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Sentenza

Sentenza del 18/01/2017 n. 1134 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

A seguito di una verifica fiscale generale, l'Agenzia delle Entrate aveva rettificato il reddito d'impresa della GECA Costruzioni s.r.l. per l'anno 2004, contestando l'occultamento di parte dei corrispettivi derivanti dalla vendita di appartamenti. La società ha impugnato la decisione sostenendo, tra l'altro, l'erronea applicazione del criterio del valore normale, l'inattendibilità o insufficienza degli elementi presuntivi utilizzati dall'Ufficio (perizie per mutui, polizze assicurative, provvigioni immobiliari, dichiarazioni del legale rappresentante e appiattimento dei prezzi), l'omessa pronuncia su alcune eccezioni e l'illegittimità della rideterminazione equitativa dell'imponibile.

La decisione

La Corte Suprema di Cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili le censure relative al criterio del valore normale perché non colpivano la ratio decidendi della sentenza, fondata su un insieme multifattoriale di indizi. Ha inoltre dichiarato inammissibili o non decisive le contestazioni sulla valutazione delle prove, poiché miravano a ottenere una nuova valutazione dei fatti, non consentita in cassazione. Ha riconosciuto l'esistenza di una contraddizione sull'elemento dell'appiattimento dei prezzi, ma l'ha considerata non decisiva, poiché la decisione era sostenuta da altri elementi probatori. Le doglianze di omessa pronuncia sono state dichiarate inammissibili per difetto di autosufficienza. È stata infine ritenuta legittima la rideterminazione dell'imponibile nella misura dei due terzi di quello accertato, trattandosi di una quantificazione del rapporto tributario fondata sull'apprezzamento complessivo delle prove e adeguatamente motivata. Nessuna statuizione sulle spese, per la mancata costituzione dell'Amministrazione finanziaria.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1

    La Corte ha chiarito che la legittimità dell'accertamento non dipendeva in modo decisivo dal criterio del valore normale, ma dal complesso degli ulteriori elementi presuntivi raccolti dall'Amministrazione.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54

    La norma è stata richiamata in relazione alla rettifica dei corrispettivi nelle operazioni immobiliari; tuttavia, nel caso concreto, il giudice d'appello ha fondato la decisione soprattutto su una pluralità di indizi.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 9, comma 3

    "prezzo o corrispettivo mediamente praticato per beni e servizi della stessa specie o similari in condizioni di libera concorrenza"

    La disposizione definisce il criterio del valore normale, ma la Corte ha ritenuto irrilevante stabilire la portata retroattiva della sua successiva abrogazione, poiché tale criterio non costituiva la ratio decisiva della sentenza.

  • Legge n. 88 del 2009

    La legge ha abrogato il riferimento al criterio del valore normale nelle rettifiche immobiliari. La questione della sua eventuale applicazione retroattiva non è stata ritenuta decisiva nel caso concreto.

  • Codice civile, art. 2697

    La violazione dell'onere della prova ricorre solo quando il giudice lo attribuisce alla parte sbagliata; non è sufficiente contestare il modo in cui il giudice ha valutato le prove.

  • Codice di procedura civile, art. 115

    La violazione della norma è configurabile quando il giudice utilizza prove non introdotte dalle parti al di fuori dei propri poteri, non quando attribuisce maggiore attendibilità ad alcune prove rispetto ad altre.

  • Codice di procedura civile, art. 112

    Il vizio di omessa pronuncia deve riguardare una domanda o eccezione autonomamente formulata; la relativa censura deve essere esposta in cassazione con indicazione puntuale degli atti in cui la questione è stata proposta.

  • Codice di procedura civile, art. 114

    Nel processo tributario il giudice, chiamato a decidere sul rapporto sostanziale, può procedere alla quantificazione della pretesa sulla base dell'apprezzamento delle prove; tale attività non costituisce necessariamente una decisione equitativa in senso tecnico.

  • Costituzione, art. 101

    La quantificazione giudiziale della pretesa tributaria non viola il principio di soggezione del giudice alla legge quando trova fondamento nella disciplina applicabile e nella valutazione delle risultanze processuali.

Massime di principio

  • In cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione delle prove o dei fatti: occorre dimostrare un effettivo vizio giuridico o una motivazione logicamente incomprensibile, non la semplice preferibilità di una diversa lettura degli elementi istruttori.
  • Un accertamento fiscale può essere ritenuto legittimo sulla base di una pluralità di presunzioni concordanti, anche se alcuni singoli indizi risultano deboli o vengono ritenuti non decisivi.
  • Quando la sentenza si fonda su una motivazione multifattoriale, la contestazione di un solo elemento non è sufficiente se restano validi altri elementi autonomamente idonei a sostenere la decisione.
  • La contestazione dell'onere della prova deve riguardare l'errata individuazione della parte gravata dall'onere, non la mera valutazione negativa o insufficiente delle prove prodotte.
  • Le censure di omessa pronuncia o omessa motivazione devono riportare con precisione le domande o eccezioni formulate nei precedenti gradi e indicare gli atti processuali in cui sono state proposte, altrimenti possono essere dichiarate inammissibili per difetto di autosufficienza.
  • Nel processo tributario il giudice può rideterminare quantitativamente la pretesa impositiva, anche riducendola rispetto all'accertamento, quando la quantificazione deriva dalla valutazione complessiva delle prove e la motivazione consente di ricostruire il ragionamento seguito.
  • La presenza di una contraddizione nella motivazione non comporta automaticamente la cassazione della sentenza se tale contraddizione riguarda un elemento non decisivo e la decisione rimane sostenuta da altri argomenti non validamente censurati.

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