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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9963/2023 del 09/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso la conferma di condanna per furto aggravato di energia elettrica e gas. Motivi: 1) censura della utilizzazione e ammissibilita' degli accertamenti tecnici (attività tecnica ritenuta irripetibile e quindi inutilizzabile per violazione prerogative difensive); 2) mancata prova della disponibilita' dell'immobile ascritta all'imputata; 3) contestazione delle aggravanti ex art. 625, comma 1, nn. 2 e 7 c.p. (mezzo fraudolento e esposizione alla pubblica fede) e della violenza sulle cose; 4) mancato riconoscimento dell'attenuante del danno di particolare lieve entita' ai sensi dell'art. 62, n. 4 c.p.; 5) contestazione della recidiva per mancata correlazione tra precedenti e fatto; 6) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e eccessiva valutazione del silenzio processuale dell'imputata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili per manifesta infondatezza o per difetto di specificita' la maggior parte dei motivi (1, 2, 4, 5, 6). Sul terzo motivo ha ritenuto: a) corretta l'affermazione che l'allacciamento abusivo mediante cavo volante costituisce mezzo fraudolento integrante l'aggravante di cui all'art. 625, n. 2 c.p.; b) infondata la censura relativa alla violenza sulle cose, essendo sufficiente anche il concorso morale quando emerge un evidente interesse a manomettere i dispositivi di rilevazione; c) fondata invece la censura relativa all'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede (art. 625, n. 7 c.p.), poiche' la giurisprudenza impone di considerare il luogo del contatore: la manomissione di un contatore ubicato all'interno dell'androne condominiale e direttamente disponibile all'agente non integra automaticamente l'esposizione alla pubblica fede. Conseguentemente la sentenza impugnata e' stata annullata senza rinvio limitatamente all'aggravante ex art. 625, n. 7 c.p., e con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Catanzaro per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio.

Norme richiamate

  • art. 625, primo comma, n. 2 c.p.

    L'allacciamento abusivo alla rete esterna mediante cavo volante e' qualificato come mezzo fraudolento e integra l'aggravante di cui al n. 2; la nozione di frode si realizza nell'artificio che sorprende l'altrui buona fede, non richiedendosi un aumento del grado di difficolta' della scoperta.

  • art. 625, primo comma, n. 7 c.p.

    Non integra automaticamente l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede la manomissione del circuito di misurazione di energia elettrica se il contatore e' ubicato all'interno di un androne o in luogo non 'esposto' alla pubblica fede; rileva il luogo e la facilitazione derivante dalla collocazione del misuratore.

  • art. 62, n. 4 c.p.

    L'attenuante per danno di particolare lieve entita' e' in generale non concessa per furto di energia in utenza domestica, poiche' il prelievo e' continuativo e prolungato nel tempo; occorrono elementi specifici sul quantum sottratto.

  • art. 360 cod. proc. pen.

    Richiamata nella critica sugli accertamenti irripetibili: il ricorso invocava che certi accertamenti tecnici avrebbero dovuto rispettare prerogative difensive, ma la Corte ha ritenuto che le manomissioni erano immediatamente constatabili dalla p.g. e non assoggettate al regime degli accertamenti irripetibili che richiedono garanzie procedurali.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Il ricorso e' stato redatto nei limiti richiesti da tale norma (limiti di motivazione).

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. con l. 18/12/2020, n. 176

    Richiamata per comunicazioni procedurali (trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale).

  • Giurisprudenza: Sez. 5, n. 5055 del 23/09/2019 (Cigna)

    Conferma che l'allacciamento abusivo mediante cavo volante integra il mezzo fraudolento ai fini dell'art. 625, n. 2 c.p.

  • Giurisprudenza: Sez. 5, n. 32804 del 13/05/2022

    Affermata la rilevanza della collocazione del contatore per valutare l'aggravante di esposizione alla pubblica fede: la manomissione interna non e' di per se' esposizione alla pubblica fede se dovuta alla diretta disponibilita' dello strumento all'agente.

  • Giurisprudenza: Sez. 4, n. 18485 del 23/01/2009 (Falcone)

    Solleva il principio che il furto di energia in abitazione ha consumo continuativo e quindi di regola esclude l'attenuante del danno lieve.

  • Giurisprudenza: Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010 (Contaldo)

    Richiama il limite del sindacato di legittimita' sulle valutazioni comparative di circostanze, che e' ammissibile solo se le scelte del giudice di merito non risultino arbitrarie o illogiche.

Massime di principio

  • In furti di energia elettrica l'allacciamento abusivo tramite cavo volante e' considerato mezzo fraudolento ai fini dell'aggravante ex art. 625, n. 2 c.p.
  • Per l'aggravante ex art. 625, n. 7 c.p. (esposizione della cosa alla pubblica fede) occorre valutare la collocazione del misuratore: la semplice manomissione di un contatore ubicato all'interno di spazi non 'pubblici' o direttamente disponibili all'agente non integra automaticamente la circostanza aggravante.
  • La contestazione degli accertamenti tecnici come 'irripetibili' richiede che le manomissioni non siano immediatamente constatabili; se la constatazione e' immediata e palese la materia non rientra nella tutela degli accertamenti irripetibili che impongono specifiche garanzie difensive.
  • L'attenuante del danno di lieve entita' e' difficile da riconoscere per furti di energia in abitazione, dato il carattere continuativo del prelievo; servono elementi concreti e specifici sui consumi sottratti o su criteri diversi di quantificazione.
  • Il riconoscimento della recidiva deve essere motivato con riferimento alla correlazione tra precedenti e fatto concreto; la mera presenza di precedenti non basta senza argomentazione logica.
  • Le valutazioni comparative tra aggravanti e attenuanti rientrano nella discrezionalita' del giudice di merito e sono sindacabili in sede di legittimita' solo se manifestamente illogiche o arbitrarie.

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