Sentenza n. 6743/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione di rimodulazione della capacità operativa massima per le prestazioni di oculistica nell’anno 2021, con conseguente richiesta di nota di credito per le prestazioni eccedenti
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva impugnato la rideterminazione della capacità operativa massima per l’anno 2021 in 16.400 prestazioni, nonché i successivi atti relativi alla richiesta di restituzione delle somme corrispondenti alle prestazioni ritenute eccedenti. In primo grado aveva dedotto, anche con motivi aggiunti, l’incompletezza dell’istruttoria, l’insufficienza della motivazione, l’erronea considerazione della sospensione dell’attività per interventi di manutenzione nel periodo maggio-agosto 2021, la disponibilità di personale e capacità tecnologica idonei a erogare un numero maggiore di prestazioni, nonché l’erroneità del criterio di calcolo della capacità operativa massima. L’appellante sosteneva in particolare che il calcolo dovesse essere effettuato su base annuale, così da consentire di compensare il minor numero di prestazioni eseguite durante il periodo di chiusura con il maggior numero di prestazioni effettuate negli altri mesi. Deduceva inoltre che la struttura avrebbe potuto erogare 23.784 prestazioni senza superare la capacità massima già riconosciuta, pari a 26.500 prestazioni, o una capacità ancora maggiore. Contestava infine, in via derivata, la pretesa creditoria dell’ASL e la richiesta di nota di credito.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato, con diversa motivazione, la sentenza del TAR. Ha ritenuto infondato il motivo relativo al criterio temporale di calcolo, poiché la D.G.R.C. n. 491/2006 stabilisce che il carico di lavoro è annuale, divisibile in due semestri, e che non è consentita la suddivisione mensile. Pertanto, la verifica della capacità operativa massima doveva essere effettuata considerando separatamente i due semestri, e non mediante una compensazione complessiva su base annuale né mediante un calcolo mensile. Il Collegio ha valorizzato i dati relativi alle prestazioni e alle ore degli specialisti: nel primo semestre erano state erogate 14 prestazioni l’ora, a fronte del limite di 5 prestazioni l’ora previsto dalla disciplina regionale; nel secondo semestre il rapporto era invece di 4 prestazioni l’ora. Da ciò è derivata la legittimità della rimodulazione della capacità in 16.400 prestazioni. La reiezione del motivo sul criterio di calcolo ha comportato anche il rigetto delle censure di difetto di istruttoria e motivazione, non essendo stata fornita dalla società una ricostruzione alternativa puntuale idonea a mettere in dubbio gli elementi utilizzati dall’ASL. È stata inoltre confermata la legittimità della pretesa creditoria conseguente all’eccedenza di 7.384 prestazioni rispetto alla capacità rimodulata, poiché la società non aveva dedotto autonomi errori di calcolo o di qualificazione delle prestazioni, limitandosi a contestare il presupposto della rideterminazione della capacità. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità della controversia.
Norme richiamate
D.G.R.C. n. 377/1998
Disciplina regionale richiamata per la determinazione dei requisiti strutturali, tecnologici e professionali rilevanti ai fini della capacità operativa massima.
D.G.R.C. n. 491/2006
Il carico del lavoro è annuale, ed è divisibile in due semestri. Non è consentita la suddivisione mensile.
La capacità operativa massima deve essere verificata su base annuale mediante articolazione in due semestri; è escluso il calcolo mensile e non è consentita una compensazione indistinta tra i diversi periodi dell’anno.
D.G.R.C. n. 1270/2003
Delibera regionale richiamata tra gli atti che definiscono le procedure e i requisiti per la determinazione e la rimodulazione dei carichi di lavoro massimi.
D.G.R.C. n. 1272/2003
Delibera regionale richiamata quale fonte della disciplina dei requisiti e delle procedure per la determinazione della capacità operativa massima.
Massime di principio
- Quando la disciplina regionale stabilisce che il carico di lavoro è annuale ma divisibile in due semestri e vieta la suddivisione mensile, la verifica della capacità operativa massima deve essere effettuata separatamente per ciascun semestre, senza applicare né un criterio mensile né una compensazione indistinta dei risultati dell’intero anno.
- La legittimità della rimodulazione della capacità operativa massima può essere verificata sulla base del rapporto tra numero di prestazioni erogate e ore di disponibilità degli specialisti, confrontato con il limite massimo di prestazioni orarie previsto dalla disciplina regionale.
- La censura di difetto di istruttoria non è sufficiente se formulata genericamente: il ricorrente deve contrapporre agli elementi utilizzati dall’amministrazione una ricostruzione puntuale e documentata, idonea a porre in dubbio la correttezza dei dati e delle operazioni di calcolo.
- La richiesta di restituzione delle somme relative alle prestazioni eccedenti la capacità operativa massima legittimamente rideterminata può essere contestata autonomamente solo mediante specifiche deduzioni su errori di calcolo o sulla qualificazione delle prestazioni; la mera contestazione del presupposto della rimodulazione non integra un vizio proprio dell’atto creditorio.
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