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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28962/2022 del 21/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il decreto che ha ordinato, nei confronti di Giuseppe Cardone, il sequestro ex art. 20 d.lgs. 159/2011 per €422.000 e, in caso di indisponibilità, il sequestro per equivalente ex art. 25 sul patrimonio di Giuseppe e di Angelo Cardone. Le censure: (1) violazione degli artt. 4, co.1, lett. c) e 1, co.1, lett. b) d.lgs. 159/2011 contestando la qualificazione della "pericolosità" come abituale e l'attualità della stessa (periodo contestato 2011-2015, con rilievo della lontanità temporale e dell'assenza di ulteriori condotte illecite); (2) violazione dell'art. 25 d.lgs. 159/2011 sostenendo che la corte territoriale avrebbe erroneamente ammesso il sequestro per equivalente anche quando l'indisponibilità dei beni ai sensi dell'art. 20 fosse stata accertata prima della presentazione della proposta, e che l'ordine di sequestro investiva beni acquistati ben prima della presunta pericolosità, con possibile effetto retroattivo e natura afflittiva della misura.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo infondato: ha confermato che la valutazione della pericolosità generica può fondarsi su una pluralità di elementi (associazione a delinquere finalizzata a reati tributari, importi evasi 2011-2015, prosecuzione fino al 2016 e trasferimenti di denaro nel 2017, risultanze intercettive e dichiarative) e che, se i profitti sono rilevanti, l'arco temporale di commissione dei reati Può essere anche più ristretto. Il secondo motivo è stato invece accolto nei limiti indicati: la Corte ha escluso la lettura per cui il sequestro per equivalente sarebbe sempre precluso se l'indisponibilità fosse stata nota prima della proposta, osservando che l'art. 25, come modificato, prende in considerazione l'impossibilità esecutiva "dopo la presentazione della proposta" anche se derivante da trasferimenti effettuati "in qualunque epoca"; tuttavia la Corte ha rilevato che non si era adeguatamente valutata la questione della retroattività e della correlazione temporale tra pericolosità e acquisto dei beni non direttamente riconducibili all'attività illecita, profilo che riveste rilievo rispetto alla possibile natura afflittiva della confisca per equivalente. Per tale profilo il decreto impugnato è stato annullato con rinvio per un ulteriore esame.

Norme richiamate

  • d.lgs. 159/2011 (art. 1, comma 1, lett. b) e art. 4, comma 1, lett. c))

    Il requisito dell'"abitualità" richiede condotte non episodiche in un significativo arco temporale e/o che il soggetto viva abitualmente, anche in parte, dei proventi illeciti; tuttavia, se i profitti sono rilevanti, un arco temporale più ristretto può comunque giustificare la pericolosità.

  • d.lgs. 159/2011 (art. 20)

    Individua i beni suscettibili di sequestro di prevenzione correlati all'attività illecita; la valutazione della correlazione temporale tra acquisizione del bene e periodo di pericolosità è essenziale per la loro ablazione.

  • d.lgs. 159/2011 (art. 25, comma 1)

    "dopo la presentazione della proposta, se non è possibile procedere al sequestro dei beni di cui all'articolo 20, comma 1, perché il proposto non ne ha la disponibilità, diretta o indiretta, anche ove trasferiti legittimamente in qualunque epoca a terzi in buona fede, il sequestro e la confisca hanno ad oggetto altri beni di valore equivalente e di legittima provenienza dei quali il proposto ha la disponibilità, anche per interposta persona."

    La norma novellata consente il sequestro per equivalente quando, dopo la proposta, risulti impossibile eseguire il sequestro sui beni indicati all'art.20 per indisponibilità anche risultante da trasferimenti effettuati in qualunque epoca; tuttavia occorre valutare la correlazione temporale tra acquisizione dei beni alternativi e la pericolosità per evitare applicazioni retroattive a beni non collegati all'illecito.

  • L. 17/10/2017, n.161, art.5, comma 9 (modifica art.25 d.lgs.159/2011)

    Ha modificato l'art.25 estendendo l'ambito del sequestro per equivalente anche in presenza di trasferimenti legittimi "in qualunque epoca", influenzando la valutazione sul momento in cui si valuta l'impossibilità esecutiva.

  • Corte costituzionale, sent. n.24/2019

    "la funzione sociale della proprietà privata possa essere assolta solo all'indeclinabile condizione che il suo acquisto sia conforme alle regole dell'ordinamento giuridico."

    Conferma che i beni acquisiti contra legem sono incompatibili con la funzione sociale della proprietà e possono essere sottoposti ad ablazione; la sentenza viene richiamata per giustificare la finalità non punitiva della confisca di prevenzione quando il bene è acquisito con proventi illeciti.

  • Sez. U., n. 4880 del 26/06/2014 (Spinelli)

    Stabilisce che la ragionevole presunzione che un bene sia stato acquistato con proventi illeciti giustifica la confisca di prevenzione; principio usato dalla Corte per ancorare la verifica della provenienza dei beni al periodo di pericolosità.

  • art. 200 cod. pen.

    Principio della non retroattività delle misure di sicurezza di natura afflittiva: se la misura reale (confisca per equivalente su beni non correlati) ha natura afflittiva, va valutata la possibile applicazione retroattiva.

  • art. 12 disp. prel. cod. civ. (regole di interpretazione)

    Ricorda il principio che l'interpretazione deve tener conto del senso complessivo dell'enunciato normativo e non della singola parola, utilizzato per leggere l'art.25 nel suo contesto.

Massime di principio

  • Per la confisca di prevenzione è necessario accertare la pericolosità al momento dell'acquisto del bene: i beni acquistati nel periodo di pericolosità possono essere ablati; pertanto la correlazione temporale tra illecito e acquisizione è cruciale.
  • Il requisito dell'"abitualità" va valutato con rigore ma con flessibilità: un arco temporale più ristretto può comunque integrare la pericolosità se i proventi sono ingenti e le condotte sono sistematiche.
  • L'art.25, come modificato, ammette il sequestro per equivalente quando è impossibile eseguire il sequestro sugli specifici beni indicati all'art.20 anche a causa di trasferimenti intervenuti in qualunque epoca; tuttavia il giudice deve verificare la legittimità dell'applicazione rispetto al principio di non retroattività se i beni alternativi non sono collegati all'attività illecita.
  • Le decisioni di sequestro di prevenzione possono fondarsi su un complesso di elementi investigativi (intercettazioni, riscontri finanziari, dichiarazioni), non esclusivamente sulla pendenza del processo o sulla misura cautelare.
  • Se sussistono dubbi sull'applicazione temporale di norme successivamente modificate, la Corte può annullare con rinvio per consentire al giudice di merito di approfondire la correlazione temporale e la natura (preventiva vs afflittiva) della misura.

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