Cassazione Penale, Sentenza n. 9963/2023 del 09/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso la conferma di condanna per furto aggravato di energia elettrica e gas. Motivi: 1) censura della utilizzazione e ammissibilita' degli accertamenti tecnici (attività tecnica ritenuta irripetibile e quindi inutilizzabile per violazione prerogative difensive); 2) mancata prova della disponibilita' dell'immobile ascritta all'imputata; 3) contestazione delle aggravanti ex art. 625, comma 1, nn. 2 e 7 c.p. (mezzo fraudolento e esposizione alla pubblica fede) e della violenza sulle cose; 4) mancato riconoscimento dell'attenuante del danno di particolare lieve entita' ai sensi dell'art. 62, n. 4 c.p.; 5) contestazione della recidiva per mancata correlazione tra precedenti e fatto; 6) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e eccessiva valutazione del silenzio processuale dell'imputata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili per manifesta infondatezza o per difetto di specificita' la maggior parte dei motivi (1, 2, 4, 5, 6). Sul terzo motivo ha ritenuto: a) corretta l'affermazione che l'allacciamento abusivo mediante cavo volante costituisce mezzo fraudolento integrante l'aggravante di cui all'art. 625, n. 2 c.p.; b) infondata la censura relativa alla violenza sulle cose, essendo sufficiente anche il concorso morale quando emerge un evidente interesse a manomettere i dispositivi di rilevazione; c) fondata invece la censura relativa all'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede (art. 625, n. 7 c.p.), poiche' la giurisprudenza impone di considerare il luogo del contatore: la manomissione di un contatore ubicato all'interno dell'androne condominiale e direttamente disponibile all'agente non integra automaticamente l'esposizione alla pubblica fede. Conseguentemente la sentenza impugnata e' stata annullata senza rinvio limitatamente all'aggravante ex art. 625, n. 7 c.p., e con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Catanzaro per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio.
Norme richiamate
art. 625, primo comma, n. 2 c.p.
L'allacciamento abusivo alla rete esterna mediante cavo volante e' qualificato come mezzo fraudolento e integra l'aggravante di cui al n. 2; la nozione di frode si realizza nell'artificio che sorprende l'altrui buona fede, non richiedendosi un aumento del grado di difficolta' della scoperta.
art. 625, primo comma, n. 7 c.p.
Non integra automaticamente l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede la manomissione del circuito di misurazione di energia elettrica se il contatore e' ubicato all'interno di un androne o in luogo non 'esposto' alla pubblica fede; rileva il luogo e la facilitazione derivante dalla collocazione del misuratore.
art. 62, n. 4 c.p.
L'attenuante per danno di particolare lieve entita' e' in generale non concessa per furto di energia in utenza domestica, poiche' il prelievo e' continuativo e prolungato nel tempo; occorrono elementi specifici sul quantum sottratto.
art. 360 cod. proc. pen.
Richiamata nella critica sugli accertamenti irripetibili: il ricorso invocava che certi accertamenti tecnici avrebbero dovuto rispettare prerogative difensive, ma la Corte ha ritenuto che le manomissioni erano immediatamente constatabili dalla p.g. e non assoggettate al regime degli accertamenti irripetibili che richiedono garanzie procedurali.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Il ricorso e' stato redatto nei limiti richiesti da tale norma (limiti di motivazione).
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. con l. 18/12/2020, n. 176
Richiamata per comunicazioni procedurali (trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale).
Giurisprudenza: Sez. 5, n. 5055 del 23/09/2019 (Cigna)
Conferma che l'allacciamento abusivo mediante cavo volante integra il mezzo fraudolento ai fini dell'art. 625, n. 2 c.p.
Giurisprudenza: Sez. 5, n. 32804 del 13/05/2022
Affermata la rilevanza della collocazione del contatore per valutare l'aggravante di esposizione alla pubblica fede: la manomissione interna non e' di per se' esposizione alla pubblica fede se dovuta alla diretta disponibilita' dello strumento all'agente.
Giurisprudenza: Sez. 4, n. 18485 del 23/01/2009 (Falcone)
Solleva il principio che il furto di energia in abitazione ha consumo continuativo e quindi di regola esclude l'attenuante del danno lieve.
Giurisprudenza: Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010 (Contaldo)
Richiama il limite del sindacato di legittimita' sulle valutazioni comparative di circostanze, che e' ammissibile solo se le scelte del giudice di merito non risultino arbitrarie o illogiche.
Massime di principio
- In furti di energia elettrica l'allacciamento abusivo tramite cavo volante e' considerato mezzo fraudolento ai fini dell'aggravante ex art. 625, n. 2 c.p.
- Per l'aggravante ex art. 625, n. 7 c.p. (esposizione della cosa alla pubblica fede) occorre valutare la collocazione del misuratore: la semplice manomissione di un contatore ubicato all'interno di spazi non 'pubblici' o direttamente disponibili all'agente non integra automaticamente la circostanza aggravante.
- La contestazione degli accertamenti tecnici come 'irripetibili' richiede che le manomissioni non siano immediatamente constatabili; se la constatazione e' immediata e palese la materia non rientra nella tutela degli accertamenti irripetibili che impongono specifiche garanzie difensive.
- L'attenuante del danno di lieve entita' e' difficile da riconoscere per furti di energia in abitazione, dato il carattere continuativo del prelievo; servono elementi concreti e specifici sui consumi sottratti o su criteri diversi di quantificazione.
- Il riconoscimento della recidiva deve essere motivato con riferimento alla correlazione tra precedenti e fatto concreto; la mera presenza di precedenti non basta senza argomentazione logica.
- Le valutazioni comparative tra aggravanti e attenuanti rientrano nella discrezionalita' del giudice di merito e sono sindacabili in sede di legittimita' solo se manifestamente illogiche o arbitrarie.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 9 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 9867/2023 del 09/03/2023
- Sentenza penale · 9 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 9911/2023 del 09/03/2023
- Sentenza penale · 9 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 9951/2023 del 09/03/2023
- Sentenza penale · 9 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 9952/2023 del 09/03/2023
- Sentenza penale · 9 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 9954/2023 del 09/03/2023
- Sentenza penale · 9 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 9955/2023 del 09/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →