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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30089/2023 del 30/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce dall’opposizione allo stato passivo proposta da una società fornitrice, titolare di un rilevante credito per merci fornite a favore della società poi fallita. Il credito era stato ammesso dal giudice delegato ma in postergazione ex art. 2467 c.c., perché le forniture erano state accompagnate da dilazioni di pagamento sistematiche e abnormi, ritenute equivalenti a un finanziamento soci in forma indiretta. Il Tribunale ha rigettato l’opposizione e la società creditrice ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) l’art. 2467 c.c. sarebbe applicabile solo a trasferimenti di denaro e non a rapporti di fornitura; (2) sarebbe mancata la prova dello scopo di finanziamento e sarebbe stato omesso l’esame di fatti decisivi che escludevano una volontà di finanziare la società; (3) la situazione di squilibrio finanziario andava valutata al momento del preteso finanziamento e non del rimborso, e comunque non sussisteva; (4) il CTU avrebbe svolto valutazioni giuridiche eccedendo i limiti delle cognizioni tecniche. La Corte ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi, confermando la qualificazione delle forniture con dilazioni abnormi come finanziamento indiretto postergato.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo corretta la decisione di merito che aveva mantenuto la postergazione del credito ex art. 2467 c.c. La Cassazione ha affermato che la nozione di finanziamento comprende ogni attribuzione patrimoniale accompagnata dall’obbligo di restituzione, anche quando realizzata mediante fornitura di merci in esclusiva e di lungo corso con pagamenti ritardati in modo sistematico e abnorme rispetto alle prassi commerciali. Ha inoltre reputato inammissibili o infondate le censure sulla mancata considerazione dello scopo negoziale, sul momento di valutazione dello squilibrio finanziario e sull’utilizzo della CTU, osservando che il giudice di merito aveva esaminato gli elementi dedotti ma li aveva ritenuti non decisivi, fondando la decisione su dati contabili oggettivi. Non sono state liquidate spese per mancata costituzione della curatela.

Norme richiamate

  • art. 2467 c.c.

    "finanziamenti effettuati in qualsiasi forma"

    La nozione di finanziamento non si limita ai contratti di credito né ai soli apporti di denaro: può includere qualunque attribuzione patrimoniale con obbligo di futura restituzione, anche una fornitura di merci con dilazioni di pagamento abnormi e sistematiche, se sostanzialmente sostitutiva di capitale di rischio.

  • art. 98 legge fall.

    Norma richiamata per l’opposizione al passivo del fallimento.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Dedotto per asserita nullità del provvedimento impugnato in relazione all’attività del consulente tecnico.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    La censura di omesso esame è respinta perché i fatti allegati risultano considerati dal giudice di merito, che li ha solo ritenuti non decisivi.

  • artt. 61 e 62 c.p.c.

    Richiamati in relazione ai limiti dell’attività del consulente tecnico d’ufficio.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato per contestare l’utilizzo della CTU e la valutazione delle prove da parte del giudice.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato nel dispositivo in relazione al contributo unificato, senza statuizione sulle spese per mancata costituzione dell’intimata.

Massime di principio

  • Ai fini dell’art. 2467 c.c., il finanziamento dei soci può assumere forme diverse dall’erogazione diretta di somme di denaro: rileva ogni operazione che comporti un’attribuzione patrimoniale con obbligo di restituzione, se nella sostanza sostituisce un apporto di capitale.
  • Una fornitura continuativa ed esclusiva di beni, accompagnata da dilazioni di pagamento sistematiche, eccezionalmente lunghe e difformi dalle condizioni di mercato, può essere riqualificata come finanziamento indiretto del socio, con conseguente postergazione del credito.
  • Nella valutazione della natura finanziaria dell’operazione e della situazione di squilibrio della società, il giudice di merito può valorizzare indici contabili oggettivi e il confronto con le prassi commerciali di settore; la qualificazione non è esclusa dalla mera veste formale di contratto di fornitura o dalla contabilizzazione del debito come commerciale.
  • Il motivo di ricorso per cassazione che deduce omesso esame di fatti decisivi è inammissibile quando i fatti allegati siano stati in realtà esaminati dal giudice di merito, il quale li abbia semplicemente ritenuti non decisivi o non idonei a mutare la qualificazione giuridica della fattispecie.
  • Non è ammissibile trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di diversa ricostruzione del fatto; quando la doglianza mira solo a contestare l’apprezzamento probatorio del giudice di merito, il motivo è in realtà di merito e non può trovare ingresso in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoRecesso del socio
RamiFallimentare / Crisi d'impresaSocietarioProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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