Tribunale, Ordinanza T-19/21
Ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) del 14 ottobre 2021. — Amazon.com, Inc. e a. contro Commissione europea. — Ricorso di annullamento – Concorrenza – Abuso di posizione dominante – Vendita online – Decisione di aprire un’indagine – Ambito di applicazione territoriale dell’indagine – Esclusione dell’Italia – Atto non impugnabile – Atto preparatorio – Irricevibilità. — Causa T-19/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha respinto come irricevibile il ricorso di Amazon contro la decisione della Commissione di aprire un’indagine antitrust nel caso Buy Box, limitata al SEE con esclusione dell’Italia. Ha ritenuto che tale esclusione fosse solo un elemento preparatorio dell’indagine e non un atto produttivo di effetti giuridici autonomi. La decisione non incide sui diritti sostanziali o procedurali di Amazon e non le conferisce il diritto a che il caso sia trattato dalla Commissione anziché dall’autorità nazionale.
Ricorso di annullamento contro la decisione della Commissione di avviare un’indagine antitrust nel caso Amazon Buy Box, limitandone l’ambito geografico con esclusione dell’Italia: il Tribunale ne dichiara l’irricevibilità perché atto preparatorio non impugnabile.
La questione giuridica
Se la decisione della Commissione che avvia un procedimento ai sensi dell’articolo 102 TFUE e delimita l’indagine al SEE con esclusione dell’Italia costituisca un atto impugnabile ai sensi dell’articolo 263 TFUE; se tale esclusione produca effetti giuridici vincolanti o pregiudichi diritti sostanziali o procedurali di Amazon, anche in relazione alla tutela contro procedimenti paralleli prevista dall’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento n. 1/2003.
Principio di diritto
La decisione con cui la Commissione avvia un procedimento ai sensi dell’articolo 102 TFUE e ne delimita l’ambito geografico, anche escludendo uno Stato membro, costituisce in linea di principio un atto preparatorio privo di effetti giuridici vincolanti nei confronti dell’impresa interessata e, quindi, non è impugnabile ex articolo 263 TFUE. L’esclusione dell’Italia dall’indagine non modifica i diritti e gli obblighi sostanziali di Amazon né le arreca una lesione autonoma dei diritti procedurali; inoltre, la tutela contro procedimenti paralleli dell’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento n. 1/2003 non attribuisce all’impresa un diritto a che il caso sia trattato dalla Commissione né rende impugnabile la scelta dell’ambito geografico dell’indagine.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 102 TFUE
- Regolamento (CE) n. 1/2003
- Articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1/2003
- Articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003
- Regolamento (CE) n. 773/2004
- Articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 773/2004
- Articolo 10 del regolamento (CE) n. 773/2004
- Articolo 130 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 134 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 144, paragrafi 3 e 10, del regolamento di procedura del Tribunale
Ricorso di annullamento contro la decisione di avvio dell’indagine Amazon Buy Box
L’ordinanza riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da Amazon avverso la decisione della Commissione del 10 novembre 2020 che avviava un procedimento ai sensi dell’articolo 102 TFUE nel caso AT.40703 Amazon – Buy Box. La controversia è centrata sulla scelta della Commissione di escludere l’Italia dall’ambito geografico dell’indagine, in un contesto in cui l’autorità italiana garante della concorrenza aveva già avviato un procedimento su problematiche parzialmente simili.
Fatti e procedimento
Amazon ha impugnato solo la parte della decisione con cui la Commissione ha circoscritto l’indagine al SEE, escludendo l’Italia. La Commissione ha eccepito l’irricevibilità del ricorso, sostenendo che si trattasse di un atto non impugnabile, che Amazon difettasse di interesse ad agire e che il Tribunale non potesse comunque annullare parzialmente la decisione imponendo una diversa delimitazione geografica. Nel frattempo, erano state presentate istanze di intervento della Repubblica italiana e dell’AGCM a sostegno della Commissione, nonché di associazioni di categoria a sostegno di Amazon.
Quadro normativo e giurisprudenziale richiamato
Il Tribunale richiama la nozione di atto impugnabile ai sensi dell’articolo 263 TFUE, secondo cui sono contestabili solo i provvedimenti che producono effetti giuridici vincolanti. Richiama inoltre:
- il regolamento n. 1/2003, in particolare gli articoli 4, 5, 11, paragrafo 6, 13, paragrafo 1, e 16, paragrafo 2;
- il regolamento n. 773/2004, in particolare l’articolo 2, paragrafo 1, e l’articolo 10;
- la giurisprudenza IBM/Commissione, Ungheria/Commissione, Romania/Commissione, Commissione/Total e Elf Aquitaine, Slovak Telekom, Silgan Closures, Si.mobil e Toshiba.
Ragionamento del Tribunale sulla natura dell’atto
Il Tribunale ribadisce che, in materia antitrust, l’atto di avvio di un procedimento ai sensi dell’articolo 102 TFUE è normalmente un atto preparatorio: serve a consentire alle imprese di far conoscere il proprio punto di vista e a preparare la decisione finale, senza fissare definitivamente la posizione della Commissione. Un ricorso immediato contro tale atto rischierebbe di anticipare il merito e di confondere la fase amministrativa con quella giurisdizionale.
Il Collegio osserva che la delimitazione geografica dell’indagine è un elemento necessario della decisione di apertura ex articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 773/2004, ma resta pur sempre parte di un atto preparatorio. L’esclusione dell’Italia non modifica i diritti e gli obblighi sostanziali di Amazon, poiché la Commissione conserva la facoltà di modificare l’ambito dell’indagine nel corso del procedimento e la valutazione definitiva sull’eventuale infrazione interverrà solo con la decisione finale.
Esclusione della rilevanza dei procedimenti paralleli
Amazon sosteneva che l’esclusione dell’Italia la privasse della protezione contro procedimenti paralleli derivante dall’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento n. 1/2003. Il Tribunale respinge l’argomento, chiarendo che tale disposizione mira a impedire alle autorità nazionali garanti della concorrenza di perseguire le stesse condotte e gli stessi mercati già oggetto dell’indagine della Commissione, ma non attribuisce all’impresa un diritto a che la Commissione assuma in proprio l’intero caso né un diritto alla scelta del foro amministrativo più favorevole.
Il Tribunale rileva inoltre che il rischio di indagini o sanzioni parallele dipende dagli eventuali procedimenti condotti dalle autorità e dalle decisioni finali, non dalla mera apertura del procedimento della Commissione con un ambito territoriale delimitato. Se emergessero irregolarità, Amazon potrebbe farle valere dinanzi ai giudici nazionali o nel ricorso contro la decisione finale della Commissione.
Decisione e dispositivo
Il Tribunale conclude che la parte della decisione impugnata che esclude l’Italia costituisce un atto preparatorio privo di effetti giuridici nei confronti di Amazon ai sensi dell’articolo 263 TFUE. Di conseguenza, accoglie l’eccezione di irricevibilità della Commissione e respinge il ricorso senza esaminare gli altri motivi di irricevibilità. Non statuisce sulle istanze di intervento, poiché la causa principale si chiude prima della loro trattazione.
Regime delle spese
Le ricorrenti, rimaste soccombenti, sono condannate alle spese della Commissione. Ciascun istante in intervento sopporta le proprie spese relative alle domande di intervento, non essendo state notificate alle parti principali prima della definizione della causa principale.
Principio affermato
La delimitazione territoriale di un procedimento antitrust della Commissione, quando inserita nella decisione di avvio dell’indagine, non è impugnabile autonomamente se si limita a preparare la decisione finale e non incide in modo autonomo sulla sfera giuridica dell’impresa interessata.
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