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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35259/2021 del 18/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di accertamento emesso nei confronti della società contribuente per il recupero a tassazione di costi relativi a operazioni con un fornitore ritenute inesistenti dall'Amministrazione finanziaria, per l'anno d'imposta 2007. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello dell'Ufficio limitandosi a formule estremamente sintetiche e a un rinvio alla sentenza di primo grado, ritenendo condivisibili le difese dell'appellata anche sul tema del raddoppio dei termini decadenziali. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando il difetto assoluto di motivazione, sub specie di motivazione apparente, in violazione e falsa applicazione degli artt. 156 e 132, primo comma, n. 4, c.p.c. La controparte ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità del ricorso nei propri confronti per asserita carenza di legittimazione passiva, sostenendo di non essere destinataria dell'atto impositivo.

La decisione

La Corte ha rigettato l'eccezione preliminare della controricorrente sulla propria legittimazione passiva, rilevando che ella aveva dichiarato di aver impugnato l'avviso di accertamento sia in proprio sia come legale rappresentante della società, e quindi era parte del giudizio. Ha poi accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate, ritenendo manifestamente fondato il motivo sulla motivazione apparente della sentenza d'appello: la CTR si era limitata a un generico richiamo alla decisione di primo grado e a formule di stile, senza esaminare i motivi di gravame né dare conto dell'iter logico seguito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia con adeguata motivazione e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    novellato art. 380 bis cod. proc. civ.

    richiamato quale base della proposta del relatore e del contraddittorio camerale nel giudizio di legittimità

  • art. 156 c.p.c.

    artt. 156 e 132, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.

    invocato come norma violata in relazione alla nullità della sentenza per difetto di motivazione

  • art. 132, primo comma, n. 4, c.p.c.

    artt. 156 e 132, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.

    deve essere rispettato l'obbligo di esposizione concisa dei motivi in fatto e diritto; la sua violazione comporta nullità della sentenza per motivazione apparente

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ.

    nel processo civile ordinario impone l'esposizione dei motivi della decisione; il suo mancato rispetto integra motivazione apparente

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992

    art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992

    nel processo tributario impone l'obbligo di indicare concisamente i motivi di fatto e di diritto della decisione

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    Cost., art. 111, sesto comma

    la motivazione del provvedimento giurisdizionale è obbligo costituzionalmente imposto

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.

    il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale; sono denunciabili solo anomalie motivazionali rilevanti come violazione di legge costituzionale

  • art. 12 preleggi

    alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi

    usato per interpretare la riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c.

Massime di principio

  • La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla, quando il testo contiene formule grafiche di motivazione ma non rende percepibile il fondamento della decisione né l'iter logico seguito dal giudice.
  • Nel processo tributario la motivazione per relationem è ammissibile solo se il giudice d'appello svolge una valutazione autonoma dei motivi di gravame e spiega, in modo chiaro ed esaustivo, le ragioni della conferma della decisione di primo grado.
  • Un mero richiamo alla sentenza di primo grado, privo di confronto con i motivi di appello e con le difese delle parti, integra motivazione apparente e determina nullità della decisione.
  • Nel giudizio di legittimità, dopo la riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c., è sindacabile solo l'anomalia motivazionale che si traduca in violazione di legge costituzionalmente rilevante, come la motivazione apparente o la mancanza assoluta di motivazione.
  • La verifica della motivazione apparente deve muovere dal testo della sentenza impugnata, senza colmare le lacune con congetture dell'interprete.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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