Ordinanza n. 529/2026 - Firenze, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimenti del Dirigente dello Sportello Unico Immigrazione della Prefettura di Firenze di archiviazione di due procedimenti relativi a lavoratori stranieri
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa datrice di lavoro)
Prevale il privato
La controversia
L’impresa ha impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, due provvedimenti di archiviazione adottati il 10 marzo 2026 dallo Sportello Unico Immigrazione della Prefettura di Firenze. Il testo dell’ordinanza non espone analiticamente i motivi di ricorso, limitandosi a rilevare che le questioni giuridiche e fattuali sottese alla controversia richiedono l’approfondimento proprio della fase di merito. Nel giudizio si sono costituiti anche i due lavoratori stranieri interessati dai procedimenti, i quali risultano legittimamente entrati in Italia e attualmente presenti sul territorio nazionale.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai sensi dell’art. 55 c.p.a. e ha sospeso l’efficacia dei due provvedimenti di archiviazione, consentendo ai lavoratori stranieri costituiti in giudizio di permanere in Italia e di svolgere attività lavorativa nelle more della decisione di merito. Il Collegio ha ritenuto necessario riservare l’approfondimento delle questioni giuridiche e fattuali alla fase di merito, ma ha considerato prevalente, nel bilanciamento degli interessi contrapposti, l’interesse alla permanenza e al lavoro dei cittadini stranieri, anche in ragione della loro legittima entrata e dell’assenza di elementi indicativi di pericolosità sociale. È stata fissata l’udienza pubblica di merito per il 27 gennaio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale per la domanda cautelare incidentale; il TAR, ritenendo prevalente l’interesse dei lavoratori stranieri alla permanenza e allo svolgimento dell’attività lavorativa, ha sospeso l’efficacia degli atti impugnati nelle more del giudizio di merito.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, quando le questioni giuridiche e fattuali richiedono un approfondimento incompatibile con una decisione sommaria, il giudice amministrativo può comunque adottare una misura interinale se il bilanciamento degli interessi evidenzia la prevalenza di un interesse attuale e concreto.
- In una controversia riguardante l’archiviazione di procedimenti relativi a lavoratori stranieri legittimamente entrati e presenti in Italia, l’interesse alla permanenza sul territorio nazionale e allo svolgimento dell’attività lavorativa può prevalere cautelarmente sull’interesse amministrativo sotteso all’archiviazione, quando non emergano elementi indicativi di pericolosità sociale.
- La sospensione cautelare dell’atto amministrativo può essere disposta nelle more dell’approfondimento di merito, con effetti conformati alla necessità di consentire temporaneamente la permanenza e l’attività lavorativa degli stranieri interessati.
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