Sentenza n. 42/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - dell’ordinanza di demolizione dei lavori edili e di ripristino dello stato dei luoghi n. 10/2024, notificata in data 28 agosto 2024, nella parte in cui il Comune di L’Aquila ha ordinato anche alla ricorrente la demolizione di opere abusive esistenti nell’aggregato sito nella frazione di Santa Rufina di Roio, Via Mazzini, censito in catasto al foglio 9, partt. nn. 2351, 26, 22 e 23 sez. G, costituito nel Consorzio 1598.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, limitatamente all'individuazione della ricorrente quale destinataria dell'ordine
Esito
Favorevole al ricorrente (direttrice lavori)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato in parte qua l'ordinanza di demolizione n. 10/2024, deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 31, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001 e dell'art. 3 della l. n. 241/1990, nonché eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto, carenza o difetto di istruttoria e ingiustizia manifesta. Ha sostenuto di non essere proprietaria dell'immobile, appartenente ad altri soggetti, e di non essere responsabile degli abusi, derivati dall'erronea predisposizione o trasmissione del progetto architettonico da parte di altro professionista. La propria attività era limitata alla direzione dei lavori strutturali, eseguiti in conformità al progetto ricevuto e depositato presso il Genio civile; i lavori strutturali erano stati ultimati nel 2020, con successiva relazione a strutture ultimate e collaudo. Ha inoltre dedotto che l'ordinanza non indicava le ragioni della sua responsabilità, non accertava il suo eventuale coinvolgimento nella realizzazione dell'abuso e le imponeva un ordine non più concretamente adempiibile, non avendo più la disponibilità dell'immobile o del cantiere.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha annullato l'ordinanza esclusivamente nella parte in cui individuava la ricorrente quale destinataria dell'ordine demolitorio. Il giudice ha ritenuto acclarato che la ricorrente non era proprietaria del bene, aveva diretto soltanto i lavori strutturali sulla base di un progetto redatto e presentato da altri e vi si era attenuta senza incidere sul contenuto progettuale. Il mero ruolo di direttrice dei lavori strutturali non la rende quindi responsabile dell'abuso ai sensi dell'art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, poiché responsabile dell'abuso è il soggetto che lo ha compiuto, non il professionista che si sia limitato a eseguire decisioni progettuali altrui. Inoltre, avendo terminato l'incarico e non disponendo più dell'immobile, la ricorrente non poteva essere destinataria di un ordine cui non avrebbe potuto dare esecuzione. Il provvedimento è stato dunque annullato in parte qua per erronea individuazione del destinatario e per difetto di motivazione e istruttoria sui profili di responsabilità. Il Comune è stato condannato alle spese, liquidate in euro 2.000,00.
Norme richiamate
art. 31, comma 2, d.P.R. n. 380/2001
il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell'articolo 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento l'area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3
Il responsabile dell'abuso è il soggetto che ha materialmente compiuto l'abuso; il mero direttore dei lavori strutturali non è destinatario dell'ordine demolitorio se si è limitato a eseguire un progetto redatto da altri senza incidere sul suo contenuto.
art. 3 l. n. 241/1990
L'ordinanza demolitoria deve indicare le ragioni per cui il soggetto è ritenuto responsabile dell'abuso; l'assenza di tale motivazione, insieme alla mancata istruttoria sul suo coinvolgimento, vizia l'individuazione del destinatario.
art. 91 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza; il Comune è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio.
Massime di principio
- Ai sensi dell'art. 31, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001, l'ordine di demolizione deve essere rivolto al proprietario e al responsabile dell'abuso; quest'ultimo è il soggetto cui è concretamente imputabile la realizzazione dell'abuso, non ogni professionista che abbia svolto un'attività tecnica nell'intervento edilizio.
- Il mero direttore dei lavori strutturali non è responsabile dell'abuso quando abbia operato sulla base di un progetto redatto e presentato da altri, vi si sia attenuto senza modificarlo o incidere sulle scelte progettuali e abbia eseguito soltanto le opere di propria competenza.
- L'amministrazione che indirizza un'ordinanza demolitoria anche nei confronti di un professionista deve svolgere e rappresentare un'istruttoria specifica sul suo concreto coinvolgimento nella realizzazione dell'abuso; non è sufficiente il solo ruolo formale di direttore dei lavori.
- Un ordine di demolizione non può essere legittimamente rivolto a un soggetto che, non essendo proprietario né responsabile dell'abuso, abbia cessato l'incarico e non disponga più dell'immobile o del cantiere, qualora non abbia quindi alcuna possibilità concreta di adempiervi.
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