Sentenza n. 243/2026 - Latina, Sezione 2
per l'accertamento dell’illegittimità del diniego tacito formatosi sull'istanza di accesso agli atti amministrativi presentata dalla ricorrente in data 20 ottobre prot. n. 12296, ai sensi degli artt. 22 e segg. legge 1990 n. 241, inerente gli atti urbanistici presentati dalla Fiuggi Palace srl e i titoli rilasciati dal Comune di Fiuggi relativamente all’immobile denominato “Palazzo Fiuggi” ex Palazzo della Fonte, dal 31 maggio 2019 al 31 dicembre 2020.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego tacito formatosi sull'istanza di accesso documentale relativa agli atti urbanistici e ai titoli edilizi riguardanti un immobile
Esito
Favorevole al ricorrente (istante accesso)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il silenzio serbato dal Comune di Fiuggi sull'istanza di accesso documentale presentata il 20 ottobre 2025, chiedendo l'accertamento dell'illegittimità del diniego tacito e il riconoscimento del diritto di accedere agli atti urbanistici presentati da una società privata e ai titoli rilasciati dal Comune relativamente a un immobile, per il periodo dal 31 maggio 2019 al 31 dicembre 2020. Nel corso del giudizio il Comune ha consentito l'ostensione dei documenti richiesti. La ricorrente ha quindi dichiarato il soddisfacimento della propria pretesa, insistendo tuttavia per la condanna dell'Amministrazione alle spese, poiché l'accesso era stato effettuato successivamente alla proposizione del ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., ritenendo che l'ostensione integrale dei documenti avesse determinato il pieno soddisfacimento della pretesa azionata. Il Collegio ha comunque regolato le spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, applicabile anche in caso di cessazione della materia del contendere: il giudice deve valutare sommariamente quale sarebbe stato l'esito del giudizio se la causa fosse proseguita. Nel caso concreto, la pretesa è stata ritenuta fondata, poiché l'Amministrazione ha soddisfatto l'istanza solo dopo la notifica del ricorso e dopo la formazione del diniego tacito. Il Comune di Fiuggi è stato pertanto condannato al pagamento di € 1.500,00, oltre agli oneri di legge.
Norme richiamate
artt. 22 ss. l. 241/1990
Disciplina il diritto di accesso ai documenti amministrativi azionato dalla ricorrente.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando la pretesa è integralmente soddisfatta nel corso del giudizio.
art. 92, comma 2, c.p.c.
È richiamato quale base per la liquidazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, applicabile al processo amministrativo.
art. 34 d.lgs. 104/2010
È richiamato per il rinvio esterno alle disposizioni del codice di procedura civile.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio avverso il diniego o il silenzio sull'accesso documentale, l'amministrazione ostende integralmente i documenti richiesti, la pretesa è pienamente soddisfatta e il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
- La cessazione della materia del contendere non esclude la regolazione delle spese di lite: queste devono essere liquidate secondo il criterio della soccombenza virtuale, individuando sommariamente quale sarebbe stato l'esito del giudizio in assenza della sopravvenuta soddisfazione della pretesa.
- Ai fini della soccombenza virtuale, la condanna alle spese dell'amministrazione è giustificata quando l'accesso viene consentito solo dopo la proposizione e la notificazione del ricorso, in presenza di una pretesa originariamente fondata e di un diniego tacito già formatosi.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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