Cassazione Civile, Ordinanza n. 08606/2025 del 01/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società ricorrente impugnava la sentenza della CTR che, in riforma della decisione di primo grado, aveva accolto l’appello del Comune e respinto il suo appello incidentale avverso la cartella esattoriale relativa alla TARI 2017. La lite riguardava l’assoggettamento a TARI di aree di un opificio industriale e, in particolare, di scarti/rifiuti prodotti nell’attività industriale e di aree di deposito dei prodotti finiti, che la società riteneva escluse dal tributo perché destinate alla produzione di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani e smaltiti autonomamente. Con i primi tre motivi la ricorrente denunciava violazione dell’art. 2909 c.c. e della normativa sui rifiuti e sulla TARI, sostenendo che la CTR avesse erroneamente negato efficacia di giudicato esterno all’ordinanza della Cassazione n. 23434/2019, che tra le stesse parti e sui medesimi locali, per annualità 2014, aveva riconosciuto la natura di rifiuti speciali non assimilabili degli scarti industriali prodotti dalla società. Con il quarto motivo lamentava la mancata esclusione dall’imposizione anche delle aree adibite al deposito dei prodotti finiti, richiamando il giudicato esterno e sostenendo che l’esenzione avrebbe dovuto valere non solo per l’area di sicura produzione dei rifiuti speciali, ma anche per le aree connesse al ciclo produttivo.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi 1-3 perché il giudicato esterno invocato riguardava un’annualità diversa (2014) da quella oggetto del giudizio (2017) e, in materia di imposte periodiche, l’efficacia espansiva del giudicato opera solo per fatti o qualificazioni giuridiche stabili o tendenzialmente permanenti, non per elementi variabili come la tipologia dei rifiuti effettivamente prodotti in un determinato anno o l’esito della prova circa la loro natura speciale e non assimilabile. Ha inoltre affermato che, per ottenere l’esclusione di aree dalla superficie tassabile TARI, grava sul contribuente l’onere di provare la produzione di rifiuti speciali non assimilabili, la delimitazione delle aree interessate e la relativa dichiarazione nella denuncia originaria o di variazione. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata: la CTR aveva deciso anche sulla base della mancata prova, da parte della contribuente, dei presupposti dichiarativi e probatori per l’esenzione. Essendo la decisione sorretta da una doppia ratio decidendi, la mancata impugnazione di una di esse rendeva inammissibile la censura sull’altra. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
viene richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge
art. 2909 c.c.
il giudicato esterno è vincolante solo per fatti o qualificazioni giuridiche stabili; non si estende automaticamente a elementi variabili annuali
art. 1, commi 641, 642 e 649, L. 147/2013
richiamati come disciplina della TARI e delle esclusioni relative ai rifiuti speciali non assimilabili
art. 184, comma 3, lett. c, D.Lgs. 152/2006
richiamato per la qualificazione degli scarti industriali come rifiuti speciali
art. 198, comma 2, lett. g, D.Lgs. 152/2006
richiamato in relazione alla disciplina dei rifiuti e alla loro gestione
art. 1, comma 649, terzo periodo, L. 147/2013
richiamato per l’esclusione dalla TARI delle superfici ove si producono rifiuti speciali non assimilabili
art. 21 Regolamento comunale approvato con delibera n. 38 del 5/9/2014 e successive modifiche
richiamato dalla ricorrente come fonte regolamentare per l’esenzione o esclusione delle aree tassabili
art. 2967 c.c.
nel testo è richiamato in relazione all’onere probatorio, ma il riferimento corretto è alla ripartizione dell’onere della prova
art. 62, comma 3, d.lgs. n. 507 del 1993
evocato in giurisprudenza quale norma che giustifica l’esclusione dalla superficie imponibile delle aree destinate a rifiuti speciali non assimilabili
art. 70 del d.lgs. n. 507 del 1993
richiamato quale obbligo di denuncia/informazione del contribuente per ottenere l’esclusione di aree dalla tassa rifiuti
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115 del 2002
applicato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115 del 2002
richiamato come parametro del contributo unificato dovuto
Massime di principio
- Nel processo tributario relativo a imposte periodiche, il giudicato esterno può espandersi ad annualità diverse solo quando investa fatti costitutivi o qualificazioni giuridiche caratterizzati da stabilità normativa e da tendenziale permanenza; non si estende, invece, a elementi fattuali variabili di anno in anno.
- La natura dei rifiuti prodotti in un’attività economica, e quindi l’eventuale esclusione dalla TARI delle aree in cui essi si formano, costituisce un accertamento di fatto riferito alla singola annualità d’imposta e non può considerarsi automaticamente coperto dal giudicato formatosi su annualità precedenti.
- Ai fini dell’esclusione dalla superficie tassabile TARI delle aree ove si producono rifiuti speciali non assimilabili, grava sul contribuente l’onere di provare la produzione di tali rifiuti, la delimitazione delle aree interessate e l’adempimento degli obblighi dichiarativi richiesti dalla disciplina applicabile.
- Quando la sentenza di merito è sorretta da una pluralità di rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente a giustificare il dispositivo, la censura che non colpisca tutte le rationes è inammissibile per difetto di interesse.
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