Risoluzione n. 124 del 7/05/2009
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia dichiara inammissibile l’interpello sulla corretta aliquota IVA per i cippati di legno, perché la soluzione richiede accertamenti tecnici sul prodotto. Sulla base della classificazione doganale comunicata dall’Agenzia delle dogane, il cippato di legno è classificato come legno in piccole placche o in particelle di conifere (NC 4401 2100) e, quindi, non rientra nelle voci agevolate della Tabella A del DPR 633/1972: si applica l’IVA ordinaria del 20%.
Aliquota IVA su cippati di legno
Aliquota IVA applicabile alle cessioni di cippati di legno
La risoluzione affronta il tema dell’aliquota IVA applicabile alla cessione di cippati di legno, nell’ambito di un’istanza di interpello presentata ai sensi dell’art. 11 della legge n. 212 del 2000. L’Amministrazione conclude che l’istanza è inammissibile come interpello, ma fornisce comunque un orientamento fondato sulla classificazione doganale del prodotto, con conseguente applicazione dell’aliquota IVA ordinaria.
Quesito posto dal contribuente
La società ALFA s.n.c. ha chiesto di conoscere quale fosse la corretta aliquota IVA applicabile alle cessioni di cippati di legno.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
Secondo l’istante, i cippati di legno, se impiegati come biomassa per usi energetici, avrebbero dovuto beneficiare dell’aliquota IVA del 10 per cento. La tesi era fondata sul richiamo al punto n. 98 della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972, relativo a “tondelli, ceppi, ramaglie o fascine”, ritenendo che il prodotto vi rientrasse anche se presentato in forma diversa.
Inammissibilità dell’interpello
L’Agenzia delle Entrate osserva preliminarmente che l’istanza è inammissibile e, dunque, non produce gli effetti tipici dell’interpello disciplinato dall’art. 11 della legge n. 212 del 2000.
L’inammissibilità deriva dal fatto che la questione non riguarda soltanto l’interpretazione di una norma tributaria in presenza di obiettive condizioni di incertezza, ma richiede prima accertamenti tecnici sul prodotto. In particolare, per individuare l’aliquota IVA concretamente applicabile, è necessario stabilire la composizione effettiva e la qualificazione merceologica del cippato di legno, attività che esula dalla competenza della Direzione Centrale Normativa e Contenzioso.
L’istanza può quindi essere trattata soltanto nell’ambito della consulenza giuridica generale, secondo quanto previsto dalla circolare n. 99/E del 18 maggio 2000, con un parere che non produce gli effetti tipici dell’interpello.
Accertamenti tecnici e classificazione doganale
Per risolvere il profilo tecnico, l’Agenzia delle Entrate ha richiesto il supporto dell’Agenzia delle dogane. Quest’ultima, sulla base dei test di laboratorio svolti dai servizi chimici centrali, ha concluso che il prodotto denominato cippato di legno deve essere considerato come legno in piccole placche o in particelle, di conifere.
La classificazione doganale indicata è la seguente:
- voce NC 4401 2100;
- riconducibilità, insieme ad altri codici, alla voce 4409 10 della Tariffa doganale in vigore al 31.12.1987.
Tale conclusione è stata raggiunta tenendo conto del testo legale della voce 4401 e delle Note Esplicative del Sistema Armonizzato, paragrafo B, primo comma, richiamate anche dalle Note Esplicative della Nomenclatura Combinata.
Conseguenze ai fini IVA
In considerazione della classificazione doganale del prodotto, l’Agenzia afferma che il cippato di legno non è riconducibile ad alcun punto della Tabella A, parti II e III, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972.
Ne consegue che alla cessione del prodotto si applica l’aliquota IVA ordinaria del 20 per cento, e non l’aliquota agevolata del 10 per cento sostenuta dal contribuente.
Indicazioni finali
La risoluzione si chiude con l’ordinaria indicazione secondo cui le Direzioni regionali devono vigilare affinché le istruzioni e i principi espressi siano osservati dagli uffici.
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