Risoluzione n. 125 del 7/05/2009
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce quali costi sono ammessi al credito d’imposta per ricerca e sviluppo ex legge n. 296/2006 e DM n. 76/2008: sì al personale dipendente e a progetto, no a borse di studio e lavoro interinale; no al deposito brevetto, sì agli strumenti/attrezzature acquistati o in leasing finanziario, no a noleggio e locazione. Precisa inoltre che i fogli presenza nominativi possono essere controfirmati anche su un documento riepilogativo unico.
Credito d’imposta ricerca e sviluppo: costi ammissibili e adempimenti documentali
Credito d’imposta per ricerca e sviluppo: costi ammissibili e documentazione
La risoluzione affronta un interpello relativo all’applicazione del credito d’imposta per le attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo previsto dall’art. 1, commi da 280 a 283, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il documento individua i costi ammessi e chiarisce gli adempimenti documentali richiesti per dimostrare l’effettività delle spese del personale.
Quesiti posti dalla società
La società, operante nella stampa flessografica, accoppiamento e taglio di film plastici, aveva avviato nel 2008 e intendeva avviare nel 2009 progetti di ricerca e sviluppo. Chiedeva se fossero ammissibili al credito d’imposta i seguenti costi:
- personale titolare di borsa di studio impiegato nei progetti;
- personale interinale utilizzato nei temi di ricerca;
- deposito del brevetto;
- noleggio di strumenti e attrezzature usate nella ricerca.
Chiedeva inoltre se, per la documentazione dei costi del personale, fosse necessaria la firma su ciascun foglio presenza giornaliero oppure se fosse sufficiente un’unica firma su un documento riepilogativo. Per il personale a progetto proponeva anche una dichiarazione sostitutiva del collaboratore sulle ore giornaliere dedicate alla ricerca.
Inquadramento normativo
La Direzione richiama il credito d’imposta istituito dalla legge finanziaria 2007 e il decreto attuativo del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze n. 76 del 28 marzo 2008. Il DM n. 76/2008 indica in modo tassativo i costi ammissibili e disciplina anche gli obblighi di comunicazione e la documentazione necessaria per i controlli.
Costi del personale
L’art. 4, comma 1, lett. a), del DM n. 76/2008 ammette i costi del personale limitatamente a ricercatori e tecnici impiegati nell’attività di ricerca e sviluppo. Il comma 2 precisa che si considera il costo aziendale del personale dipendente, compreso quello assunto con contratto a progetto, in rapporto all’effettivo impiego.
La risoluzione conclude che sono ammissibili solo i costi riferiti a personale con rapporto di lavoro subordinato con l’impresa beneficiaria, anche a tempo pieno o parziale, inclusi i contratti a progetto. Non sono invece ammessi:
- i costi del personale titolare di borsa di studio, poiché la borsa ha finalità formativa e non instaura un rapporto di lavoro subordinato;
- i costi del lavoro interinale, perché il lavoratore è dipendente dell’impresa fornitrice e non dell’impresa utilizzatrice.
Per la quantificazione dell’agevolazione, rileva il costo imputabile alle ore di effettivo impiego in ricerca e sviluppo.
Documentazione dei costi del personale
Per dimostrare ammissibilità ed effettività dei costi, l’art. 6, comma 2, lett. a), del DM impone la conservazione di fogli di presenza nominativi con indicazione, per ciascun giorno, delle ore dedicate alla ricerca e sviluppo. Il successivo comma 3 richiede che la documentazione sia predisposta annualmente entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi e controfirmata da un revisore o professionista abilitato, oppure dal responsabile del centro di assistenza fiscale.
La risoluzione ammette che la firma del legale rappresentante e la controfirma del professionista possano essere apposte su un unico documento riepilogativo dei fogli presenza, senza necessità di firmare ogni singolo foglio, purché la documentazione soddisfi la funzione di controllo.
Personale a progetto
Per il personale assunto con contratto a progetto, la documentazione deve comunque consentire di individuare le ore effettivamente dedicate alla ricerca. La società aveva ipotizzato una dichiarazione sostitutiva del collaboratore, ma la risoluzione si concentra sull’obbligo di fogli di presenza nominativi e non introduce una specifica deroga espressa per tale fattispecie.
Brevetti
L’art. 4, comma 1, lett. a), del DM ammette i costi per i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato. La risoluzione chiarisce che è agevolabile il costo sostenuto per l’acquisizione di brevetti da terzi, non il costo per il deposito del brevetto. Pertanto, il deposito del brevetto non rientra tra le spese ammesse.
Strumenti e attrezzature: acquisto, leasing, noleggio
Per strumenti e attrezzature di laboratorio, il DM n. 76/2008 ammette le quote di ammortamento nei limiti dei coefficienti ministeriali e, ai sensi del comma 5, anche i beni acquisiti mediante locazione finanziaria, purché il contratto abbia durata non inferiore a quella prevista dall’art. 102, comma 7, del TUIR. In tal caso rilevano le quote capitale dei canoni, in proporzione all’uso per la ricerca.
La risoluzione distingue però la locazione finanziaria dal noleggio e dalla locazione ordinaria. Poiché il noleggio non presenta gli elementi tipici del leasing, i costi sostenuti per la locazione o il noleggio delle attrezzature non sono ammissibili al credito d’imposta. Sono quindi rilevanti solo l’acquisto diretto e il leasing finanziario, non il semplice noleggio.
Conclusioni operative
In sintesi, la risoluzione afferma che:
- sono ammessi i costi del personale dipendente impiegato in ricerca e sviluppo, incluso il personale a progetto;
- non sono ammessi i costi di borse di studio e lavoro interinale;
- è ammesso l’acquisto di brevetti da terzi, non il deposito del brevetto;
- sono ammessi strumenti e attrezzature acquistati o in leasing finanziario, non quelli presi a noleggio o in locazione;
- per i fogli presenza del personale è sufficiente anche un unico documento riepilogativo firmato dal legale rappresentante e controfirmato dal professionista, se idoneo a garantire controllo e tracciabilità delle ore impiegate.
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