Cassazione Civile, Ordinanza n. 30521/2025 del 19/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietari)
La controversia
La controversia nasce dall’occupazione, da parte del precedente proprietario e poi di una società subentrata nella disponibilità del bene, di alcuni terreni siti nel Comune di Lavagna, occupati e utilizzati come campeggio nonostante l’allegato trasferimento della proprietà in favore di più condomini proprietari di appartamenti vicini. I proprietari agirono per far accertare la loro comproprietà sui terreni, ottenere il rilascio e il risarcimento del danno da occupazione abusiva. Il Tribunale accolse la domanda di rivendica e riconobbe il risarcimento per il solo quinquennio anteriore alla domanda, per prescrizione del resto. In appello la parte soccombente contestò: 1) la legittimazione degli attori a proporre la rivendicazione, sostenendo che non fosse provato l’acquisto della proprietà per mancata conclusione del procedimento espropriativo; 2) la sussistenza del danno da illegittima occupazione, deducendo che non fosse stato allegato o provato alcun pregiudizio; 3) la condanna solidale anche per il periodo in cui i terreni sarebbero stati occupati da altra società, sostenendo di aver cessato l’occupazione prima di tale arco temporale. La Corte d’appello confermò la decisione, ritenendo inammissibile la censura sulla proprietà perché non confrontata con la ratio decidendi, e comunque infondata in ragione del completamento della procedura espropriativa; riconobbe inoltre il danno da occupazione illegittima sulla base dell’allegazione del mancato godimento e di presunzioni, nonché la responsabilità solidale della precedente occupante per avere concorso causalmente alla produzione del danno cedendo il bene pur sapendolo altrui. In cassazione furono proposti tre motivi: violazione degli artt. 948 e 2697 c.c. sulla legittimazione a rivendicare; violazione degli artt. 2043, 2056, 1223, 1226, 2697 c.c. e 115 c.p.c. per mancanza di prova del danno; violazione degli artt. 2043, 2056, 1223, 1226 e 2041 c.c. per illegittima estensione della responsabilità al periodo in cui l’occupazione sarebbe stata di altro soggetto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché nuovo e comunque infondato: la censura non si confrontava con la ratio della decisione d’appello e, nel merito, l’espropriazione per pubblica utilità aveva prodotto l’acquisto a titolo originario in capo all’ente espropriante e poi ai successivi aventi causa, con estinzione dei diritti incompatibili sul bene. Ha respinto il secondo motivo perché il danno da occupazione senza titolo, una volta allegata la perdita del godimento del bene, può essere desunto anche in via presuntiva; nel caso concreto la protrazione dell’occupazione e l’uso del terreno per campeggio giustificavano la liquidazione sul valore locativo. Ha respinto il terzo motivo, affermando la configurabilità della responsabilità solidale ex art. 2055 c.c. quando più condotte, anche distinte, concorrono in modo efficiente al medesimo evento dannoso; inoltre la motivazione della sentenza impugnata non era meramente apparente. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna alle spese e applicazione della condanna ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 948 c.c.
Richiamato come norma sull’azione di rivendicazione; la censura è stata ritenuta nuova e comunque infondata perché la proprietà dei terreni era stata già riconosciuta in base alla documentazione sulla procedura espropriativa conclusa.
art. 2697 c.c.
Richiamato in tema di onere della prova; la Corte ha ritenuto che, quanto al danno da occupazione illegittima, l’allegazione del pregiudizio da perdita del godimento sia sufficiente a spostare sul convenuto l’onere di dimostrare l’assenza di danno.
art. 2043 c.c.
Richiamato quale base della responsabilità aquiliana per occupazione illegittima e per la domanda risarcitoria.
art. 2056 c.c.
Richiamato per la disciplina del risarcimento del danno da fatto illecito e dei criteri di liquidazione.
art. 1223 c.c.
Richiamato per la nozione di danno risarcibile, comprensivo di perdita subita e mancato guadagno.
art. 1226 c.c.
Richiamato per la liquidazione equitativa del danno, valorizzata anche in relazione al valore locativo del bene occupato.
art. 115 c.p.c.
Richiamato nel motivo sul danno, ma la Corte non ha ravvisato violazioni rilevanti nella valutazione delle prove e delle presunzioni operate dai giudici di merito.
art. 2055 c.c.
Applicato per affermare la responsabilità solidale di più soggetti che, con condotte distinte ma interdipendenti, abbiano concorso efficientemente alla produzione del medesimo danno.
art. 834 c.c.
Richiamato per affermare che l’espropriazione fa cessare il possesso giuridico del proprietario sui beni espropriati.
art. 60 r.d. n. 2359 del 1865
Richiamato solo ad abundantiam per osservare che l’eventuale retrocessione parziale avrebbe richiesto un atto amministrativo dichiarativo della inservibilità dell’opera.
art. 380-bis c.p.c.
Richiamato in tema di definizione accelerata e di assenza di incompatibilità del consigliere che aveva formulato la proposta.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato per affermare la compatibilità del consigliere/proponente con il collegio decidente.
art. 51 c.p.c.
Richiamato per escludere l’incompatibilità del consigliere proponente.
art. 52 c.p.c.
Richiamato per escludere l’incompatibilità del consigliere proponente.
art. 111, comma 6, Cost.
Richiamato quale parametro del minimo costituzionale della motivazione.
art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
Applicato per la condanna della parte ricorrente al pagamento di una somma equitativa in favore della controparte e di una ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende, in ragione della definizione conforme alla proposta non accettata.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per il raddoppio/ulteriore importo del contributo unificato dovuto dalla parte ricorrente, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato come parametro dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nell’azione di rivendicazione, la censura in cassazione è inammissibile se introduce una questione nuova rispetto a quella dedotta in appello; il motivo deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- L’espropriazione per pubblica utilità determina l’acquisto della proprietà a titolo originario in capo all’ente espropriante e l’estinzione automatica dei diritti incompatibili sul bene, che non possono più essere fatti valere sul bene ma solo sull’indennità.
- Nel caso di occupazione senza titolo di un immobile, il proprietario deve allegare la concreta perdita del godimento del bene; tale pregiudizio può essere provato anche per presunzioni e, una volta allegato, l’occupante può dover dimostrare l’assenza di danno.
- Il danno da occupazione abusiva può essere liquidato avendo riguardo al valore locativo del bene, quando risulti allegata e desumibile la perdita della possibilità di utilizzazione economica del bene stesso.
- La responsabilità solidale ex art. 2055 c.c. può configurarsi anche in presenza di condotte distinte e successive, purché tra esse vi sia un vincolo di interdipendenza e tutte abbiano concorso efficientemente al medesimo evento di danno.
- Nel giudizio di legittimità, la motivazione è censurabile solo se mancante, apparente o obiettivamente incomprensibile; non sono più deducibili meri vizi di insufficienza o contraddittorietà della motivazione al di fuori del minimo costituzionale.
- La proposta di definizione accelerata formulata dal consigliere relatore non determina incompatibilità alla partecipazione allo stesso collegio che decide il ricorso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 19 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 30464/2025 del 19/11/2025
- ordinanza_civile · 19 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 30466/2025 del 19/11/2025
- ordinanza_civile · 19 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 30470/2025 del 19/11/2025
- ordinanza_civile · 19 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 30479/2025 del 19/11/2025
- ordinanza_civile · 19 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 30480/2025 del 19/11/2025
- ordinanza_civile · 19 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 30481/2025 del 19/11/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →