Tribunale, Sentenza T-712/20
Sentenza del Tribunale (Decima Sezione) del 13 ottobre 2021. — Škoda Investment a.s. contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale. — Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo che rappresenta una freccia alata – Marchio dell’Unione europea figurativo anteriore che rappresenta una freccia alata – Impedimento alla registrazione relativo – Rigetto parziale dell’opposizione – Limitazione della portata dell’opposizione nell’ambito del ricorso dinanzi alla commissione di ricorso – Ritiro parziale dell’opposizione – Motivo rilevato d’ufficio dalla commissione di ricorso – Divieto di statuire ultra petita. — Causa T-712/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale respinge il ricorso della Škoda Investment contro la decisione della commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di opposizione a marchio UE. La Corte chiarisce che, pur potendo la commissione rilevare d’ufficio vizi attinenti a forme sostanziali, essa non può annullare ultra petita oltre quanto richiesto dal ricorrente. Viene inoltre esclusa la violazione del legittimo affidamento, poiché la regolarità di una decisione non definitiva può sempre essere riesaminata in sede di ricorso.
Marchio UE: il Tribunale conferma che la commissione di ricorso non può statuire ultra petita, ma può rilevare d’ufficio vizi di ricevibilità senza annullare oltre i limiti del ricorso
La questione giuridica
Se, nel ricorso avverso una decisione della divisione di opposizione in materia di marchio dell’Unione europea, la commissione di ricorso possa annullare d’ufficio integralmente la decisione impugnata per un vizio di ricevibilità rilevato d’ufficio, anche quando il ricorrente abbia limitato le conclusioni a un annullamento parziale; e se il principio di tutela del legittimo affidamento impedisca tale intervento.
Principio di diritto
Nel procedimento di ricorso dinanzi alle commissioni di ricorso dell’EUIPO in materia di opposizione a marchio UE, l’oggetto del sindacato è delimitato dalle conclusioni del ricorrente: la commissione può esaminare d’ufficio anche motivi attinenti a forme sostanziali e alla ricevibilità dell’opposizione, ma non può annullare d’ufficio la decisione impugnata oltre i limiti del ricorso, né sostituire alle conclusioni della parte una pronuncia di annullamento più ampia. Il principio di tutela del legittimo affidamento non consente di paralizzare il controllo della regolarità formale di una decisione non ancora definitiva.
Norme richiamate
- Regolamento (UE) 2017/1001
- Regolamento delegato (UE) 2018/625
- Articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 34 del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 46 del regolamento (UE) 2017/1001
- Articoli da 66 a 71 del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 47, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 71, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 95, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2018/625
- Articolo 21, paragrafo 1, lettera e), del regolamento delegato (UE) 2018/625
- Articolo 27, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2018/625
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
Marchio dell’Unione europea – opposizione e divieto di statuire ultra petita
La pronuncia riguarda un ricorso dinanzi al Tribunale contro una decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO in un procedimento di opposizione a registrazione di marchio dell’Unione europea. La controversia attiene soprattutto ai poteri della commissione di ricorso quando il ricorrente ha limitato le proprie conclusioni a un annullamento parziale, mentre la commissione ha rilevato d’ufficio un vizio della decisione della divisione di opposizione.
Fatti e svolgimento del procedimento amministrativo
Škoda Auto a.s. aveva depositato una domanda di marchio UE figurativo, rivendicando la priorità di una domanda libanese per un segno identico, per prodotti e servizi delle classi 9, 12 e 36-39. Škoda Investment a.s. aveva proposto opposizione ai sensi dell’articolo 46 del regolamento (UE) 2017/1001, fondandola su un proprio marchio UE anteriore con priorità ceca, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), dello stesso regolamento.
