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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14432/2026 del 20/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'assoluzione pronunciata dal Giudice di Pace di Reggio Emilia del 28/05/2025 con formula dubitativa (art. 530, comma 2 c.p.p.). Il ricorrente lamentava in primo luogo che il giudice avesse rigettato la sua richiesta di condanna della parte civile al risarcimento del danno e alla rifusione delle spese processuali; in subordine chiedeva la modifica della formula assolutoria cd. dubitativa in una formula assolutoria piena, ritenendo che la formula dubitativa potesse precludere la condanna della querelante. Il procedimento di appello è stato convertito in ricorso per cassazione per incompetenza del Tribunale e il ricorso è stato quindi esaminato in Cassazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha richiamato la normativa che disciplina le conseguenze dell'assoluzione per reati procedibili a querela di parte (art. 542 c.p.p. richiamo all'art. 427 c.p.p.) e la giurisprudenza costituzionale e di legittimità che richiede un giudizio motivato sulla colpa del querelante prima di condannarlo alle spese o al risarcimento. Nel caso di specie l'assoluzione era fondata sull'insufficienza della prova (art. 530, comma 2 c.p.p.), formula che esclude la rilevanza della colpa del querelante e quindi la condanna alle spese o al risarcimento. Quanto all'omessa pronuncia espressa sulle spese da parte del Giudice di Pace, la Corte ha ritenuto che il rigetto della richiesta desumesse comunque dalla motivazione complessiva della sentenza e non costituisse motivo di annullamento. Inoltre la Corte ha escluso la rinnovazione della valutazione probatoria in sede di legittimità, in particolare con riferimento a una registrazione audio invocata dal ricorrente. Per legge il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. Rigetto del ricorso pronunciato il 09/01/2026.

Norme richiamate

  • art. 612 c.p.

    Indica il reato contestato nella fattispecie (atti persecutori); la sentenza d'assoluzione riguarda il merito di tale accusa

  • art. 542 c.p.p.

    Stabilisce che, in caso di assoluzione per fatti procedibili a querela di parte, si applicano le disposizioni dell'art. 427 c.p.p. in materia di rifusione delle spese e risarcimento

  • art. 427 c.p.p.

    Prevede la condanna del querelante alla rifusione delle spese sostenute dall'imputato in caso di assoluzione perche il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto, ma consente la compensazione delle spese per giusti motivi e richiede la prova della colpa, e in caso di colpa grave la possibilità di condanna al risarcimento del danno

  • art. 574 c.p.p.

    Consente all'imputato di impugnare le disposizioni della sentenza di assoluzione relative alle domande da lui proposte per risarcimento e rifusione delle spese; disciplina il mezzo di impugnazione

  • art. 530 c.p.p.

    Prevede l'assoluzione con formula dubitativa per insufficienza, contraddittorietà o incertezza della prova; tale formula non è compatibile con una valutazione di colpa del querelante e dunque esclude, di regola, la condanna alle spese o al risarcimento

  • d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274

    Stabilisce che nel procedimento davanti al Giudice di Pace si applicano, per quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale; rilevante per il regime delle impugnazioni e la conversione dell'appello in ricorso per cassazione

  • d.lgs. 10/10/2022, n. 150

    Ha modificato l'art. 611 c.p.p. e la disciplina procedurale applicata al trattamento del ricorso in Cassazione (richiamata rispetto alle modalità di trattazione)

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso; applicata per la condanna del Dissegna al pagamento delle spese

  • Giurisprudenza costituzionale e di legittimità

    sentenze Corte Costituzionale nn. 180 e 423 del 1993; varie pronunce di Cassazione citate

    La Corte Costituzionale e la giurisprudenza di legittimità hanno affermato che non vi è automatismo tra assoluzione e condanna del querelante: occorre un giudizio motivato sulla colpa nella proposizione della querela; l'assoluzione per dubbio probatorio esclude la colpa

Massime di principio

  • L'assoluzione pronunciata ai sensi dell'art. 530, comma 2 c.p.p. (formula dubitativa per insufficienza, contraddittorietà o incertezza della prova) rende incompatibile, di norma, la condanna del querelante alle spese o al risarcimento, perché manca una valutazione della colpa nel momento della proposizione della querela
  • La condanna del querelante alla rifusione delle spese o al risarcimento richiede un giudizio motivato sulla colpa o colpa grave: non è automatica e deve emergere dalla valutazione degli elementi che dimostrino un esercizio colposo o temerario del diritto di querela
  • Se il Giudice di Pace omette di pronunciare espressamente sulle spese, la Corte di legittimità può ritenere soddisfatto il principio motivazionale se il rigetto risulta dalla struttura logica complessiva della sentenza; l'omessa menzione formale non sempre comporta annullamento
  • In Cassazione non è ammissibile una rinnovata valutazione del materiale probatorio o la richiesta di rivalutazione dei fatti basata su elementi nuovi o su diversa interpretazione di registrazioni o prove tecniche; tali questioni sono, di regola, riservate al giudice del merito
  • Per i reati procedibili a querela di parte l'impugnazione delle statuizioni relative a risarcimento e spese segue regole particolari (richiamo all'art. 542 e art. 574 c.p.p.) e, nei procedimenti davanti al Giudice di Pace, occorre tener conto delle disposizioni del d.lgs. 274/2000

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