Sentenza del 01/07/2015 n. 13496 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente ha impugnato tre avvisi di accertamento relativi agli anni 1999, 2000 e 2001, con recuperi a tassazione ai fini Irpeg, Iva e Irap, sostenendo la legittimità delle fatture di acquisto ricevute dal fornitore Tecnocarta. L'Amministrazione riteneva invece che tali fatture documentassero operazioni inesistenti, poiché la società fornitrice della Tecnocarta, FBL, aveva cessato l'attività già il 6 agosto 1999, pur continuando a emettere fatture, e gli assegni della contribuente non risultavano accreditati sui conti della fornitrice. In Cassazione la contribuente ha dedotto, tra l'altro, l'omessa pronuncia sulla definizione automatica prevista dalla legge n. 289 del 2002, la violazione delle regole sull'onere della prova, dei presupposti dell'accertamento induttivo e degli obblighi di motivazione per relationem degli avvisi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché il quesito di diritto era generico e non dimostrava né la sussistenza delle condizioni per la definizione automatica né che la questione fosse stata ritualmente riproposta in appello. Anche gli altri tre motivi sono stati dichiarati inammissibili per genericità dei quesiti formulati ai sensi dell'art. 366-bis c.p.c.: essi non individuavano adeguatamente la concreta statuizione impugnata, l'errore attribuito alla CTR e la regola alternativa che la Corte avrebbe dovuto applicare. È stata quindi confermata, per effetto dell'inammissibilità del ricorso, la decisione della CTR favorevole all'Amministrazione e la contribuente è stata condannata al pagamento di 6.500 euro per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Legge n. 289 del 2002, art. 9
La definizione automatica può chiudere determinate posizioni fiscali, ma chi la invoca deve dimostrare nel processo la sussistenza di tutte le condizioni previste dalla legge e la tempestiva deduzione della questione nei precedenti gradi di giudizio.
Art. 360 c.p.c., n. 5
Il vizio di omessa motivazione riguarda l'insufficienza o l'assenza della motivazione su un fatto decisivo; non può essere utilizzato per censurare una vera e propria omessa pronuncia, che ricade nell'art. 360, n. 4, c.p.c.
Art. 360 c.p.c., n. 4
L'omessa decisione su una domanda o eccezione costituisce un distinto vizio processuale e deve essere dedotta con la corretta qualificazione giuridica.
Art. 366-bis c.p.c.
Il quesito deve sintetizzare la questione concreta, individuare la ratio decidendi contestata e proporre una regola alternativa applicabile anche a casi ulteriori. Un quesito astratto o meramente interrogativo comporta l'inammissibilità del motivo.
Art. 2697 c.c.
Nelle contestazioni relative a fatture per operazioni inesistenti, l'Amministrazione deve fornire elementi idonei a sostenere la falsità delle operazioni; una volta assolto tale onere mediante presunzioni gravi, precise e concordanti, il contribuente deve dimostrare l'effettività delle operazioni.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39
La regolarità formale della contabilità non impedisce l'accertamento quando l'Amministrazione disponga di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti che mettano in dubbio la veridicità delle operazioni contabilizzate.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42
motivazione dell'avviso di accertamento
La motivazione dell'avviso deve consentire al contribuente di comprendere le ragioni della rettifica; il rinvio per relationem ad altri atti è ammissibile se tali atti sono conoscibili e permettono una piena difesa.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56
motivazione degli atti relativi all'Iva
Anche per gli accertamenti Iva la motivazione deve rendere comprensibili i presupposti della pretesa tributaria e consentire un effettivo controllo e una concreta difesa.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non è sufficiente formulare quesiti astratti sulla corretta interpretazione di una norma: occorre collegare ciascuna censura alla specifica motivazione della sentenza impugnata e indicare quale diversa regola avrebbe dovuto essere applicata.
- Chi invoca una definizione agevolata o automatica deve allegare e dimostrare tutti i presupposti richiesti dalla legge e provare che la relativa questione sia stata tempestivamente proposta nei gradi di merito.
- La contabilità formalmente regolare e la presenza di fatture non impediscono all'Amministrazione di contestare operazioni inesistenti quando esistano elementi esterni e convergenti, come l'inesistenza o la cessazione dell'attività del fornitore e l'assenza di effettivi pagamenti.
- Una volta che l'Amministrazione fornisce presunzioni gravi, precise e concordanti sulla fittizietà delle operazioni, il contribuente deve offrire una prova concreta dell'effettiva fornitura dei beni o servizi e della reale movimentazione finanziaria.
- La motivazione per relationem è generalmente valida se l'atto richiamato è disponibile o conoscibile dal contribuente e contiene gli elementi necessari per comprendere la pretesa; eventuali lacune devono essere dedotte indicando concretamente quale informazione manchi e perché impedisca la difesa.
- La mancata individuazione precisa dell'errore processuale o sostanziale e della parte della sentenza contestata può determinare l'inammissibilità del ricorso senza che la Corte esamini nel merito la fondatezza delle doglianze.
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