La divisione di opposizione aveva dichiarato l’opposizione irricevibile, ritenendo che la domanda di marchio contestata potesse avvalersi della priorità della domanda libanese e che fossero soddisfatte le condizioni dell’articolo 34 del regolamento 2017/1001. Nel ricorso amministrativo, però, la ricorrente aveva chiesto soltanto l’annullamento parziale della decisione, limitatamente ad alcuni prodotti e servizi delle classi 9, 38 e 39 che, a suo avviso, non erano coperti dalla priorità invocata dalla domanda avversaria.
Decisione impugnata e posizione della commissione di ricorso
La quarta commissione di ricorso ha annullato parzialmente la decisione della divisione di opposizione nella parte relativa ai prodotti e servizi indicati nel ricorso, rinviando la causa alla divisione di opposizione per la prosecuzione dell’esame su tali soli prodotti e servizi. Essa ha ritenuto che il ricorso introduttivo non contestasse gli altri capi della decisione e che, quindi, la ricorrente avesse in sostanza ritirato il gravame per la restante parte.
Nel contempo, la commissione ha verificato d’ufficio la ricevibilità dell’opposizione alla luce delle norme del regolamento delegato (UE) 2018/625 e del regolamento (UE) 2017/1001, concludendo che l’atto di opposizione soddisfaceva i requisiti richiesti.
Motivi del ricorso al Tribunale
Dinanzi al Tribunale, la ricorrente ha sostenuto che la commissione di ricorso avrebbe dovuto annullare integralmente la decisione della divisione di opposizione, trattandosi di un vizio procedurale che, a suo dire, avrebbe dovuto essere rilevato d’ufficio e comportare la completa eliminazione della decisione dall’ordinamento. In subordine, ha invocato il principio di tutela del legittimo affidamento, affermando di aver limitato il ricorso confidando nella correttezza formale della decisione amministrativa.
Ragionamento del Tribunale
Il Tribunale richiama anzitutto l’articolo 95, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001, secondo cui l’esame della commissione di ricorso è limitato agli argomenti e alle richieste delle parti, nonché l’articolo 71, paragrafo 1, che circoscrive i poteri della commissione all’oggetto del ricorso. Viene inoltre valorizzato l’articolo 21, paragrafo 1, lettera e), del regolamento delegato 2018/625, che impone l’identificazione chiara e univoca dei prodotti o servizi contestati quando il ricorso è solo parziale.
Sulla base di tali disposizioni, il Tribunale afferma che la commissione di ricorso non può statuire oltre l’oggetto del gravame: può annullare la decisione impugnata solo nei limiti delle conclusioni formulate dal ricorrente o, se del caso, del resistente. Il fatto che la commissione possa esaminare d’ufficio motivi attinenti a questioni di diritto e a forme sostanziali, ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento delegato 2018/625, non le consente di modificare d’ufficio le conclusioni del ricorso né di estendere il dispositivo oltre quanto richiesto.
Quanto al legittimo affidamento, il Tribunale osserva che una decisione amministrativa non ancora definitiva può sempre essere sottoposta al controllo della commissione di ricorso; di conseguenza, la parte non può nutrire fondate aspettative sulla sua correttezza formale. La funzione stessa della commissione è correggere eventuali errori o vizi della decisione impugnata.
Decisione e dispositivo
Il Tribunale respinge integralmente il ricorso. Condanna inoltre la Škoda Investment a.s. alle spese del procedimento, oltre alle proprie, in favore dell’EUIPO e di Škoda Auto a.s., applicando l’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura.
Principi ricavabili
La sentenza conferma che, nei procedimenti di opposizione ai marchi UE, l’effetto devolutivo del ricorso amministrativo resta circoscritto alle conclusioni della parte che impugna la decisione. Il rilievo d’ufficio di un vizio procedurale non consente alla commissione di ricorso di sostituirsi al ricorrente ampliando il perimetro dell’annullamento. Inoltre, il legittimo affidamento non può essere invocato per preservare una decisione non definitiva da un controllo di legittimità ancora pienamente aperto.
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