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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/1006

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1006 della Commissione del 9 luglio 2020 che sospende la presentazione di domande di aiuto all'ammasso privato di carni fresche o refrigerate di animali della specie bovina di età non inferiore a otto mesi a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2020/596

Normativa europea32020R1006

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento sospende per una settimana la presentazione delle domande di aiuto all'ammasso privato per carni bovine fresche o refrigerate di animali di età non inferiore a otto mesi. La misura è adottata per prevenire un eccesso di domande in vista della chiusura del regime e si collega al regolamento di esecuzione (UE) 2020/596. È previsto inoltre il rigetto di alcune domande già presentate, se la loro accettazione interviene nel periodo di sospensione.

Sospensione temporanea della presentazione delle domande di aiuto all'ammasso privato per carni bovine fresche o refrigerate di animali di età pari o superiore a otto mesi.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alle domande di stipula di contratti per l'aiuto all'ammasso privato previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/596, relativo a carni fresche o refrigerate di animali della specie bovina di età non inferiore a otto mesi. Produce effetti in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile. La sospensione riguarda il periodo dal 10 luglio 2020 al 16 luglio 2020 e concerne le domande presentate in tale arco temporale; sono inoltre respinte le domande presentate dopo l'8 luglio 2020 la cui accettazione sia stata decisa durante il periodo di sospensione.

Sospensione delle domande di aiuto all'ammasso privato di carni bovine

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1006 della Commissione interviene nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli per sospendere, in via temporanea e immediata, la possibilità di presentare domande di aiuto all'ammasso privato per carni fresche o refrigerate di bovini di età non inferiore a otto mesi. La misura è adottata in considerazione dell'esame della situazione di mercato e dell'intenzione della Commissione di porre fine al regime avviato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/596.

Contesto e finalità

Il considerando rileva che, a decorrere dal 7 maggio 2020, l'aiuto all'ammasso privato era disponibile alle condizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240. Dall'analisi del mercato e del ricorso al regime è emersa l'opportunità di chiudere l'aiuto e fissare un termine ultimo per la presentazione delle domande. Poiché il regolamento di chiusura sarebbe stato sottoposto al comitato competente, la Commissione ha ritenuto necessario intervenire subito per evitare un afflusso eccessivo di domande e possibili comportamenti speculativi.

Ambito di applicazione

La sospensione riguarda esclusivamente le domande di stipula di contratti per l'aiuto all'ammasso privato disciplinato dall'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/596. Il periodo interessato va dal 10 luglio 2020 al 16 luglio 2020. In tale finestra non possono essere accettate nuove domande. Inoltre, le domande presentate dopo l'8 luglio 2020 devono essere respinte se l'accettazione è stata decisa nel corso del periodo di sospensione.

Effetti operativi della sospensione

L'effetto principale è la chiusura temporanea dell'accesso al regime, con conseguente blocco amministrativo dell'accettazione delle domande nel periodo indicato. La previsione di rigetto delle domande presentate dopo l'8 luglio 2020 e decise nel periodo di sospensione mira a neutralizzare l'effetto di eventuali richieste presentate a ridosso della misura.

Entrata in vigore

Per evitare speculazioni, il regolamento è entrato in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è immediatamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Sospensione delle domande di aiuto

Sospende l'applicazione dell'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/596 per il periodo compreso tra il 10 luglio 2020 e il 16 luglio 2020. Durante tale periodo non sono accettate le domande di stipula di contratti per l'aiuto all'ammasso privato.

Rigetto delle domande interessate

Sono respinte le domande presentate dopo l'8 luglio 2020 la cui accettazione sia stata decisa nel corso del periodo di sospensione di cui all'articolo 1, paragrafo 1.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, al fine di evitare speculazioni. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaorganizzazione comune dei mercatiaiuti di stato agricoliintervento pubblico e ammasso privato

Testo integrale

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