Sentenza n. 3437/2026 - Napoli, Sezione 9
per l’annullamento, previa sospensione 1) della comunicazione del Dirigente del Settore Edilizia Privata del Comune di Aversa, prot.n.-OMISSIS-, notificata all’avvocato costituito a mezzo pec di pari data, con cui si comunicava l’intervenuto accoglimento della SCIA, in alternativa al PdC, prot. -OMISSIS-, presentata da -OMISSIS- -OMISSIS- per cambio di destinazione di un locale deposito in abitazione con istanza di sanatoria ex art.34-36 DPR 380/2001 e sopraelevazione bagno collegato; 2) della relazione istruttoria alla SCIA prot.-OMISSIS- del Settore Edilizia Privata del Comune di Aversa geom. -OMISSIS-, di contenuto ignoto e richiamata nell’atto impugnato sub 1); 3) del provvedimento definitivo di accoglimento della Scia in alternativa al P.d.C. di contenuto, numero e data sconosciuti del Comune di Aversa; 4) per quanto possa occorrere di tutti gli atti tecnici, le dichiarazioni e note trasmesse che abbiano portato all’accoglimento della SCIA, in alternativa al P.d.C., prot.-OMISSIS-; 5) di ogni altro atto preordinato connesso e conseguenziale comunque lesivo degli interessi della ricorrente; 6) per il risarcimento di tutti i danni subiti in ragione della perdita dell’area condominiale sottratta abusivamente e della SCIA a sopraelevare un ulteriore volume in appoggio alla facciata condominiale e stante il mancato assenso dei condomini e della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Comunicazione comunale di accoglimento della SCIA alternativa al permesso di costruire, presentata per il cambio di destinazione d’uso da deposito ad abitazione, con sanatoria e sopraelevazione di un bagno realizzato sulle parti comuni
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato la comunicazione con cui il Comune di Aversa aveva comunicato l’accoglimento della SCIA alternativa al permesso di costruire presentata dal fratello, relativa all’ampliamento di un locale deposito al piano terra, al cambio di destinazione d’uso da deposito ad abitazione e all’inglobamento e sopraelevazione di un bagno già realizzato senza titolo sulle parti comuni e in aderenza alla facciata condominiale. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione dell’art. 11, comma 1, del d.P.R. 380/2001, per l’assenza del consenso degli altri comproprietari, considerato che l’intervento incideva su una porzione del cortile e sulla facciata comuni e che tra i comproprietari era pendente un contenzioso civile. Ha inoltre lamentato carenze istruttorie e motivazionali, contraddittorietà rispetto alla precedente autotutela comunale e violazione delle norme urbanistiche ed edilizie applicabili, tra cui l’art. 23-ter del d.P.R. 380/2001, l’art. 38 delle NTA del PRG, il d.m. 1444/1968 e il d.P.R. 495/1992. Il Comune e il controinteressato hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso e ne hanno chiesto il rigetto.
La decisione
Il TAR ha superato le eccezioni di inammissibilità, rilevando che il ricorso era stato notificato all’unico controinteressato, che la ricorrente aveva una comprovata posizione proprietaria sulle porzioni dell’edificio e che la nota impugnata aveva natura provvedimentale, poiché il procedimento di sanatoria mediante SCIA ai sensi dell’art. 37, comma 4, del d.P.R. 380/2001 si conclude con un provvedimento espresso. Nel merito, il Collegio ha ritenuto illegittimo l’atto anzitutto perché il cambio di destinazione d’uso con opere da deposito a residenziale, incidendo su categorie funzionalmente differenti, costituisce intervento urbanisticamente rilevante per il quale è necessario il permesso di costruire o la SCIA alternativa prevista dall’art. 23 del d.P.R. 380/2001, ma non la SCIA alternativa utilizzata per ottenere una sanatoria per doppia conformità: per gli abusi edilizi il legislatore contempla gli strumenti degli artt. 36 e 37 del d.P.R. 380/2001. Il provvedimento risultava inoltre contraddittorio rispetto alla precedente determinazione comunale di autotutela, con la quale era stata riconosciuta l’inadeguatezza della SCIA ordinaria per il medesimo intervento. In ogni caso, il TAR ha ritenuto dirimente la violazione dell’art. 11, comma 1, del d.P.R. 380/2001: l’intervento insisteva su aree comuni e il richiedente non aveva dimostrato l’univoco consenso degli altri comproprietari. Sebbene l’amministrazione non debba normalmente svolgere complesse ricognizioni sui diritti reali dei terzi, essa deve verificare i limiti civilistici noti e rilevanti per l’intervento; nella fattispecie, l’incidenza sulle parti comuni e il precedente contenzioso erano conosciuti dall’amministrazione. Gli ulteriori motivi sono stati assorbiti. Il ricorso è stato accolto, con compensazione integrale delle spese.
