Risoluzione n. 122 del 6/05/2009
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione esamina se i canoni corrisposti da una società al Comune per l’uso della rete fognaria comunale debbano essere assoggettati a IVA. L’Agenzia, richiamando la disciplina comunitaria e nazionale sugli enti pubblici e sull’esercizio di attività economiche, ritiene che l’operazione possa integrare un’attività rilevante ai fini IVA, pur evidenziando che la qualificazione definitiva richiede un’indagine di fatto.
Assoggettabilità IVA dei canoni per la concessione in uso della rete fognaria comunale
Assoggettabilità IVA dei canoni per la concessione in uso della rete fognaria comunale
La risoluzione n. 122/E del 6 maggio 2009 riguarda un interpello presentato da un Comune in merito al trattamento IVA dei canoni percepiti per la concessione in uso della rete fognaria comunale a favore del gestore del servizio idrico integrato. Il documento ricostruisce i fatti, la tesi del contribuente e i criteri giuridici per verificare se il rapporto sia imponibile ai fini IVA.
Fatti rappresentati nell’istanza
Il Comune riferisce di aver stipulato nel 2000 una convenzione con ALFA S.p.A. per l’affidamento del servizio di pubblica fognatura e la concessione d’uso della rete fognaria comunale. Nel 2002 è stato poi sottoscritto un atto integrativo, a seguito della costituzione dell’Agenzia d’Ambito Territoriale Ottimale n. 9, cui sono confluite le funzioni di organizzazione unitaria del servizio idrico integrato.
Successivamente, la medesima Agenzia ha stipulato con ALFA S.p.A. una convenzione decennale per l’affidamento del servizio idrico integrato. In tale contesto, l’atto integrativo del 2002 ha disciplinato la messa a disposizione della rete fognaria comunale alla società concessionaria, dietro pagamento di un canone per tutto il periodo di affidamento del servizio.
Il canone è determinato periodicamente dal Comune mediante note contabili, sulla base dei metri cubi di acqua fatturati da BETA S.p.A. nel territorio comunale e comunicati all’ente.
Questione posta dal Comune
Il Comune chiede se, per gli adempimenti futuri, i canoni che BETA S.p.A. verserà per la concessione in uso della rete fognaria comunale e dei relativi impianti debbano essere assoggettati a IVA. Il dubbio nasce dal succedersi delle norme sui servizi pubblici locali, dall’evoluzione dei rapporti concessori e dalle prassi ministeriali richiamate dall’ente.
Posizione del contribuente
Secondo il Comune, la nascita dell’Agenzia A.T.O. n. 9, titolare dei poteri di indirizzo, controllo e programmazione del servizio idrico integrato, avrebbe concentrato in capo a tale soggetto le funzioni principali sul servizio. Il Comune, quale proprietario della rete, si sarebbe limitato a concedere in uso i beni alla società affidataria, senza esercitare funzioni autoritative di controllo o gestione sui medesimi.
L’ente ritiene quindi che l’attività svolta consista in una mera messa a disposizione della rete e nella riscossione del canone, attività che non integrerebbero esercizio di impresa. Ne deriverebbe, secondo il Comune, l’esclusione dell’operazione dall’ambito applicativo dell’IVA per difetto del requisito soggettivo.
Quadro normativo richiamato
L’Agenzia esamina la disciplina comunitaria e nazionale rilevante:
- l’art. 13, paragrafo 1, della Direttiva 2006/112/CE, che esclude la soggettività passiva degli enti pubblici per le attività svolte in veste di pubblica autorità, salvo distorsioni della concorrenza di una certa importanza;
- la previsione secondo cui gli enti pubblici sono comunque soggetti passivi per le attività indicate nell’Allegato I, se non trascurabili;
- l’art. 1 del DPR n. 633/1972, che assoggetta a IVA le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio di imprese;
- l’art. 3 del DPR n. 633/1972, che qualifica come prestazioni di servizi le obbligazioni di fare, non fare o permettere rese verso corrispettivo;
- l’art. 4 del DPR n. 633/1972, con riferimento agli enti non aventi per oggetto esclusivo o principale l’attività commerciale, tra cui gli enti locali.
