Cassazione Civile, Ordinanza n. 20927/2025 del 23/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
L'associazione sportiva dilettantistica aveva impugnato avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta 2004, 2005 e 2006, emessi nonostante la mancata presentazione delle dichiarazioni dei redditi. In primo e secondo grado la controversia era stata definita principalmente sulla questione della decadenza dell'azione accertatrice e sul raddoppio dei termini; la successiva cassazione con rinvio aveva imposto di esaminare le questioni rimaste assorbite. Riassunta la causa, la CTR aveva ritenuto rinunciate, perché non riproposte in appello, le eccezioni assorbite. Nel ricorso per cassazione l'associazione deduceva: 1) violazione dei principi del giudizio di rinvio, sostenendo che la CTR non si era uniformata al comando della Corte di cassazione e aveva indebitamente riesaminato questioni coperte da giudicato interno; 2) violazione degli artt. 56 d.lgs. 546/1992 e 346 c.p.c., assumendo che la CTR avesse erroneamente considerato rinunciate le questioni assorbite, nonostante alcune di esse fossero state decise in primo grado e quindi devolute dall'appello dell'Ufficio, mentre altre erano state genericamente richiamate nella comparsa di costituzione in appello.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che il giudice del rinvio non avesse violato il dictum rescindente, avendo effettivamente esaminato le questioni assorbite e rilevato soltanto la loro rinuncia processuale. Ha accolto parzialmente il secondo motivo: ha escluso l'applicabilità dell'art. 56 d.lgs. 546/1992 alla questione del termine massimo di verifica fiscale ex art. 12, comma 5, L. 212/2000, poiché tale questione era stata accolta in primo grado e quindi devoluta dall'appello principale dell'Amministrazione; ha invece confermato la correttezza della declaratoria di rinuncia per le ulteriori questioni originariamente assorbite, in quanto non specificamente riproposte in appello con modalità idonee a manifestare la volontà di riaprire il thema decidendum. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, per il riesame limitatamente alle questioni non esaminate correttamente e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, nn. 1 e 4, c.p.c.
invocato come parametro di censura per la dedotta nullità della sentenza di rinvio e la violazione dei principi del giudizio di rinvio
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
invocato per la dedotta violazione e falsa applicazione delle norme processuali tributarie e civili sulla riproposizione delle questioni
art. 384 c.p.c.
richiamato quale norma che vincola il giudice di rinvio al principio di diritto e al decisum della Cassazione
art. 394 c.p.c.
richiamato con riguardo ai limiti del giudizio di rinvio e alla riproposizione delle questioni
art. 2909 c.c.
richiamato per sostenere l'esistenza di un giudicato interno sulle parti della decisione non investite
art. 324 c.p.c.
richiamato per il concetto di giudicato interno
art. 56 d.lgs. 546/1992
richiede la specifica riproposizione in appello delle questioni non accolte, a pena di rinuncia; non si applica alle questioni già accolte in primo grado e devolute dall'appello della controparte
art. 346 c.p.c.
richiamato in via analogica per la presunzione di rinuncia alle domande e eccezioni non riproposte in appello
art. 12, comma 5, L. 212/2000
questione relativa al termine massimo della verifica fiscale, che nel caso concreto era stata decisa favorevolmente in primo grado e doveva essere esaminata in appello
art. 43, comma 3, DPR 600/1973
norma sul raddoppio dei termini di accertamento, ritenuta legittimamente operante nel precedente giudizio di cassazione
art. 57, comma 3, DPR 633/1972
norma sul raddoppio dei termini di accertamento IVA, ritenuta legittimamente operante nel precedente giudizio di cassazione
art. 39 DPR 600/1972
richiamato tra le censure originarie dell'associazione in tema di motivazione e fondamento degli accertamenti
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per il deposito della memoria illustrativa in prossimità dell'adunanza
art. 2909 c.c.
richiamato ancora in relazione alla pretesa formazione del giudicato interno
art. 56 d.lgs. 546/1992
la Corte ribadisce che la riproposizione delle questioni deve essere chiara, univoca e specifica, non essendo sufficiente un generico richiamo alle difese di primo grado
Massime di principio
- Nel processo tributario, le questioni non accolte in primo grado devono essere riproposte in appello in modo specifico, chiaro e univoco; un mero rinvio generico al contenuto del ricorso di primo grado o alle precedenti difese non basta a evitare la presunzione di rinuncia.
- La presunzione di rinuncia ex art. 56 d.lgs. 546/1992 opera solo per le questioni effettivamente devolvibili e non esaminate perché assorbite; non opera, invece, per le questioni già accolte in primo grado e quindi rimesse in discussione dall'appello della controparte.
- Nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi al comando rescindente della Cassazione, ma può e deve esaminare le questioni rimaste assorbite nei limiti tracciati dalla sentenza rescissoria; non vi è violazione del dictum se tali questioni vengono comunque scrutinare e decise sulla base di una valutazione processuale autonoma consentita dal rinvio.
- Per invocare il giudicato interno occorre che la questione sia stata realmente decisa o comunque non devoluta; se una questione è rimasta assorbita e non è stata oggetto di esame, non può dirsi formato giudicato su di essa solo per effetto della precedente decisione.
- In appello, la parte vittoriosa in primo grado non deve riproporre le questioni già accolte, perché la loro devoluzione deriva dall'impugnazione della controparte; la loro omissione non equivale a rinuncia.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 23 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 20789/2025 del 23/07/2025
- ordinanza_civile · 23 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 20790/2025 del 23/07/2025
- ordinanza_civile · 23 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 20791/2025 del 23/07/2025
- ordinanza_civile · 23 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 20796/2025 del 23/07/2025
- ordinanza_civile · 23 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 20799/2025 del 23/07/2025
- ordinanza_civile · 23 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 20800/2025 del 23/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →