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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23451/2023 del 01/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da una concessione per la deviazione di un torrente e dalla successiva esecuzione dei lavori affidati a un raggruppamento temporaneo di imprese, di cui la società ricorrente era capogruppo mandataria. I lavori erano stati articolati in due stralci finanziari; dopo la conclusione del primo stralcio e la sospensione dei lavori per mancanza di finanziamento, intervenne un secondo finanziamento, ma la relativa delibera comunale di conferma dell'affidamento fu annullata dal CORECO. Successivamente il commissario straordinario revocò la concessione addebitando inadempienze all'ATI. La società appaltatrice agì chiedendo l'accertamento dell'illegittimità della revoca, della risoluzione della convenzione per colpa dell'ente locale e la condanna al pagamento delle somme indicate in numerose riserve iscritte per l'anomalo andamento dei lavori, comprese quelle relative a opere imposte dal commissario. Il Tribunale respinse in parte la domanda con sentenza non definitiva e poi riconobbe alcune somme; la Corte d'appello, in riforma della decisione definitiva e con rigetto delle pretese della società, accolse invece l'appello incidentale del Comune, condannando la società al rimborso di una somma in favore dell'ente. Con il ricorso per cassazione la società dedusse: 1) l'inammissibilità dell'appello incidentale del Comune per difetto di specificità ex artt. 342 e 343 c.p.c.; 2) la violazione dell'art. 2909 c.c. per avere escluso il giudicato formatosi su una precedente sentenza che, secondo la ricorrente, aveva già accertato la corretta esecuzione dei lavori del primo stralcio; 3) ancora la violazione dell'art. 2909 c.c. per avere negato l'efficacia di giudicato sulla spettanza degli oneri concessori e sulla disapplicazione del ribasso d'asta; 4) la violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. per l'interpretazione dell'art. 1 del contratto del 1994, che secondo la ricorrente avrebbe incluso nel corrispettivo gli oneri concessori ed escluso il ribasso. Il Comune, con ricorso incidentale, lamentò l'omessa decisione sull'appello incidentale relativo all'inammissibilità dell'eccezione di giudicato per difetto di prova documentale, in violazione degli artt. 112 c.p.c. e 2909 c.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l'appello incidentale del Comune era sufficientemente specifico. Ha ritenuto inammissibili e improcedibili i motivi sul giudicato perché la sentenza invocata non era stata prodotta insieme al ricorso come richiesto dall'art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c., e comunque perché la questione proposta mirava a un riesame dell'interpretazione data dalla Corte d'appello, la quale aveva correttamente escluso l'efficacia di giudicato esterno in ragione della diversità del thema decidendum tra il precedente giudizio e quello in esame. Il ricorso incidentale del Comune è stato dichiarato assorbito, pur venendo riconosciuto che l'eccezione di giudicato esterno era fondata sotto il profilo della mancanza di prova del passaggio in giudicato della sentenza richiamata. Anche il quarto motivo del ricorso principale è stato dichiarato inammissibile perché diretto a contestare l'interpretazione del contratto e comunque non colpiva la ratio decidendi, fondata sulla circostanza che le opere in contestazione non rientravano nel primo stralcio funzionale e derivavano da difformità esecutive che avevano richiesto lavori di messa in sicurezza. La società ricorrente è stata quindi condannata alle spese.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    I motivi di appello devono essere specifici; nel caso concreto l'appello incidentale del Comune è stato ritenuto sufficientemente specifico.

  • art. 343 c.p.c.

    Richiamato in relazione all'appello incidentale; la Corte ha escluso il difetto di specificità dei motivi.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato esterno opera solo se la precedente decisione ha deciso la medesima questione tra le stesse parti; nella specie la Corte ha escluso l'identità del thema decidendum e ha negato l'efficacia preclusiva invocata.

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    A pena di improcedibilità devono essere depositati con il ricorso gli atti e documenti su cui esso si fonda; la mancata produzione della sentenza invocata sul giudicato ha reso inammissibili/improcedibili i motivi correlati.

  • art. 124 disp. att. c.p.c.

    La prova del giudicato esterno richiede la produzione della sentenza munita di certificazione attestante la non impugnabilità.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale per lamentare omessa pronuncia; la doglianza è stata poi assorbita.

  • artt. 1362 e 1363 c.c.

    Le regole di interpretazione contrattuale non sono state ritenute violate; il motivo è stato giudicato inammissibile perché non colpiva la ratio decidendi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • L'eccezione di difetto di specificità dei motivi di appello è deducibile in cassazione anche se non proposta in appello, poiché attiene all'ammissibilità dell'impugnazione e alla formazione del giudicato.
  • Il giudicato esterno è opponibile solo se la parte lo prova mediante produzione della sentenza e della certificazione attestante il suo passaggio in giudicato; non basta la sola mancata contestazione della controparte.
  • Il giudicato esterno non opera quando il precedente giudizio aveva ad oggetto una questione diversa, anche se tra le stesse parti e riguardante il medesimo rapporto contrattuale.
  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile se non colpisce la ratio decidendi della sentenza impugnata oppure si risolve in una richiesta di rivalutazione dell'interpretazione del contratto e del materiale di causa.
  • Quando un motivo è costruito in via subordinata all'accoglimento di un altro e quest'ultimo è dichiarato inammissibile, il motivo subordinato resta assorbito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveContratto preliminareCompravendita immobiliare
RamiProcesso civileContrattiImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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