Cassazione Civile, Sentenza n. 2197/2020 del 30/01/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (venditori)
La controversia
I venditori avevano chiesto al Tribunale di Brindisi, sezione distaccata di Mesagne, la rescissione per lesione del contratto di vendita stipulato il 5 febbraio 2004, relativo alla cessione della quota di 7/20 della nuda proprietà indivisa di un complesso immobiliare. L’acquirente aveva sostenuto che la vendita fosse stata eseguita in attuazione di un precedente accordo transattivo, non impugnabile per lesione ai sensi dell’art. 1970 c.c.; aveva contestato i presupposti della rescissione e proposto domanda riconvenzionale ex art. 96 c.p.c. In subordine, per l’ipotesi di accoglimento della domanda di rescissione, aveva chiesto restituzioni per somme versate in relazione alla vendita e agli accordi collegati, nonché la risoluzione della transazione del dicembre 2003. Il Tribunale aveva respinto la domanda di rescissione e quella riconvenzionale ex art. 96 c.p.c., ravvisando un’operazione di collegamento negoziale qualificabile come transazione mista. In appello, la Corte di Lecce, con sentenza non definitiva del 22 giugno 2015, aveva riformato la decisione, ritenendo ammissibile l’azione di rescissione rispetto alla vendita del 5 febbraio 2004 e disponendo il prosieguo del giudizio per accertare tramite CTU il valore dell’immobile. L’acquirente ha proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi. La Cassazione non ne ha esaminato il contenuto, poiché ha rilevato preliminarmente che la pronuncia impugnata decideva soltanto una questione preparatoria e non definiva, neppure parzialmente, il giudizio.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso immediato. Ha qualificato la sentenza d’appello come sentenza non definitiva su questione: essa aveva risolto la sola questione della natura del contratto del 5 febbraio 2004, qualificandolo come compravendita e dichiarando ammissibile l’azione di rescissione, ma aveva lasciato proseguire il giudizio davanti allo stesso giudice per l’accertamento del valore del bene, senza definire il rapporto controverso né regolare le spese. In base all’art. 360, comma 3, c.p.c., tali pronunce sono impugnabili insieme alla sentenza che definisce, anche parzialmente, il giudizio, senza necessità di riserva. La Corte ha quindi omesso l’esame delle ulteriori eccezioni e dei cinque motivi di ricorso. Ha condannato la ricorrente a rifondere ai controricorrenti le spese di legittimità, liquidate in euro 5.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese forfettarie del 15% e accessori di legge, e ha dichiarato sussistenti i presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 3, c.p.c.
Deve, pertanto, trovare applicazione l’art. 360 c.p.c., comma 3, introdotto dal D.Lgs 2 febbraio 2006, n. 40, art. 2, con la conseguenza che l’impugnazione immediata con ricorso per cassazione della decisione in esame è inammissibile, potendo essere proposta, senza necessità di riserva, allorchè verrà impugnata la sentenza che definisce, anche parzialmente il giudizio.
La sentenza non definitiva che decide una questione senza definire, neppure in parte, il giudizio non è immediatamente ricorribile per cassazione; la relativa impugnazione può essere proposta insieme a quella contro la sentenza che definisce, anche parzialmente, il giudizio, senza necessità di riserva.
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.
Quando ricorrono i presupposti previsti dalla disposizione, il rigetto o la declaratoria d’inammissibilità dell’impugnazione comporta l’attestazione dell’obbligo di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Massime di principio
- È immediatamente impugnabile in cassazione, ai sensi dell’art. 360, comma 3, c.p.c., la sentenza non definitiva su domanda o parziale; non è invece immediatamente impugnabile la sentenza non definitiva che decide una questione senza definire, neppure parzialmente, il processo davanti al giudice che l’ha pronunciata.
- La pronuncia che risolve una questione preparatoria, destinata a confluire nella decisione finale e priva di autonomia rispetto al prosieguo del giudizio, è impugnabile insieme alla sentenza che definisce, anche parzialmente, il processo, senza necessità di riserva.
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