Cassazione Penale, Sentenza n. 14432/2026 del 20/04/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'assoluzione pronunciata dal Giudice di Pace di Reggio Emilia del 28/05/2025 con formula dubitativa (art. 530, comma 2 c.p.p.). Il ricorrente lamentava in primo luogo che il giudice avesse rigettato la sua richiesta di condanna della parte civile al risarcimento del danno e alla rifusione delle spese processuali; in subordine chiedeva la modifica della formula assolutoria cd. dubitativa in una formula assolutoria piena, ritenendo che la formula dubitativa potesse precludere la condanna della querelante. Il procedimento di appello è stato convertito in ricorso per cassazione per incompetenza del Tribunale e il ricorso è stato quindi esaminato in Cassazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha richiamato la normativa che disciplina le conseguenze dell'assoluzione per reati procedibili a querela di parte (art. 542 c.p.p. richiamo all'art. 427 c.p.p.) e la giurisprudenza costituzionale e di legittimità che richiede un giudizio motivato sulla colpa del querelante prima di condannarlo alle spese o al risarcimento. Nel caso di specie l'assoluzione era fondata sull'insufficienza della prova (art. 530, comma 2 c.p.p.), formula che esclude la rilevanza della colpa del querelante e quindi la condanna alle spese o al risarcimento. Quanto all'omessa pronuncia espressa sulle spese da parte del Giudice di Pace, la Corte ha ritenuto che il rigetto della richiesta desumesse comunque dalla motivazione complessiva della sentenza e non costituisse motivo di annullamento. Inoltre la Corte ha escluso la rinnovazione della valutazione probatoria in sede di legittimità, in particolare con riferimento a una registrazione audio invocata dal ricorrente. Per legge il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. Rigetto del ricorso pronunciato il 09/01/2026.
Norme richiamate
art. 612 c.p.
Indica il reato contestato nella fattispecie (atti persecutori); la sentenza d'assoluzione riguarda il merito di tale accusa
art. 542 c.p.p.
Stabilisce che, in caso di assoluzione per fatti procedibili a querela di parte, si applicano le disposizioni dell'art. 427 c.p.p. in materia di rifusione delle spese e risarcimento
art. 427 c.p.p.
Prevede la condanna del querelante alla rifusione delle spese sostenute dall'imputato in caso di assoluzione perche il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto, ma consente la compensazione delle spese per giusti motivi e richiede la prova della colpa, e in caso di colpa grave la possibilità di condanna al risarcimento del danno
art. 574 c.p.p.
Consente all'imputato di impugnare le disposizioni della sentenza di assoluzione relative alle domande da lui proposte per risarcimento e rifusione delle spese; disciplina il mezzo di impugnazione
art. 530 c.p.p.
Prevede l'assoluzione con formula dubitativa per insufficienza, contraddittorietà o incertezza della prova; tale formula non è compatibile con una valutazione di colpa del querelante e dunque esclude, di regola, la condanna alle spese o al risarcimento
d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274
Stabilisce che nel procedimento davanti al Giudice di Pace si applicano, per quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale; rilevante per il regime delle impugnazioni e la conversione dell'appello in ricorso per cassazione
d.lgs. 10/10/2022, n. 150
Ha modificato l'art. 611 c.p.p. e la disciplina procedurale applicata al trattamento del ricorso in Cassazione (richiamata rispetto alle modalità di trattazione)
art. 616 c.p.p.
Prevede la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso; applicata per la condanna del Dissegna al pagamento delle spese
Giurisprudenza costituzionale e di legittimità
sentenze Corte Costituzionale nn. 180 e 423 del 1993; varie pronunce di Cassazione citate
La Corte Costituzionale e la giurisprudenza di legittimità hanno affermato che non vi è automatismo tra assoluzione e condanna del querelante: occorre un giudizio motivato sulla colpa nella proposizione della querela; l'assoluzione per dubbio probatorio esclude la colpa
Massime di principio
- L'assoluzione pronunciata ai sensi dell'art. 530, comma 2 c.p.p. (formula dubitativa per insufficienza, contraddittorietà o incertezza della prova) rende incompatibile, di norma, la condanna del querelante alle spese o al risarcimento, perché manca una valutazione della colpa nel momento della proposizione della querela
- La condanna del querelante alla rifusione delle spese o al risarcimento richiede un giudizio motivato sulla colpa o colpa grave: non è automatica e deve emergere dalla valutazione degli elementi che dimostrino un esercizio colposo o temerario del diritto di querela
- Se il Giudice di Pace omette di pronunciare espressamente sulle spese, la Corte di legittimità può ritenere soddisfatto il principio motivazionale se il rigetto risulta dalla struttura logica complessiva della sentenza; l'omessa menzione formale non sempre comporta annullamento
- In Cassazione non è ammissibile una rinnovata valutazione del materiale probatorio o la richiesta di rivalutazione dei fatti basata su elementi nuovi o su diversa interpretazione di registrazioni o prove tecniche; tali questioni sono, di regola, riservate al giudice del merito
- Per i reati procedibili a querela di parte l'impugnazione delle statuizioni relative a risarcimento e spese segue regole particolari (richiamo all'art. 542 e art. 574 c.p.p.) e, nei procedimenti davanti al Giudice di Pace, occorre tener conto delle disposizioni del d.lgs. 274/2000
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