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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16799/2023 del 13/06/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, ritualmente sottoscritta dalla ricorrente e dal difensore munito di procura generale, nonché dell'accettazione scritta della controparte. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. e, in applicazione dell'art. 391 c.p.c., comma 4, ha disposto che non vi fosse pronuncia sulle spese.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (lavoratori)

La controversia

La controversia nasce dal riconoscimento, in primo e secondo grado, del diritto di alcune operatrici socio-sanitarie all'inquadramento nel livello C2 del CCNL di settore con decorrenza 1.1.2009 e al pagamento delle conseguenti differenze retributive. La corte d'appello aveva ritenuto che, in base alla clausola contrattuale e all'Accordo Conferenza Stato-Regioni del 22.2.2001, fossero integrati i presupposti per il livello superiore, avendo le lavoratrici svolto mansioni tipiche dell'OSS in un contesto socio-sanitario. La cooperativa ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, ma nel testo trasmesso non sono riportati i contenuti specifici dei motivi. Successivamente la ricorrente ha depositato memoria con rinuncia al ricorso, notificata alla controparte, e i controricorrenti hanno accettato la rinuncia.

Norme richiamate

  • art. 380bis.1 c.p.c.

    La memoria ex art. 380bis.1 c.p.c. è stata utilizzata per depositare la rinuncia al ricorso e la relativa accettazione della controparte.

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso, una volta validamente perfezionata, determina l'estinzione del processo.

  • art. 391 c.p.c.

    In caso di rinuncia accettata, il giudizio si estingue e non si provvede sulle spese; la Corte richiama anche il comma 4 per escludere la pronuncia sulle spese.

  • Accordo Conferenza Stato-Regioni del 22.2.2001

    È richiamato come fonte interpretativa, insieme al CCNL, per individuare i requisiti dell'inquadramento degli operatori socio-sanitari nel livello C2.

  • CCNL di settore

    La clausola contrattuale, letta con l'Accordo del 22.2.2001, è stata interpretata nel senso che per il livello C2 occorrono la qualifica di OSS e lo svolgimento di attività in servizi e strutture socio-sanitarie.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se validamente sottoscritta dalla parte e dal difensore munito di idonea procura e accettata dalla controparte, comporta l'estinzione del giudizio.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso, la Corte non provvede sulle spese quando ricorrano i presupposti di legge.
  • Ai fini dell'inquadramento contrattuale del personale socio-sanitario, la clausola del CCNL va letta in coordinamento con le fonti regolative del settore, verificando sia il possesso della qualifica sia l'effettivo svolgimento di mansioni e attività nel contesto previsto.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiDecadenza

Testo integrale

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