa o tardiva presentazione delle dichiarazioni fiscali e dall’esame di numerosi movimenti bancari, anche extra conto, ritenuti non giustificati. Il contribuente sosteneva che l’evasione fosse dipesa dalle omissioni del consulente e che i prelievi personali e le operazioni extra conto non potessero essere automaticamente considerati ricavi imponibili. In appello ha inoltre eccepito la nullità degli avvisi per asserito difetto di rappresentanza del funzionario sottoscrittore.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto integralmente l’appello dell’Agenzia delle Entrate, ritenendo infondata e comunque tardiva l’eccezione relativa alla delega di firma, poiché il funzionario risultava munito di una delega nominativa conforme ai requisiti richiesti. Nel merito, ha ritenuto legittima la determinazione induttiva della base imponibile, fondata sui movimenti bancari non spiegati dal contribuente e sulla sua completa inerzia probatoria sia durante l’accertamento sia nel processo. Sono stati quindi dichiarati integralmente legittimi gli avvisi, inclusi i rilievi IVA. Le spese di giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 39 del D.P.R. n. 600/1973

    Consente la determinazione induttiva del reddito quando l’Amministrazione finanziaria dispone di elementi presuntivi attendibili e il contribuente non fornisce adeguate giustificazioni, come nel caso di movimenti bancari non spiegati.

  • Art. 42 del D.P.R. n. 600/1973

    Richiede che la delega di firma o di funzioni per la sottoscrizione dell’avviso di accertamento individui nominativamente il delegato; una delega generica o in bianco può determinare la nullità dell’atto.

  • Art. 54 del D.Lgs. n. 546/1992

    L’eccezione di nullità relativa alla rappresentanza del sottoscrittore, proposta per la prima volta in appello, è stata ritenuta inammissibile perché non dedotta tempestivamente nel giudizio di primo grado.

Massime di principio

  • I movimenti bancari non giustificati possono fondare una presunzione di ricavi o operazioni imponibili, anche ai fini IVA, soprattutto quando il contribuente non dimostra con documentazione concreta la loro natura personale, non reddituale o estranea all’attività.
  • La mancata collaborazione del contribuente durante l’accertamento e il processo rafforza la posizione presuntiva dell’Amministrazione e può condurre alla conferma integrale dell’accertamento induttivo.
  • Le contestazioni sulla delega o sulla sottoscrizione dell’avviso devono essere sollevate tempestivamente e devono essere verificate alla luce dell’eventuale delega nominativa prodotta dall’Amministrazione.
  • L’errore o l’omissione del consulente fiscale, di regola, non elimina automaticamente la responsabilità tributaria del contribuente nei confronti dell’Amministrazione, anche se può eventualmente rilevare in un distinto rapporto risarcitorio.
  • Per superare un accertamento bancario è necessario fornire una giustificazione specifica e documentata per ciascun movimento rilevante, non essendo normalmente sufficienti affermazioni generiche sulla natura personale dei prelievi o delle operazioni.

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