Sentenza del 11/11/2015 n. 23049 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva annullato la cartella di pagamento relativa a maggiore IRPEF e interessi per l'anno 1984. Ha sostenuto che la mancata riassunzione del giudizio davanti al giudice del rinvio, dopo la cassazione con rinvio della precedente sentenza, comportasse l'estinzione dell'intero processo e la definitività dell'avviso di accertamento. Ha inoltre contestato l'affermazione secondo cui la sentenza della Cassazione non sarebbe opponibile all'erede perché non notificata personalmente. La contribuente ha eccepito la tardività del ricorso e ha invocato un successivo giudicato relativo all'accertamento della società di fatto partecipata dal de cuius.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate e rigettato quello incidentale della contribuente. Ha stabilito che, in assenza di riassunzione da parte di entrambe le parti, il giudizio di rinvio si estingue integralmente ai sensi dell'art. 63, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992, con conseguente definitività dell'avviso di accertamento. Ha inoltre escluso la necessità di una specifica notificazione della sentenza all'erede, il quale subentra nel processo e può provvedere alla riassunzione. L'eccezione di tardività è stata respinta perché al ricorso contro la cartella si applica la sospensione feriale dei termini. Il giudicato relativo alla società di fatto è stato ritenuto irrilevante. La sentenza impugnata è stata cassata e, decidendo nel merito, è stato rigettato il ricorso contro la cartella di pagamento. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate, mentre B.L. è stata condannata a pagare 2.000 euro, oltre eventuali spese prenotate a debito, per il giudizio di cassazione.
Norme richiamate
Art. 393 c.p.c.
La mancata riassunzione della causa davanti al giudice del rinvio determina l'estinzione dell'intero processo.
Dopo una cassazione con rinvio, la riassunzione è un'attività di impulso processuale che può essere compiuta separatamente da ciascuna parte. Se nessuna parte provvede, il processo si estingue integralmente e l'atto impositivo diviene definitivo.
Art. 63 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La mancata riassunzione del processo tributario davanti al giudice del rinvio comporta l'estinzione del processo.
La disposizione conferma, nel processo tributario, l'effetto estintivo della mancata riassunzione e la conseguente stabilizzazione dell'avviso di accertamento oggetto del giudizio.
Art. 110 c.p.c.
In caso di morte di una parte, il processo è proseguito dal successore universale.
L'erede subentra nella posizione processuale del defunto ed è legittimato a riassumere il giudizio; non è necessaria una nuova notificazione della sentenza esclusivamente per renderla opponibile all'erede.
Articoli 2 e 19, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Il ricorso contro la cartella di pagamento appartiene alla giurisdizione tributaria.
L'impugnazione della cartella davanti al giudice tributario è distinta dall'opposizione all'esecuzione forzata successiva, devoluta al giudice ordinario.
Articoli 1 e 3 della legge n. 742 del 1969
La sospensione feriale dei termini si applica ai procedimenti tributari, salvo le eccezioni previste per le opposizioni all'esecuzione.
L'esclusione della sospensione feriale prevista per le opposizioni all'esecuzione è eccezionale e non può essere applicata analogicamente al ricorso tributario contro la cartella di pagamento.
Art. 57 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Le opposizioni relative agli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla cartella rientrano, nei limiti previsti dalla legge, nella giurisdizione ordinaria e non sono assimilabili all'impugnazione della cartella davanti al giudice tributario.
Massime di principio
- Quando una sentenza viene cassata con rinvio, le parti devono riassumere tempestivamente il giudizio; se nessuna lo fa, il processo si estingue e l'atto tributario impugnato può diventare definitivo.
- La morte del contribuente non interrompe definitivamente la posizione processuale: l'erede subentra nel processo e deve attivarsi, quando necessario, per la riassunzione.
- Il ricorso contro una cartella di pagamento è normalmente un giudizio tributario e beneficia della sospensione feriale dei termini; non va confuso con l'opposizione all'esecuzione forzata successiva.
- Un giudicato riguardante un soggetto diverso, come una società partecipata dal contribuente, non incide automaticamente sulla pretesa tributaria personale, soprattutto se il processo nel quale farlo valere si è estinto.
- La mancata riassunzione non conserva gli effetti favorevoli della sentenza di primo grado: l'estinzione riguarda l'intero processo e non determina la sopravvivenza dell'annullamento dell'accertamento.
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