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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-22/20

Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 13 ottobre 2021 (Estratti). — IB contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale. — Funzione pubblica – Funzionari – Procedimento disciplinare – Sospensione del procedimento di invalidità durante il procedimento disciplinare – Destituzione – Procedimento di invalidità divenuto privo di oggetto a seguito della destituzione – Ricorso di annullamento – Atto che arreca pregiudizio – Ricevibilità – Principio di buona amministrazione – Dovere di sollecitudine – Errore manifesto di valutazione. — Causa T-22/20

Giurisprudenza europea62020TJ0022

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale, adito da un funzionario dell’EUIPO destituito, ha esaminato anche la chiusura del procedimento di invalidità che era stato sospeso durante l’istruttoria disciplinare. Ha ritenuto che la decisione di destituzione contenesse implicitamente una presa di posizione definitiva anche su tale procedimento ed ha quindi dichiarato il ricorso ricevibile in quella parte. Nel merito, ha annullato la decisione perché l’EUIPO non poteva considerare il procedimento di invalidità definitivamente privo di oggetto e aveva violato il dovere di sollecitudine e il principio di buona amministrazione.

Destituzione di un funzionario EUIPO e chiusura definitiva, ritenuta illegittima, del procedimento di invalidità sospeso durante il procedimento disciplinare.

La questione giuridica

Se la decisione di destituzione potesse essere considerata anche come atto definitivo di chiusura del procedimento di invalidità precedentemente sospeso; se tale chiusura fosse impugnabile; e se l’EUIPO, chiudendo definitivamente il procedimento di invalidità senza riprenderlo dopo la sospensione, avesse violato il principio di buona amministrazione e il dovere di sollecitudine. In subordine, se vi fosse sviamento di potere e irregolarità del procedimento disciplinare.

Principio di diritto

Il Tribunale afferma che, quando un procedimento di invalidità è stato avviato in pendenza del servizio e poi sospeso, l’istituzione non può chiuderlo definitivamente limitandosi a dichiarare la destituzione del funzionario e a considerare il procedimento ormai privo di oggetto: in assenza di una base statutaria che lo consenta, essa deve prendere in considerazione l’interesse del funzionario e concludere il procedimento, oppure consentirne la prosecuzione dopo la destituzione. La chiusura definitiva, non motivata e senza ripresa del procedimento, viola il principio di buona amministrazione e il dovere di sollecitudine; la decisione è quindi annullata in questa parte.

Norme richiamate

  • Articolo 270 TFUE
  • Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 59, paragrafo 4, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 9 dell’allegato IX dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea

Destituzione e chiusura del procedimento di invalidità del funzionario IB

La sentenza riguarda un ricorso di annullamento proposto, ai sensi dell’articolo 270 TFUE, da un funzionario dell’EUIPO contro la decisione del 14 marzo 2019 che gli ha inflitto la destituzione e ha chiuso definitivamente il procedimento di invalidità. Il Tribunale affronta anzitutto la ricevibilità della censura relativa alla chiusura del procedimento di invalidità, poi esamina il primo motivo del ricorso incentrato sulla violazione del principio di buona amministrazione e del dovere di sollecitudine.

Fatti e procedimento principale

IB aveva avviato un procedimento di invalidità quando era ancora in servizio. Tale procedimento era stato sospeso durante l’indagine OLAF e, successivamente, non era stato ripreso; l’EUIPO aveva poi ritenuto che esso fosse divenuto privo di oggetto a seguito della destituzione. Il ricorrente contestava sia la destituzione sia la chiusura definitiva del procedimento di invalidità, sostenendo che quest’ultimo non potesse essere semplicemente eliminato per effetto della sanzione disciplinare.

Oggetto del ricorso e ricevibilità

L’EUIPO sosteneva che la decisione impugnata avesse come unico oggetto la destituzione e non anche la chiusura del procedimento di invalidità, la quale sarebbe derivata solo indirettamente e non sarebbe quindi impugnabile. Il Tribunale richiama la nozione di atto che arreca pregiudizio: occorre che l’atto produca effetti giuridici vincolanti, contenendo una presa di posizione definitiva dell’amministrazione, valutata in funzione del contenuto e del contesto.

