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Sentenza

Sentenza n. 8538/2026 - Roma, Sezione 2B

per l'annullamento previa sospensione - del provvedimento di diniego del visto di ingresso, per motivi di studio, prot. n. 396-P, notificato in data 29.01.2026.

Giustizia amministrativa202604198

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del visto di ingresso per motivi di studio adottato dall’Ambasciata d’Italia ad Islamabad

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, preimmatricolato presso un’università italiana per l’anno accademico 2025/2026, impugnava il diniego del visto di ingresso motivato dall’insufficienza dei mezzi economici di sostentamento e dalla prognosi negativa circa il suo rientro nel Paese d’origine alla scadenza del visto. Deduceva la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 e, quanto al merito, violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, irragionevolezza e violazione del principio di proporzionalità. Sosteneva di disporre, tramite uno sponsor familiare, di euro 10.786,00, somma ritenuta superiore alle soglie richieste. Il Ministero eccepiva inoltre l’inammissibilità del ricorso per difetto di legalizzazione della procura alle liti e contestava la fondatezza delle censure.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo di poter prescindere dall’esame dell’eccezione di rito per la palese infondatezza del gravame. Ha affermato che, in materia di visti di ingresso, l’amministrazione dispone di ampia discrezionalità, sindacabile soltanto ab externo in presenza di macroscopiche abnormità logiche. L’interesse dello straniero all’ingresso deve essere bilanciato con l’esigenza di prevenire il rischio migratorio; assumono particolare rilievo lo scopo effettivo del viaggio e l’attuale condizione economica del richiedente, che devono essere adeguatamente comprovati. Nel caso concreto, l’autorità diplomatico-consolare aveva esaminato una documentazione più ampia di quella prodotta in giudizio, rilevando carenze sulla composizione del nucleo familiare, l’assenza di attività lavorativa del richiedente dal conseguimento del diploma e incongruenze sulla situazione reddituale del padre. Il giudizio sull’insufficienza delle risorse economiche e sulla possibile mancata uscita dal territorio nazionale è stato quindi ritenuto immune da difetto di istruttoria, irragionevolezza o sproporzionalità. È stata respinta anche la censura relativa all’art. 10-bis della legge n. 241/1990, poiché il nuovo art. 4, comma 7-bis, del d.lgs. n. 286/1998, introdotto dal d.l. n. 145/2024, esclude l’applicazione dell’art. 10-bis ai procedimenti relativi ai visti di ingresso; tale disciplina era applicabile alla domanda presentata il 16 ottobre 2025 e al provvedimento emanato il 13 gennaio 2026. Le spese sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in euro 500,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La garanzia partecipativa del preavviso di rigetto non si applica ai procedimenti relativi ai visti di ingresso, in forza della disciplina speciale sopravvenuta.

  • art. 4, comma 7-bis, d.lgs. 286/1998

    L'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, non si applica ai procedimenti relativi ai visti di ingresso nonché al rifiuto e alla revoca del permesso di soggiorno determinati dalla revoca del visto di ingresso.

    Esclude espressamente l’applicazione dell’art. 10-bis l. 241/1990 ai procedimenti relativi ai visti di ingresso.

  • art. 1, comma 1, lett. a), n. 2, d.l. 145/2024, convertito in l. 187/2024

    Ha introdotto nell’art. 4 del d.lgs. n. 286/1998 il comma 7-bis relativo all’esclusione del preavviso di rigetto nei procedimenti sui visti.

  • art. 1, comma 2, d.l. 145/2024, convertito in l. 187/2024

    La disciplina introdotta si applica dalla decorrenza delle disposizioni per l’anno 2025 previste dal d.P.C.M. 27 settembre 2023; il TAR ne ha ritenuto l’applicabilità alla domanda presentata il 16 ottobre 2025 e al diniego del 13 gennaio 2026.

  • Tabella A allegata alla direttiva del Ministro dell’Interno 1 marzo 2000

    Costituisce parametro per la verifica dei mezzi economici di sostentamento richiesti allo straniero in relazione al soggiorno.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti nella camera di consiglio.

Massime di principio

  • Nei procedimenti relativi ai visti di ingresso, l’art. 10-bis della legge n. 241/1990 non trova applicazione quando opera l’espressa esclusione prevista dall’art. 4, comma 7-bis, del d.lgs. n. 286/1998, introdotto dal d.l. n. 145/2024 e applicabile secondo la relativa disciplina transitoria.
  • La valutazione dell’autorità diplomatico-consolare sui presupposti per il rilascio del visto di ingresso è caratterizzata da ampia discrezionalità amministrativa ed è sindacabile dal giudice soltanto per vizi macroscopici e riconoscibili ab externo, quali manifeste abnormità logiche o arbitrarietà.
  • Nel procedimento di rilascio del visto per motivi di studio, il richiedente deve comprovare adeguatamente sia lo scopo effettivo del viaggio sia la disponibilità di risorse economiche attuali e sufficienti a sostenere il soggiorno e gli studi.
  • La verifica dei mezzi economici non si esaurisce nel confronto aritmetico tra la somma dichiarata e la soglia normativa, ma può comprendere l’attendibilità complessiva della documentazione, la composizione del nucleo familiare e la coerenza delle fonti reddituali dello sponsor; tali elementi possono concorrere alla prognosi sul rischio migratorio.
  • Il giudizio prognostico dell’autorità sulla possibile permanenza dello straniero oltre la scadenza del visto è legittimo quando risulta fondato su elementi documentali concreti e non presenta palesi irragionevolezze o sproporzioni.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiorno
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezzaPartecipazione procedimentale

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