Risoluzione n. 121 del 6/05/2009
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce, per le amministrazioni pubbliche e le aziende sanitarie, quali voci debbano concorrere alla base imponibile IRAP ex art. 10-bis del D.Lgs. 446/1997. Vengono esaminati l’indennità per sospensione cautelare, l’indennità di mancato preavviso, l’incremento figurativo della retribuzione e i compensi per co.co.co., con riferimento prevalente ai criteri previdenziali.
IRAP: determinazione della base imponibile per amministrazioni pubbliche, con chiarimenti su alcune somme e collaborazioni coordinate e continuative
IRAP per le amministrazioni pubbliche: criteri di determinazione della base imponibile
La risoluzione affronta il tema della base imponibile IRAP delle amministrazioni pubbliche, incluse le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell’art. 10-bis del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. Il documento chiarisce il rapporto tra imponibile IRAP e imponibile previdenziale, soffermandosi su alcune specifiche somme erogate al personale dipendente e ai collaboratori.
Quadro normativo di riferimento
Per le amministrazioni pubbliche, la base imponibile IRAP è pari all’ammontare:
- delle retribuzioni erogate ai lavoratori dipendenti;
- dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’art. 47, ora art. 50, del TUIR;
- dei compensi erogati per collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 49, comma 2, lett. a), del TUIR, ora art. 50, comma 1, lett. c-bis), nonché per attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all’art. 67, comma 1, lett. l), del TUIR.
Per le retribuzioni dei lavoratori dipendenti, la risoluzione richiama la circolare n. 97 del 9 aprile 1998, che rinvia alla nozione di reddito di lavoro dipendente rilevante ai fini previdenziali, come determinata dall’art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, poi sostituito dall’art. 6 del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314.
Criterio generale: rilevanza previdenziale
Secondo il documento, ai fini della determinazione della base imponibile IRAP per il personale dipendente occorre fare riferimento, in via generale, alle somme e ai valori rilevanti ai fini contributivi. In particolare:
- rilevano le somme e i valori percepiti nel periodo d’imposta e comunque riconducibili al rapporto di lavoro;
- restano esclusi solo quelli espressamente sottratti al prelievo contributivo dall’art. 12, comma 4, della legge n. 153/1969.
Ne consegue che la base IRAP coincide con l’imponibile previdenziale, salvo specifiche esclusioni previste dalla normativa contributiva.
Quesito sulla sospensione cautelare per procedimento penale
Con riferimento all’indennità erogata in caso di sospensione cautelare per procedimento penale prevista dal CCNL comparto Sanità, personale non dirigente, parte normativa 1994/1997, la risoluzione osserva che la sua esclusione dalla base imponibile IRAP è possibile solo se essa risulti effettivamente non imponibile ai fini previdenziali.
In altri termini:
- se l’indennità non costituisce imponibile previdenziale per espressa esclusione normativa confermata dall’ente competente in materia previdenziale, essa può essere esclusa anche dall’IRAP;
- in mancanza di tale esclusione, essa concorre alla base imponibile IRAP.
Quesito sull’indennità di mancato preavviso
Per l’indennità di mancato preavviso prevista dall’art. 2118 c.c. in caso di recesso dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la risoluzione ritiene che essa concorra alla base imponibile IRAP.
La motivazione è che l’art. 12, comma 4, della legge n. 153/1969:
- esclude dal reddito ai fini contributivi le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro per incentivare l’esodo, nonché quelle derivanti dalla cessazione stessa;
- ma fa espressamente salva l’imponibilità dell’indennità sostitutiva del preavviso.
Per tale ragione, l’indennità di mancato preavviso deve essere inclusa nel calcolo IRAP dell’ente istante.
Quesito sull’incremento figurativo della retribuzione
In relazione all’incremento figurativo della retribuzione previsto dall’art. 1, comma 3, del DPCM 20 dicembre 1999, la risoluzione afferma che esso assume rilievo ai fini previdenziali e, di conseguenza, anche ai fini IRAP.
Il chiarimento riguarda i dipendenti che transitano dal trattamento di fine servizio al trattamento di fine rapporto. Per il calcolo della base imponibile IRAP occorre quindi applicare i criteri indicati dal DPCM, considerando l’incremento figurativo come componente rilevante.
Quesito sui compensi per collaborazioni coordinate e continuative
Quanto ai compensi per rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, la risoluzione precisa che, pur essendo assimilati ai redditi di lavoro dipendente ai fini IRPEF, ai fini IRAP rilevano in base alla previsione specifica dell’art. 10-bis del D.Lgs. 446/1997, che considera i “compensi erogati” dal committente.
Di conseguenza:
- i compensi concorrono alla base imponibile IRAP;
- l’importo va considerato al netto dei contributi posti a carico del committente;
- assume rilievo il compenso effettivamente corrisposto al collaboratore, comprensivo della quota di contributi gravante direttamente su quest’ultimo.
Principio finale e indirizzo agli uffici
La risoluzione conclude affermando che le Direzioni regionali dovranno vigilare affinché le istruzioni fornite e i principi espressi siano puntualmente osservati dagli uffici. Il criterio di fondo ribadito è quello della sostanziale rilevanza, ai fini IRAP, delle somme rilevanti anche ai fini previdenziali, salvo eccezioni espressamente previste dalla legge.
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