Criteri per la soggettività passiva degli enti pubblici
L’Agenzia ricorda che, per escludere l’IVA in capo a un ente pubblico, devono concorrere tre condizioni:
- l’ente deve agire in veste di pubblica autorità;
- il mancato assoggettamento non deve comportare distorsioni della concorrenza di una certa importanza;
- l’attività non deve rientrare tra quelle elencate nell’Allegato I della Direttiva 2006/112/CE.
Viene richiamata la giurisprudenza della Corte di Giustizia, secondo cui il discrimine non dipende dall’oggetto o dal fine dell’attività, né dalla natura demaniale o patrimoniale del bene, ma dalle modalità di esercizio dell’attività e, in particolare, dal regime giuridico applicato in base al diritto nazionale. Occorre quindi verificare se il rapporto sia caratterizzato da poteri autoritativi unilaterali o si fondi su una disciplina pattizia tra le parti.
Valutazione del rapporto tra Comune e società affidataria
Applicando tali principi al caso concreto, l’Agenzia osserva che dagli atti richiamati, ossia la convenzione del 2000 e l’atto integrativo del 2002, il rapporto tra Comune e società appare regolato su base pattizia, secondo modalità proprie degli operatori economici privati. In tale quadro, non sembrerebbe emergere l’esercizio di poteri autoritativi da parte dell’ente locale.
Presupposto oggettivo e soggettivo IVA
Per verificare la imponibilità del canone occorre accertare sia il presupposto oggettivo sia quello soggettivo:
- sotto il profilo oggettivo, la concessione in uso della rete fognaria, a fronte di un corrispettivo, può essere ricondotta alle prestazioni di servizi, in quanto obbligazione di permettere resa in un rapporto sinallagmatico;
- sotto il profilo soggettivo, per gli enti locali occorre stabilire se l’attività sia svolta nell’esercizio di impresa.
L’art. 4 del DPR n. 633/1972 considera effettuate nell’esercizio di impresa le cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nell’ambito di attività commerciali. Quando l’attività non rientra tra quelle dell’art. 2195 c.c., è necessario verificare se sussista un’organizzazione in forma d’impresa.
Nozione di attività d’impresa e attività economica
L’Agenzia richiama la propria prassi, secondo cui un’attività è esercitata in forma d’impresa quando vi sia una organizzazione di mezzi e risorse funzionali al conseguimento di un risultato economico. La commercialità sussiste quando l’attività presenti i caratteri della professionalità, sistematicità e abitualità, anche se non esclusiva.
Viene inoltre richiamata la nozione comunitaria di attività economica, intesa come sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi carattere di stabilità. La Corte di Giustizia ha chiarito che, per verificare se lo sfruttamento di un bene configuri attività economica, rilevano il complesso degli elementi del caso, la natura del bene, la durata della locazione e l’importo degli introiti.
Applicazione al caso concreto
Nel caso esaminato, il Comune concede al gestore l’utilizzo della rete fognaria e dei relativi impianti necessari all’erogazione del servizio di fognatura e depurazione, dietro pagamento di un canone periodico avente carattere di stabilità per una durata di 10 anni. Il canone è parametrato ai metri cubi di acqua fatturati da BETA S.p.A. sul territorio comunale, con tariffa indicata in euro 0,02582 per metro cubo.
Inoltre, ai sensi dell’art. 5 dell’atto integrativo del 2002, il Comune si impegna a realizzare nuove opere, ristrutturazioni e implementazioni delle infrastrutture esistenti, assumendone l’onere finanziario, con progettazione ed esecuzione autonoma e con le competenze proprie della stazione appaltante.
Conclusione dell’Agenzia
L’Agenzia evidenzia che la qualificazione compiuta dell’attività posta in essere dal Comune richiederebbe una complessa indagine di fatto, non svolgibile integralmente in sede di interpello. Tuttavia, sulla base degli elementi forniti, la fattispecie sembra configurare un’attività economica rilevante ai fini IVA, secondo i criteri richiamati.
La risoluzione non formula quindi un’esclusione generalizzata dall’IVA, ma orienta verso la possibile imponibilità dei canoni per la concessione in uso della rete fognaria comunale, salvo la verifica concreta dei presupposti nel caso specifico.
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