Norme richiamate
art. 11, comma 1, d.P.R. 380/2001
alla richiesta di sanatoria e agli adempimenti relativi possono provvedere, non solo «coloro che hanno titolo [...]», ma anche, «salvo rivalsa nei confronti del proprietario, ogni altro soggetto interessato al conseguimento della sanatoria medesima»
La legittimazione a chiedere la sanatoria può spettare anche a un soggetto diverso dal proprietario, ma, quando l’intervento incide su aree comuni, è necessario acquisire in modo univoco il consenso del proprietario o degli altri comproprietari. L’amministrazione deve comunque verificare i limiti di matrice civilistica noti e rilevanti per l’intervento.
art. 23-ter d.P.R. 380/2001
Il cambio di destinazione d’uso con opere tra categorie funzionalmente differenti è urbanisticamente rilevante e richiede un titolo edilizio idoneo, non essendo sufficiente la SCIA ordinaria.
art. 23 d.P.R. 380/2001
La SCIA alternativa al permesso di costruire costituisce titolo per gli interventi per i quali la legge la ammette, ma non è utilizzabile per conseguire la sanatoria di interventi abusivi eseguiti in assenza di titolo.
artt. 34, 36 e 37 d.P.R. 380/2001
La sanatoria degli abusi edilizi deve essere perseguita mediante gli specifici strumenti previsti dal Testo unico dell’edilizia; la SCIA alternativa al permesso di costruire non è utilizzabile per una sanatoria fondata sulla doppia conformità.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
La sentenza dà atto dello svolgimento dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato mediante collegamento da remoto.
Massime di principio
- Il cambio di destinazione d’uso con opere tra categorie funzionalmente differenti è un intervento urbanisticamente rilevante e richiede il permesso di costruire o il diverso titolo espressamente previsto dalla legge; la SCIA ordinaria non è sufficiente.
- La SCIA alternativa al permesso di costruire non può essere utilizzata per sanare interventi edilizi già eseguiti in assenza di titolo quando l’ordinamento prevede gli specifici strumenti di sanatoria degli artt. 36 e 37 del d.P.R. 380/2001.
- La sanatoria di un abuso edilizio realizzato da un singolo comproprietario su parti comuni non può essere assentita in assenza di prova univoca del consenso degli altri comproprietari, poiché l’art. 11, comma 1, del d.P.R. 380/2001 richiede la disponibilità giuridica dell’area interessata dall’intervento.
- Sebbene l’amministrazione non sia tenuta a svolgere complesse ricostruzioni dei rapporti civilistici tra privati, deve verificare i limiti derivanti dai diritti di terzi sulle parti comuni quando l’incidenza dell’intervento su tali diritti sia conosciuta o emerga dall’istruttoria e dal contenzioso pregresso.
- È illegittimo un provvedimento edilizio che si ponga in contraddizione con una precedente determinazione della stessa amministrazione, specialmente quando quest’ultima aveva già rilevato l’inidoneità del titolo edilizio utilizzato per un intervento sostanzialmente sovrapponibile.
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