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Risoluzione

Risoluzione n. 119 del 5/05/2009

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’Agenzia delle Entrate ritiene che, in un sistema di pagamento di beni e servizi dei tabaccai tramite bonifico disposto da clienti finali con carte di credito o debito nominative, possa essere sufficiente la rilevazione e comunicazione del solo codice fiscale. Tuttavia, l’esclusione dagli obblighi di cui all’art. 7, comma 6, D.P.R. 605/1973 opera solo se le operazioni rientrano nelle casistiche già escluse dalla circolare 32/E/2006, cioè se veicolano informazioni già note all’Amministrazione finanziaria o non significative ai fini dei controlli.

Esclusione dagli obblighi di rilevazione e comunicazione per bonifici disposti tramite carte nominative presso tabaccai convenzionati

Istanza di interpello sugli obblighi di rilevazione e comunicazione per operazioni di bonifico presso tabaccai convenzionati

La risoluzione esamina se una banca possa assolvere gli obblighi di rilevazione e comunicazione previsti dall’art. 7, sesto comma, del D.P.R. n. 605 del 1973 limitandosi a rilevare e comunicare il solo codice fiscale dei clienti che dispongono bonifici verso tabaccai convenzionati. Il tema nasce da un sistema di pagamento che utilizza carte di credito o debito nominative e che riguarda operazioni rese da una clientela occasionale rispetto alla banca.

Quesito posto dalla banca

La banca istante, iscritta all’albo tenuto dalla Banca d’Italia e operante soprattutto con rivenditori di generi di monopolio, intende offrire un servizio di pagamento dei beni di monopolio e degli altri beni e servizi dei tabaccai mediante bonifico a favore di questi ultimi. Il pagamento sarebbe disposto dai clienti finali esclusivamente tramite carte nominative, usando un terminale installato presso i soli tabaccai convenzionati titolari di conto corrente presso la banca.

La banca evidenzia che:

  • i tabaccai convenzionati avrebbero un rapporto continuativo con l’istituto;
  • i clienti disponenti avrebbero invece un rapporto solo occasionale;
  • ciò comporterebbe, in capo alla banca, gli obblighi di rilevazione e comunicazione dei dati identificativi dei clienti occasionali ai sensi dell’art. 7, comma 6, D.P.R. n. 605/1973.

La questione specifica è se, considerato che i clienti sono già identificati da un operatore abilitato tramite carte nominative, sia possibile limitarsi a rilevare e comunicare il solo codice fiscale.

Soluzione interpretativa proposta dall’istante

La banca sostiene che l’acquisizione completa dei dati anagrafici dei disponenti non sia indispensabile ai fini del censimento delle operazioni. Secondo l’istante, la richiesta di dati anagrafici completi renderebbe il sistema difficilmente informatizzabile e quindi poco proponibile; per questo ritiene che gli obblighi informativi possano essere assolti mediante il solo codice fiscale.

Quadro normativo richiamato

L’Agenzia richiama l’art. 7, sesto comma, del D.P.R. n. 605/1973, secondo cui banche e altri operatori finanziari devono:

  • rilevare e tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga rapporti con loro o effettui operazioni finanziarie;
  • comunicare all’Anagrafe tributaria l’esistenza di rapporti e di operazioni effettuate al di fuori di un rapporto continuativo;
  • archiviare tali informazioni in apposita sezione.

La norma contempla una esclusione per le operazioni effettuate tramite bollettino di conto corrente postale di importo unitario inferiore a 1.500 euro.

Viene inoltre citato il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 29 febbraio 2008, prot. n. 31934, che ha integrato il precedente provvedimento del 19 gennaio 2007 e ha stabilito che gli operatori finanziari comunicano l’esistenza di operazioni di natura finanziaria al di fuori di un rapporto continuativo unitamente ai dati identificativi, compreso il codice fiscale, dei soggetti che le effettuano. La comunicazione deve avvenire una sola volta per ciascun anno solare, in occasione della prima operazione compiuta.

Valutazione dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia osserva che, in linea generale, i soggetti che operano con la banca in modo occasionale devono essere correttamente identificati con la rilevazione non solo del codice fiscale, ma anche dei dati anagrafici. Tuttavia, nel caso specifico, sottolinea che:

  • il codice fiscale consente di risalire ai dati identificativi del soggetto, compresi luogo e data di nascita, residenza, domicilio e relative variazioni;
  • le generalità dei disponenti sono già censite da altri operatori finanziari al momento dell’emissione delle carte di credito o di debito nominative.

Da ciò l’Agenzia ricava che la tracciabilità delle operazioni può essere assicurata anche mediante la sola rilevazione e comunicazione del codice fiscale dei disponenti.

Richiamo ai casi di esclusione oggettiva

Per chiarire ulteriormente la questione, la risoluzione richiama il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2005, con il quale, ai fini dell’art. 7, comma 6, D.P.R. n. 605/1973, viene definito l’ambito di "qualsiasi rapporto o qualsiasi operazione di natura finanziaria" mediante rinvio alle tabelle allegate al provvedimento stesso.

Viene poi richiamata la circolare n. 32/E del 19 ottobre 2006, che individua i casi di esclusione oggettiva dall’obbligo di rilevazione. In particolare, sono esclusi:

  • i servizi di somministrazione di energia, acqua e gas;
  • i servizi di telecomunicazione relativi all’utenza business;
  • i pagamenti di tributi e contributi eseguiti a favore dell’Amministrazione finanziaria o degli enti locali, anche tramite organismi di riscossione, con sanzioni e interessi.

La circolare precisa inoltre che rientrano tra le operazioni escluse, perché non significative per i controlli, se effettuate per cassa o anche tramite RID, MAV, RAV:

  • pagamento di ticket sanitari;
  • pagamento di canoni cimiteriali per lampade votive;
  • pagamenti relativi a titoli di trasporto pubblico e privati;
  • acquisti e/o prenotazione di biglietti relativi a manifestazioni sportive, fieristiche, artistiche e spettacoli di vario genere;
  • pagamenti o incassi nell’ambito del servizio di tesoreria svolto per conto dello Stato o di enti pubblici non economici.

Conclusione dell’Agenzia

L’Agenzia ritiene che l’esclusione dall’obbligo di rilevazione per le operazioni sopra elencate, se effettuate per cassa o anche tramite RID, MAV, RAV, operi a maggior ragione per le operazioni di bonifico disposte dai clienti finali dei tabaccai convenzionati tramite strumenti di pagamento tracciabili, come carte di credito o di debito nominative.

Ne consegue che, nel caso di specie, le operazioni regolate con bonifico bancario presso i tabaccai convenzionati sono escluse dagli obblighi di rilevazione e comunicazione di cui all’art. 7, sesto comma, del D.P.R. n. 605/1973, purché rientrino nelle casistiche già richiamate dalla circolare n. 32/E del 2006, ossia:

  • operazioni che veicolano informazioni già in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
  • operazioni non significative ai fini dei controlli.

Indicazione finale

La risoluzione si chiude con l’invito alle Direzioni regionali a vigilare affinché le istruzioni fornite vengano osservate dagli uffici.

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