Il Tribunale osserva che:

  • l’EUIPO aveva dichiarato, sia nella fase precontenziosa sia in giudizio, che il procedimento di invalidità era divenuto privo di oggetto per effetto della destituzione;
  • nella decisione di rigetto del reclamo, l’APN aveva ritenuto che, cessato il servizio, il ricorrente non avesse più diritto a chiedere la prosecuzione del procedimento di invalidità;
  • la lettera del 16 febbraio 2018, invocata dall’EUIPO, era solo una misura intermedia e non una decisione definitiva.

Di conseguenza, la decisione di destituzione conteneva implicitamente, ma in modo certo, una presa di posizione definitiva anche sulla chiusura del procedimento di invalidità, sicché il ricorso era ricevibile anche su questo punto.

Quadro normativo e criteri applicati

Il Tribunale richiama in particolare:

  • l’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali, quale fondamento del principio di buona amministrazione;
  • l’articolo 59, paragrafo 4, dello Statuto, in relazione all’avvio e alla gestione del procedimento di invalidità;
  • l’articolo 9 dell’allegato IX dello Statuto, che mostra la volontà del legislatore di garantire un minimo vitale anche nei casi di sanzione disciplinare grave;
  • la giurisprudenza sul dovere di sollecitudine, che impone all’amministrazione di prendere in considerazione anche l’interesse del funzionario, non solo quello del servizio.

Ragionamento della Corte sul primo motivo

Il Tribunale respinge in limine alcune censure non sufficientemente sviluppate, ma accoglie la doglianza principale relativa alla violazione del dovere di sollecitudine. Rileva che nessuna disposizione dello Statuto prevede che una destituzione renda automaticamente privo di oggetto un procedimento di invalidità già avviato e sospeso. Al contrario, la giurisprudenza richiamata afferma che la cessazione del rapporto di servizio non deve pregiudicare il lavoro della commissione di invalidità né i diritti dell’interessato.

Sottolinea inoltre che l’amministrazione non poteva giustificare l’omessa ripresa del procedimento invocando il fatto che il funzionario fosse ormai destituito. Quando si pronuncia sulla situazione di un funzionario, l’autorità deve valutare tutti gli elementi rilevanti, compreso l’interesse del dipendente. Nel caso concreto, l’EUIPO avrebbe dovuto:

  • concludere il procedimento di invalidità prima della destituzione, oppure
  • consentirne la prosecuzione dopo la destituzione.

Non avendolo fatto, l’EUIPO ha violato il principio di buona amministrazione e il dovere di sollecitudine.

Il Tribunale respinge altresì l’argomento secondo cui sarebbe stato il ricorrente a dover sollecitare la ripresa del procedimento: in base alla logica dell’articolo 59, paragrafo 4, dello Statuto, l’iniziativa e la responsabilità della gestione del procedimento incombevano all’istituzione.

Dispositivo

Il Tribunale:

  • annulla la decisione dell’EUIPO del 14 marzo 2019 nella parte in cui chiude definitivamente il procedimento di invalidità di IB;
  • respinge il ricorso per il resto;
  • dispone che ciascuna parte sopporti le proprie spese.

Principi affermati

La pronuncia conferma che la chiusura di un procedimento di invalidità già avviato e sospeso non può essere desunta automaticamente dalla successiva destituzione del funzionario. In presenza di un interesse attuale dell’interessato, l’istituzione deve adottare una decisione espressa e coerente con il dovere di sollecitudine, tenendo conto della situazione personale e sanitaria del funzionario. La mera affermazione che il procedimento sia divenuto privo di oggetto non basta a fondare una chiusura definitiva in assenza di base normativa e di adeguata ponderazione degli interessi in gioco.

Come è indicizzato

Materiefunzione pubblica europeaprocedimento disciplinareinvalidità del funzionariobuona amministrazionericevibilità del ricorso di annullamento

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