Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 23/11/2018 n. 5375 - Comm. Trib. Prov. Caserta

Massima n.95/2018 IVA - Contraddittorio endo processuale - Obbligo generalizzato - Sussistenza - Omissione - Conseguenze.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l'omessa instaurazione del contraddittorio endo-procedimentale prima dell'adozione di un atto impositivo in materia di IVA. La questione consiste nello stabilire se, per un tributo armonizzato come l'IVA, l'Amministrazione finanziaria sia obbligata a consentire al contribuente di esporre preventivamente le proprie ragioni e quali siano le conseguenze della violazione di tale obbligo.

La decisione

La sentenza afferma che, in materia di IVA, il contraddittorio endo-procedimentale è obbligatorio in via generalizzata, diversamente da quanto accade, nell'ordinamento nazionale, per i tributi non armonizzati. La mancata instaurazione del contraddittorio può determinare l'invalidità dell'atto, ma il contribuente deve dimostrare in giudizio, con argomentazioni concrete, quali difese e ragioni avrebbe potuto far valere se fosse stato preventivamente ascoltato. Non è quindi sufficiente dedurre in modo astratto la violazione del contraddittorio.

Norme richiamate

  • Diritto dell'Unione Europea in materia di IVA

    Poiché l'IVA è un tributo armonizzato, il diritto dell'Unione impone il rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio prima dell'adozione di un provvedimento lesivo, salvo che il contribuente non dimostri l'irrilevanza concreta della violazione.

  • Principio del contraddittorio endo-procedimentale

    In materia di IVA il contraddittorio è generalizzato. La sua omissione non comporta automaticamente l'annullamento dell'atto: il contribuente deve indicare specificamente le ragioni, le eccezioni o la documentazione che avrebbe potuto sottoporre all'Amministrazione.

  • Disciplina nazionale dei tributi non armonizzati

    Per i tributi non armonizzati non esiste, in via generale, un obbligo nazionale di contraddittorio endo-procedimentale per ogni atto lesivo, salvo specifiche disposizioni o particolari tipologie di procedimento.

Massime di principio

  • Quando l'accertamento riguarda l'IVA, il contribuente deve normalmente essere messo in condizione di presentare osservazioni prima dell'adozione dell'atto.
  • La sola mancata instaurazione del contraddittorio non è sufficiente per ottenere l'annullamento: occorre spiegare concretamente quali argomenti, documenti o chiarimenti avrebbero potuto modificare l'esito dell'accertamento.
  • Nei tributi non armonizzati l'obbligo generalizzato di contraddittorio non si presume e deve essere verificato sulla base della legge applicabile e del tipo di procedimento.
  • La violazione del contraddittorio deve essere valutata in concreto, considerando sia la natura del tributo sia l'effettiva utilità della partecipazione del contribuente.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.