Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 835/2026 - Bari, Sezione 1

per l'annullamento dell’ordinanza ex art. 192 del T.U.A. del Sindaco del Comune di -OMISSIS- n. 16 del 23 settembre 2025; di ogni atto presupposto e precedente o comunque collegato, connesso e conseguenziale.

Giustizia amministrativa202501809

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza sindacale ex art. 192 del d.lgs. 152/2006 che imponeva la rimozione e lo smaltimento di rifiuti abbandonati da ignoti, il ripristino dei luoghi e l'adozione di misure per impedire ulteriori abbandoni

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza con sei motivi. Ha contestato, anzitutto, l'imputabilità a titolo di dolo o colpa dell'abbandono dei rifiuti, evidenziando che il deposito, di ingente entità e di provenienza ignota, era stato improvviso, unico e immediatamente denunciato ai Carabinieri; il terreno era inoltre agricolo, di notevole estensione e costantemente coltivato. Ha dedotto che il Comune avesse illegittimamente configurato una responsabilità oggettiva o di posizione, pretendendo dal proprietario recinzione, illuminazione, vigilanza o videosorveglianza, senza dimostrare una condotta colposa di agevolazione dell'illecito. Ha censurato, inoltre, la violazione del contraddittorio procedimentale, l'illegittimità dell'imposizione dello smaltimento anziché del recupero, l'ordine di bonifica e l'obbligo di adottare misure e presidi per impedire ulteriori accessi e abbandoni. Il Comune ha sostenuto l'infondatezza del ricorso, richiamando anche l'art. 50 TUEL quale base del potere di imporre misure preventive.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato integralmente l'ordinanza. Quanto al motivo principale, ha ritenuto che l'art. 192, comma 3, del d.lgs. 152/2006 richieda, per estendere al proprietario l'obbligo solidale di rimozione, smaltimento e ripristino, l'imputabilità dell'abbandono a titolo di dolo o colpa; non è sufficiente la mera inerzia o la titolarità del fondo, ma occorre almeno una condotta colposa di agevolazione dell'illecito, valutata anche in rapporto alla prevedibilità dell'evento. Nel caso concreto, il deposito era stato improvviso e isolato, il proprietario frequentava abitualmente il fondo e aveva immediatamente denunciato i fatti. L'assenza di recinzione non costituiva di per sé negligenza, poiché la recinzione è una facoltà del proprietario ex art. 841 c.c.; non era esigibile neppure un sistema di videosorveglianza, per i costi elevati, né l'installazione di blocchi fisici su un terreno agricolo esteso e funzionale alla coltivazione. Il TAR ha precisato che l'amministrazione può valorizzare, quali indici di colpa, la frequentazione dell'area, la prossimità dell'abitazione, precedenti abbandoni, avvisi amministrativi, la permanenza prolungata o l'accumulo progressivo dei rifiuti, ma tali elementi non ricorrevano nella fattispecie. Ha ritenuto illegittimo anche l'ordine di adottare misure e presidi per prevenire ulteriori abbandoni: il mero richiamo all'art. 50 TUEL non era sufficiente, poiché l'ordinanza non esplicitava i presupposti di necessità e urgenza e tali obblighi non rientrano nel potere ordinario ex art. 192 TUA. Il motivo sul contraddittorio e quelli relativi al recupero anziché allo smaltimento e alla bonifica sono stati assorbiti. Il Comune, avendo già eseguito la rimozione e lo smaltimento, non avrebbe potuto porre le relative spese a carico del ricorrente. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 192 d.lgs. 152/2006

    «L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.»; «[...] la rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi [...]» può essere posta in capo al proprietario solo se la violazione gli sia imputabile «a titolo di dolo o colpa».

    La responsabilità del proprietario non è oggettiva né di posizione. Per imporre rimozione, smaltimento e ripristino occorre provare il dolo o almeno la colpa del proprietario, consistente in una condotta personale di agevolazione, anche omissiva, dell'abbandono; la mera inerzia rispetto al fatto altrui non è sufficiente.

  • art. 50 d.lgs. 267/2000

    Il richiamo all'art. 50 TUEL non legittima autonomamente l'imposizione di misure preventive se il provvedimento non esplicita i presupposti di necessità e urgenza propri del potere extra ordinem.

  • art. 841 c.c.

    La recinzione del fondo costituisce una facoltà del proprietario e la sua mancata realizzazione non integra, di per sé, negligenza rilevante ai fini dell'imputazione dell'abbandono di rifiuti.

Massime di principio

  • L'obbligo solidale del proprietario di un'area di rimuovere, avviare a recupero o smaltire i rifiuti abbandonati e ripristinare lo stato dei luoghi, previsto dall'art. 192, comma 3, del d.lgs. 152/2006, presuppone l'accertamento del dolo o della colpa del proprietario e non può fondarsi sulla mera titolarità del bene o su una responsabilità oggettiva di posizione.
  • La colpa del proprietario per l'abbandono di rifiuti commesso da terzi richiede almeno una condotta personale di agevolazione, anche omissiva, dell'illecito; l'amministrazione deve fornire la prova degli elementi concreti dai quali desumere la prevedibilità dell'evento e la rimproverabilità dell'inerzia.
  • Ai fini dell'accertamento della colpa del proprietario possono assumere rilievo, tra gli altri, la frequentazione o il transito sull'area, la prossimità dell'abitazione, la reiterazione di abbandoni, la ricezione di avvisi o diffide e la permanenza prolungata o l'accumulo progressivo dei rifiuti; tali indici devono essere valutati concretamente e complessivamente.
  • In caso di abbandono improvviso e isolato, immediatamente denunciato dal proprietario, l'assenza di recinzione, videosorveglianza o altri presidi onerosi non dimostra di per sé la colpa, soprattutto quando si tratti di un fondo agricolo esteso e normalmente destinato alla coltivazione.
  • L'ordine di adottare misure preventive per impedire ulteriori accessi e abbandoni non può essere ricondotto al potere ordinario dell'art. 192 del d.lgs. 152/2006; se fondato sul potere extra ordinem dell'art. 50 TUEL, il provvedimento deve esplicitare e motivare la sussistenza dei presupposti di necessità e urgenza.

Come è indicizzato

MaterieRifiutiOrdinanze contingibili e urgenti
RamiAmbienteProcedimento amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoPrincipio di legalità e tipicitàProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoria

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.