Cassazione Penale, Sentenza n. 38566/2025 del 28/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma della sentenza di condanna per rapina aggravata, lesioni aggravate e tentata estorsione commessi il 5 marzo 2023. Ubilla Herrera Giacomo e Juli-An Misael denunciano vizio di motivazione per non avere la Corte di Appello valorizzato il percorso risocializzante e riabilitativo intrapreso in carcere e in custodia domestica e per non averlo considerato nell'ambito del trattamento sanzionatorio e delle attenuanti. Lopez Aguayo Brandon propone due motivi: (1) vizio di legge in relazione all'art. 599-bis c.p.p. per il rigetto della proposta di concordato in appello e la presunta possibile impugnabilità del rigetto unitamente alla sentenza; (2) vizio di motivazione in relazione alla esclusione del beneficio della sospensione condizionale della pena per una prognosi negativa, contestando la valutazione della Corte circa la gravità del fatto e l'anch'essa invocata denuncia per rissa risalente a febbraio 2022.
La decisione
Per Lopez Aguayo Brandon Josuè il ricorso è stato rigettato come infondato e la condanna di merito è confermata; il giudice di legittimità ha inoltre richiamato l'intervento delle Sezioni Unite sulla questione dell'ammissibilità del ricorso contro il rigetto del concordato ex art. 599-bis, con esito favorevole all'inammissibilità. Per Ubilla Herrera Giacomo e Ubilla Herrera Juli-An Misael i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili in quanto la Corte di appello ha fornito motivazione congrua e non viziata circa il bilanciamento tra attenuanti e aggravanti e la determinazione della pena (già al minimo edittale per il reato più grave). Conseguentemente tutti i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali; i due Ubilla sono inoltre condannati al versamento in favore della Cassa delle ammende di Euro tremila, mentre Lopez è condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Codice penale, artt. 110 e 628 (comma 3, n.1,2 e comma 3-bis)
Norme richiamate per la qualificazione del reato di rapina aggravata commessa in concorso e con modalità particolarmente gravi; diegetizzazione della fattispecie come aggravata da più circostanze (uso di travisamento, armi, violenza).
Codice penale, artt. 582-585, 56 e 629
Riferimenti per le fattispecie di lesioni aggravate e tentata estorsione in concorso; utilizzate per valutare la gravità complessiva del fatto e per l'applicazione delle aggravanti.
Codice procedura penale, art. 606 comma 1, lett. b) ed e)
Norme che disciplinano i motivi di ricorso per cassazione (vizio di legge e vizio di motivazione); la Corte applica questi parametri per valutare l'infondatezza o l'inammissibilità dei motivi dedotti.
Codice procedura penale, art. 599-bis
Regola la procedura di concordato (patteggiamento) anche in appello; sulla ammissibilità del ricorso contro il rigetto della proposta di concordato è stato rilevato contrasto giurisprudenziale e le Sezioni Unite si sono espresse per l'inammissibilità del ricorso contro l'ordinanza di rigetto.
Codice procedura penale, art. 586
Riferimento alla sentenza resa all'esito del giudizio, impiegato nel contesto della valutazione dell'ammissibilità dell'impugnazione del rigetto del concordato con la sentenza di merito.
Codice procedura penale, art. 618 comma 1
Norma che permette la rimessione alle Sezioni Unite in caso di contrasto giurisprudenziale; utilizzata per trasferire la questione dell'ammissibilità del ricorso contro il rigetto del concordato.
Codice procedura penale, art. 616
Disposizione che consente la condanna alle spese e alle somme dovute alla Cassa delle ammende in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso; applicata per imporre il pagamento di spese e di Euro 3.000 alla Cassa delle ammende per i due ricorrenti dichiarati inammissibili.
Codice penale, artt. 132 e 133
Principi generali sulla determinazione della pena e sul bilanciamento delle circostanze attenuanti e aggravanti: la Corte ricorda la discrezionalità del giudice di merito nel graduare la pena e i limiti del sindacato di legittimità.
Codice penale, art. 62 n.6
Riconoscimento di una attenuante (patteggiamento o ammissione parziale) ma comunque valorizzata nella comparazione con le aggravanti; la Corte ha ritenuto che l'attenuante non fosse sufficiente ad abbassare ulteriormente la pena.
Codice penale, artt. 69 e 628 (ultimo comma)
Richiamati per il bilanciamento tra aggravanti e attenuanti; la Corte ha ritenuto prevalenti le aggravanti nella determinazione della pena complessiva.
Massime di principio
- La valutazione del percorso risocializzante va adeguatamente documentata e collegata da parte del ricorrente ai criteri di riferimento per le attenuanti: una generica affermazione non è sufficiente a scalfire la determinazione della pena operata dal giudice di merito.
- La determinazione della pena e il confronto tra attenuanti e aggravanti rientrano nella discrezionalità tecnica del giudice di merito; in Cassazione il sindacato è limitato a vizi di motivazione, illogicità o arbitrarietà manifeste.
- La prognosi negativa per la concessione di benefici (es. sospensione condizionale della pena) può essere fondata sulla gravità del fatto e su precedenti comportamenti violenti o recenti, anche se non particolarmente gravi singolarmente; il giudice può inferire una "proclività alla violenza" e negare il beneficio.
- La decisione di rigettare una proposta di concordato in appello e la possibilità di impugnare tale rigetto hanno formato oggetto di contrasto giurisprudenziale: le Sezioni Unite hanno confermato l'inammissibilità del ricorso in cassazione contro l'ordinanza di rigetto del concordato ex art. 599-bis.
- In sede di Cassazione non è sufficiente la mera riproposizione di un dissenso sulla congruità della pena: il ricorrente deve censurare specifici profili di illogicità, omissione o contraddittorietà nella motivazione del giudice di merito.
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