Sentenza n. 484/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Cagliari n. 623/2025, depositata e resa pubblica il 22.04.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 627/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’amministrazione in data 29.07.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 08.01.2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Cagliari che aveva ordinato l'attribuzione della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. deducendo la mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza del Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, n. 623/2025, passata in giudicato. La sentenza aveva condannato il Ministero all'emissione in favore del docente della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, con accredito dell'importo complessivo di euro 1.000,00 per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024. Il titolo era stato notificato all'Amministrazione il 29 luglio 2025 ed era inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Il ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna del Ministero a una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, verificando che la sentenza del giudice del lavoro era passata in giudicato, era stata ritualmente notificata al Ministero e non era stata eseguita, nonostante fosse decorso il termine dilatorio di 120 giorni. Ha quindi ordinato al Ministero di dare piena e completa esecuzione alla pronuncia, riconoscendo e attivando il beneficio della Carta elettronica del docente, entro 120 giorni dalla comunicazione della sentenza di ottemperanza o dalla sua notificazione se anteriore. Per il caso di persistente inadempimento ha nominato sin d'ora commissario ad acta il responsabile pro tempore della competente Direzione generale ministeriale, con facoltà di delega a un altro dirigente, anche territoriale, assegnandogli 90 giorni dalla richiesta dell'interessato. Il commissario potrà fare ricorso al pagamento in conto sospeso in caso di incapienza dei capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente dell'Amministrazione debitrice. È stata respinta la domanda di astreinte: pur essendo astrattamente ammissibile nei confronti della pubblica amministrazione, l'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. consente di escluderla anche per altre ragioni ostative oltre alla manifesta iniquità. Nel caso concreto il Collegio ha valorizzato la complessità e articolazione del procedimento di attivazione della Carta, il coinvolgimento di uffici territoriali e di soggetti esterni quali SO.GE.I. e CONSAP, l'intervento di strutture centralizzate, l'eccezionale mole del contenzioso seriale e la natura non essenziale, modesta e facoltativa del beneficio. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 400,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario, ridotte in ragione della serialità e della standardizzazione dell'attività difensiva.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Fondano l'azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato amministrativo o del giudicato formatosi su una pronuncia del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 114 c.p.a.
Attribuisce al giudice dell'ottemperanza i poteri di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e disporre, nei presupposti previsti, una penalità di mora.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora è astrattamente applicabile anche alla pubblica amministrazione, ma può essere esclusa non solo quando risulti manifestamente iniqua, bensì anche in presenza di altre ragioni ostative, con valutazione concreta delle modalità e delle difficoltà dell'adempimento.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di promuovere l'azione esecutiva nei confronti dell'Amministrazione e, nel caso concreto, è stato ritenuto maturato prima della proposizione del giudizio di ottemperanza.
art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. n. 30/1997
Consente, in caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione debitrice nei capitoli specificamente destinati ai pagamenti, il ricorso al pagamento in conto sospeso quale strumento per l'esecuzione del giudicato.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
Costituisce la base normativa del beneficio della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, la cui attribuzione era stata ordinata dalla sentenza oggetto di ottemperanza.
art. 4 D.P.C.M. 28 novembre 2016
È richiamato quale fondamento dell'utilizzo, da parte del Ministero, di SO.GE.I. e CONSAP per la predisposizione e l'attivazione della Carta elettronica in forma di applicazione web.
Massime di principio
- Il giudice amministrativo può accogliere l'azione di ottemperanza proposta contro una pubblica amministrazione per l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando il titolo sia stato notificato, sia decorso il termine dilatorio previsto dalla legge e l'Amministrazione non abbia adempiuto.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all'Amministrazione di eseguire integralmente il giudicato entro un termine assegnato e nominare sin d'ora un commissario ad acta, destinato a intervenire, su richiesta dell'interessato, in caso di persistente inerzia.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è astrattamente applicabile anche nei confronti della pubblica amministrazione, ma può essere negata quando ricorrano concrete ragioni ostative, valutate in relazione alla complessità organizzativa e procedimentale dell'adempimento, ai vincoli finanziari, all'eccezionale serialità del contenzioso e alla natura non essenziale del beneficio da conseguire.
- La nomina di un commissario ad acta costituisce, nel caso concreto, una misura esecutiva idonea e sufficiente a fronte dell'inerzia amministrativa e può giustificare il rigetto della contestuale domanda di astreinte.
- Quando il commissario ad acta è un dipendente già inserito nella struttura dell'Amministrazione obbligata, l'esercizio delle funzioni commissariali non comporta necessariamente il riconoscimento di un compenso autonomo.
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