Sentenza del 19/03/2018 n. 1141 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Processo tributario - Sentenza - Motivazione "per relationem".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl principio affermato è che la motivazione per relationem è ammissibile, ma soltanto se il richiamo alla precedente pronuncia consente di comprendere concretamente le ragioni della decisione e se la sentenza contiene una succinta esposizione dei motivi in fatto e in diritto. Una motivazione meramente apparente, generica o non autosufficiente non soddisfa l'obbligo motivazionale e può determinare la nullità della sentenza.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la validità di una sentenza tributaria motivata per relationem, cioè mediante adesione a un'altra pronuncia. Il motivo di contestazione è l'eventuale insufficienza della motivazione qualora il giudice si limiti a richiamare un'altra decisione senza esporre, almeno sinteticamente, i fatti rilevanti, le questioni giuridiche e il percorso logico seguito. La motivazione deve essere autosufficiente: il thema decidendum e la ratio decidendi devono risultare dalla lettura della sentenza stessa, senza dover ricorrere a elementi esterni o a una diversa pronuncia non adeguatamente richiamata.
Norme richiamate
Obbligo di motivazione della sentenza tributaria
La sentenza deve contenere la succinta esposizione dei motivi in fatto e in diritto.
La motivazione deve rendere comprensibili le ragioni della decisione e il collegamento tra i fatti accertati, le norme applicate e il dispositivo. Il semplice rinvio ad altra pronuncia non è sufficiente se non consente di ricostruire autonomamente il ragionamento del giudice.
Massime di principio
- La motivazione per relationem è valida solo quando la sentenza richiama una decisione precedente in modo puntuale e comprensibile, rendendo chiaro quali fatti e quali argomentazioni siano stati recepiti.
- Il giudice non può sostituire integralmente la motivazione con un rinvio generico ad altro provvedimento: la sentenza deve rimanere autosufficiente nella delimitazione della controversia e nell'indicazione della ratio decidendi.
- Per valutare la validità della motivazione occorre verificare se, leggendo la sentenza senza consultare fonti esterne, sia possibile comprendere perché il giudice abbia accolto o respinto le domande e le difese delle parti.
- Una motivazione solo apparente, incomprensibile o priva dell'esposizione dei passaggi essenziali può costituire vizio della sentenza e fondare l'impugnazione.
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