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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38566/2025 del 28/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma della sentenza di condanna per rapina aggravata, lesioni aggravate e tentata estorsione commessi il 5 marzo 2023. Ubilla Herrera Giacomo e Juli-An Misael denunciano vizio di motivazione per non avere la Corte di Appello valorizzato il percorso risocializzante e riabilitativo intrapreso in carcere e in custodia domestica e per non averlo considerato nell'ambito del trattamento sanzionatorio e delle attenuanti. Lopez Aguayo Brandon propone due motivi: (1) vizio di legge in relazione all'art. 599-bis c.p.p. per il rigetto della proposta di concordato in appello e la presunta possibile impugnabilità del rigetto unitamente alla sentenza; (2) vizio di motivazione in relazione alla esclusione del beneficio della sospensione condizionale della pena per una prognosi negativa, contestando la valutazione della Corte circa la gravità del fatto e l'anch'essa invocata denuncia per rissa risalente a febbraio 2022.

La decisione

Per Lopez Aguayo Brandon Josuè il ricorso è stato rigettato come infondato e la condanna di merito è confermata; il giudice di legittimità ha inoltre richiamato l'intervento delle Sezioni Unite sulla questione dell'ammissibilità del ricorso contro il rigetto del concordato ex art. 599-bis, con esito favorevole all'inammissibilità. Per Ubilla Herrera Giacomo e Ubilla Herrera Juli-An Misael i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili in quanto la Corte di appello ha fornito motivazione congrua e non viziata circa il bilanciamento tra attenuanti e aggravanti e la determinazione della pena (già al minimo edittale per il reato più grave). Conseguentemente tutti i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali; i due Ubilla sono inoltre condannati al versamento in favore della Cassa delle ammende di Euro tremila, mentre Lopez è condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • Codice penale, artt. 110 e 628 (comma 3, n.1,2 e comma 3-bis)

    Norme richiamate per la qualificazione del reato di rapina aggravata commessa in concorso e con modalità particolarmente gravi; diegetizzazione della fattispecie come aggravata da più circostanze (uso di travisamento, armi, violenza).

  • Codice penale, artt. 582-585, 56 e 629

    Riferimenti per le fattispecie di lesioni aggravate e tentata estorsione in concorso; utilizzate per valutare la gravità complessiva del fatto e per l'applicazione delle aggravanti.

  • Codice procedura penale, art. 606 comma 1, lett. b) ed e)

    Norme che disciplinano i motivi di ricorso per cassazione (vizio di legge e vizio di motivazione); la Corte applica questi parametri per valutare l'infondatezza o l'inammissibilità dei motivi dedotti.

  • Codice procedura penale, art. 599-bis

    Regola la procedura di concordato (patteggiamento) anche in appello; sulla ammissibilità del ricorso contro il rigetto della proposta di concordato è stato rilevato contrasto giurisprudenziale e le Sezioni Unite si sono espresse per l'inammissibilità del ricorso contro l'ordinanza di rigetto.

  • Codice procedura penale, art. 586

    Riferimento alla sentenza resa all'esito del giudizio, impiegato nel contesto della valutazione dell'ammissibilità dell'impugnazione del rigetto del concordato con la sentenza di merito.

  • Codice procedura penale, art. 618 comma 1

    Norma che permette la rimessione alle Sezioni Unite in caso di contrasto giurisprudenziale; utilizzata per trasferire la questione dell'ammissibilità del ricorso contro il rigetto del concordato.

  • Codice procedura penale, art. 616

    Disposizione che consente la condanna alle spese e alle somme dovute alla Cassa delle ammende in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso; applicata per imporre il pagamento di spese e di Euro 3.000 alla Cassa delle ammende per i due ricorrenti dichiarati inammissibili.

  • Codice penale, artt. 132 e 133

    Principi generali sulla determinazione della pena e sul bilanciamento delle circostanze attenuanti e aggravanti: la Corte ricorda la discrezionalità del giudice di merito nel graduare la pena e i limiti del sindacato di legittimità.

  • Codice penale, art. 62 n.6

    Riconoscimento di una attenuante (patteggiamento o ammissione parziale) ma comunque valorizzata nella comparazione con le aggravanti; la Corte ha ritenuto che l'attenuante non fosse sufficiente ad abbassare ulteriormente la pena.

  • Codice penale, artt. 69 e 628 (ultimo comma)

    Richiamati per il bilanciamento tra aggravanti e attenuanti; la Corte ha ritenuto prevalenti le aggravanti nella determinazione della pena complessiva.

Massime di principio

  • La valutazione del percorso risocializzante va adeguatamente documentata e collegata da parte del ricorrente ai criteri di riferimento per le attenuanti: una generica affermazione non è sufficiente a scalfire la determinazione della pena operata dal giudice di merito.
  • La determinazione della pena e il confronto tra attenuanti e aggravanti rientrano nella discrezionalità tecnica del giudice di merito; in Cassazione il sindacato è limitato a vizi di motivazione, illogicità o arbitrarietà manifeste.
  • La prognosi negativa per la concessione di benefici (es. sospensione condizionale della pena) può essere fondata sulla gravità del fatto e su precedenti comportamenti violenti o recenti, anche se non particolarmente gravi singolarmente; il giudice può inferire una "proclività alla violenza" e negare il beneficio.
  • La decisione di rigettare una proposta di concordato in appello e la possibilità di impugnare tale rigetto hanno formato oggetto di contrasto giurisprudenziale: le Sezioni Unite hanno confermato l'inammissibilità del ricorso in cassazione contro l'ordinanza di rigetto del concordato ex art. 599-bis.
  • In sede di Cassazione non è sufficiente la mera riproposizione di un dissenso sulla congruità della pena: il ricorrente deve censurare specifici profili di illogicità, omissione o contraddittorietà nella motivazione del giudice di merito.

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