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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26612/2021 del 30/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasceva da due scritture private con cui la società si era impegnata, nell’ipotesi in cui il loro dante causa fosse rimasto soccombente nel contenzioso con l’INPS sulla restituzione di somme percepite a titolo di pensione, a corrispondere al medesimo l’importo ottenuto dall’INPS a rimborso dei contributi versati per lui, al netto di imposte e tasse. Il soggetto che aveva stipulato il patto chiedeva la condanna della società al pagamento della somma dovuta; la società eccepiva l’annullabilità del contratto per dolo omissivo, assumendo che la controparte avesse taciuto la pendenza di un procedimento penale per concorso in corruzione con funzionario INPS, e proponeva in via subordinata domanda riconvenzionale per la detrazione di imposte e tasse. Il Tribunale accoglieva l’eccezione di dolo e rigettava la domanda; la Corte d’appello confermava il rigetto, ritenendo che la mancata informazione sul procedimento penale integrasse dolo determinante e che, se la società ne fosse stata a conoscenza, non avrebbe stipulato il patto. Gli eredi ricorrevano per cassazione con quattro motivi: i primi due contestavano che vi fosse prova della commissione del reato di corruzione e la valorizzazione della sentenza del GIP; i secondi due deducevano che la scrittura era stata stipulata prima della piena cognizione del procedimento penale, che al più si sarebbe trattato di reticenza o dolo incidente, e che la controparte avrebbe dovuto percepire la situazione anche in ragione delle proprie qualità professionali.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale perché i primi due motivi non colpivano la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata non sull’accertamento della corruzione, ma sulla sussistenza del dolo quale causa di annullamento del contratto. Anche il terzo e il quarto motivo sono stati dichiarati inammissibili: per difetto di specifica indicazione del corrispondente motivo di appello, per impropria deduzione di censure di merito sotto veste di violazione di legge e per mancata adeguata censura della rationes poste a base della decisione di appello. Il ricorso incidentale condizionato della società è stato dichiarato assorbito per effetto dell’inammissibilità del ricorso principale. La parte ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1439 c.c.

    richiamato come norma sul dolo determinante quale causa di annullamento del contratto; la Corte di merito l’ha applicata alla mancata informazione sul procedimento penale.

  • art. 1440 c.c.

    evocato dai ricorrenti in relazione al possibile dolo incidente, ma la censura è stata ritenuta inammissibile anche per mancata specifica deduzione e per tardività della questione.

  • art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.

    la Corte ha ritenuto inammissibile la censura per mancata specifica indicazione del motivo di appello corrispondente.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    indicato come parametro formale dei motivi di ricorso, ma le doglianze sono state qualificate come attinenti al fatto e quindi non scrutinabili in cassazione nei termini prospettati.

  • artt. 112, 113, 115, 116, 132 c.p.c.

    richiamati dai ricorrenti per contestare la valutazione probatoria e la motivazione, ma le censure sono state ritenute prive di decisività o devolventi questioni di merito.

  • art. 99 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti nel terzo motivo, senza che la censura superasse il vaglio di ammissibilità.

  • art. 2729 c.c.

    richiamato per contestare il ragionamento indiziario sulla corruzione, ma la questione è stata reputata estranea alla ratio decidendi.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    richiamato nel provvedimento per la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    applicato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell’impugnazione.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • In cassazione è inammissibile il motivo che non intercetta la ratio decidendi della sentenza impugnata, perché privo di decisività rispetto alla reale ragione della decisione.
  • Le censure che, pur formalmente veicolate come violazioni di legge, investono in realtà l’apprezzamento del fatto o la ricostruzione probatoria non sono scrutinabili in sede di legittimità nei limiti del ricorso per cassazione.
  • Quando si deduce in cassazione un vizio già prospettato in appello, è necessario indicare specificamente il corrispondente motivo di gravame e censurare puntualmente la statuizione di appello rilevante; in difetto, il motivo è inammissibile per violazione dell’onere di specificità.
  • L’annullabilità del contratto per dolo determinante può fondarsi sull’occultamento di una circostanza decisiva conosciuta dalla parte che tace, se la Corte di merito ritiene che tale omissione abbia inciso causalmente sulla formazione del consenso dell’altra parte.
  • La diversa configurazione del dolo incidente deve essere tempestivamente prospettata e devoluta; se la questione non è stata ritualmente introdotta in primo grado o non è stata utilmente riproposta in appello, non può essere introdotta utilmente in cassazione.
  • L’inammissibilità del ricorso principale comporta l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato tardivo, con regolazione delle spese secondo soccombenza e applicazione dell’ulteriore contributo unificato quando ne ricorrano i presupposti.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDanno non patrimonialeOnere della provaNullità

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