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Sentenza

Sentenza del 31/01/2017 n. 2462 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva emesso avvisi di accertamento per maggiori ricavi non dichiarati derivanti da tre vendite immobiliari del 2004, contestando alla società un maggiore imponibile di Euro 356.000,00 e al socio un maggiore reddito di Euro 345.320,00. Dopo una parziale riduzione della pretesa da parte della Commissione Tributaria Provinciale, la Commissione Regionale aveva rideterminato equitativamente il maggiore imponibile in Euro 122.000,00, nonostante avesse dichiarato inammissibile l'appello dell'Agenzia. La società e il socio hanno quindi denunciato, tra l'altro, la violazione dei limiti dell'appello, l'insufficiente motivazione dell'accertamento e l'illegittima imputazione al socio degli utili extracontabili. L'Agenzia ha proposto ricorso incidentale contro la declaratoria di inammissibilità del proprio appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale nei limiti indicati e il ricorso incidentale dell'Agenzia. Ha ritenuto illegittimo che la Commissione Regionale riesaminasse l'intera vicenda e aumentasse l'imponibile rispetto alla decisione di primo grado dopo aver dichiarato inammissibile l'appello dell'Agenzia: il giudice avrebbe dovuto limitarsi ai soli punti devoluti dall'appello dei contribuenti. Ha inoltre ritenuto fondate le censure relative alla vendita del 30 luglio 2004, perché la Commissione Regionale aveva valorizzato arbitrariamente un presunto margine di ricarico, nonostante il mutuo degli acquirenti coincidesse con il prezzo di vendita. Sono state invece ritenute infondate le doglianze sulla motivazione per relationem degli avvisi e sulla presunzione di attribuzione degli utili al socio, considerata applicabile in presenza di una società a ristretta base sociale. È stato accolto anche il ricorso incidentale dell'Agenzia: la mancanza dell'attestazione di conformità dell'atto d'appello non determina di per sé l'inammissibilità, in assenza di una concreta difformità tra l'atto notificato e quello depositato. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • Art. 112 c.p.c. - principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato

    Il giudice deve pronunciarsi entro i limiti delle domande e delle richieste sottoposte al suo esame.

  • Art. 345 c.p.c. - principio tantum devolutum quantum appellatum

    Il giudice d'appello può esaminare soltanto le questioni devolute con l'impugnazione.

    Dichiarato inammissibile l'appello di una parte, il giudice non può riesaminare i capi della sentenza di primo grado coperti da quella declaratoria; deve limitarsi ai punti validamente impugnati dall'altra parte.

  • Art. 360, comma 1, n. 4 e n. 5, c.p.c.

    Consentono di denunciare in cassazione, rispettivamente, errori processuali e vizi della motivazione nei limiti previsti dalla legge.

  • Art. 7 della Legge n. 212/2000 - Statuto dei diritti del contribuente

    L'avviso di accertamento può essere motivato per relationem, purché l'atto renda conoscibili al contribuente gli elementi essenziali di fatto e di diritto della pretesa, mediante allegazione o riproduzione del contenuto essenziale degli atti richiamati.

  • Art. 5 del D.P.R. n. 597/1973 e artt. 42 e seguenti del D.P.R. n. 917/1986

    Nelle società di capitali a ristretta base sociale è ammessa la presunzione semplice che gli utili extracontabili accertati in capo alla società siano stati distribuiti ai soci, salva la prova contraria.

  • Artt. 22, comma 3, e 53 del D.Lgs. n. 546/1992

    La mancata attestazione formale di conformità tra l'atto d'appello notificato e quello depositato non comporta automaticamente l'inammissibilità dell'impugnazione; occorre accertare una concreta difformità.

Massime di principio

  • Nel giudizio d'appello il giudice deve rispettare rigorosamente i limiti delle impugnazioni validamente proposte: non può peggiorare la posizione del contribuente su capi non devoluti o già coperti da una declaratoria di inammissibilità.
  • La motivazione per relationem di un atto tributario è valida se consente al contribuente di conoscere adeguatamente i fatti e le ragioni giuridiche dell'accertamento; la mancata allegazione materiale dell'atto richiamato non determina automaticamente la nullità.
  • Chi contesta in cassazione la valutazione sulla motivazione di un avviso di accertamento deve trascrivere nel ricorso i passaggi rilevanti dell'avviso, altrimenti la censura può essere dichiarata inammissibile.
  • In una società a responsabilità limitata con compagine estremamente ristretta, come nel caso di un socio al 97%, l'amministrazione può presumere la distribuzione al socio degli utili extracontabili della società; il socio deve fornire una prova concreta della mancata distribuzione.
  • Gli elementi presuntivi utilizzati per determinare maggiori ricavi devono essere coerenti e logicamente idonei: un margine di ricarico meramente ipotetico o arbitrario non basta, soprattutto quando altri dati oggettivi, come il mutuo dell'acquirente coincidente con il prezzo dichiarato, depongono in senso contrario.
  • Nel processo tributario la conformità dell'atto notificato rispetto a quello depositato non viene meno per la sola assenza di un'attestazione formale, se non è dimostrata una reale difformità e la controparte non ha sollevato tempestive contestazioni.

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