Sentenza del 15/04/2015 n. 7594 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria che aveva confermato un accertamento parametrico per maggiori ricavi. Sosteneva che la dichiarazione integrativa presentata ai sensi dell'art. 2, comma 8, del D.P.R. n. 322/1998, accompagnata dal pagamento delle imposte e delle sanzioni ridotte, avrebbe dovuto emendare la dichiarazione originaria. In particolare, contestava l'applicazione della preclusione prevista dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, poiché la dichiarazione integrativa era stata presentata dopo l'invito al contraddittorio e dopo la notifica dell'avviso di accertamento. Con il secondo motivo denunciava inoltre un vizio di motivazione della sentenza regionale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il primo motivo, ritenendo corretta la decisione della CTR: la notifica dell'avviso di accertamento o della contestazione della violazione impedisce al contribuente di utilizzare la dichiarazione integrativa o il ravvedimento operoso per neutralizzare gli effetti dell'accertamento e delle sanzioni. Le discipline del D.P.R. n. 322/1998 e del D.Lgs. n. 472/1997 devono essere coordinate e non consentono la correzione della dichiarazione dopo che l'irregolarità sia stata contestata. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per mancata formulazione del necessario momento di sintesi del vizio motivazionale. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile; nessuna statuizione sulle spese, poiché l'Erario non ha svolto attività difensiva.
Norme richiamate
D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8
La dichiarazione integrativa consente di correggere errori, omissioni o dati inesatti della dichiarazione fiscale, ma tale facoltà è preclusa quando il contribuente abbia già ricevuto un atto impositivo o una contestazione relativa alla violazione.
D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 13
Le violazioni non devono essere state già constatate e comunque non devono essere iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore abbia avuto formale conoscenza.
Il ravvedimento operoso è ammesso soltanto prima che la violazione sia stata constatata o che siano iniziate attività di controllo formalmente conosciute dal contribuente. La notifica dell'avviso di accertamento costituisce una causa ostativa.
Legge n. 212 del 2000, art. 7
La disposizione è stata invocata dal ricorrente, ma la Corte non ha ravvisato una violazione nella motivazione o nella disciplina applicata dalla CTR.
Costituzione, art. 3
La Corte richiama la giurisprudenza costituzionale secondo cui la preclusione alla correzione della dichiarazione dopo l'accertamento è ragionevole, perché evita che la dichiarazione integrativa diventi uno strumento per eludere le sanzioni.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5
Il n. 3 riguarda la violazione o falsa applicazione di legge; il n. 5 riguarda l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, la cui denuncia richiede una chiara e autonoma indicazione del fatto controverso e delle ragioni della censura.
Codice di procedura civile, art. 360-bis
Nel regime applicabile al ricorso, imponeva il rispetto di specifici requisiti di ammissibilità e, per i vizi motivazionali, la formulazione di un momento di sintesi.
Massime di principio
- La dichiarazione integrativa e il ravvedimento operoso devono essere utilizzati prima che l'Amministrazione finanziaria contesti formalmente la violazione o notifichi un avviso di accertamento.
- Dopo la notifica di un atto impositivo, il contribuente non può correggere unilateralmente la dichiarazione con effetto sanante o per ottenere la riduzione delle sanzioni; dovrà contestare l'accertamento con gli ordinari strumenti di difesa.
- L'invito al contraddittorio, l'avvio di controlli formalmente conosciuti o, a maggior ragione, la notifica dell'avviso di accertamento possono impedire il ricorso al ravvedimento operoso.
- Il pagamento spontaneo di imposte e sanzioni e la presentazione di una dichiarazione integrativa dopo l'accertamento non determinano automaticamente l'annullamento o la riduzione dell'atto impositivo.
- Nei ricorsi per cassazione relativi a vizi di motivazione è necessario indicare in modo autonomo, chiaro e sintetico il fatto controverso e il nesso tra il difetto motivazionale e l'esito della causa; in mancanza, il motivo può essere dichiarato inammissibile.
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